331 - nemici; e dà facoltà al Governo di applicare ai detti Stati l'art. 2° del Decreto stesso nonchè altri provve-. dimenti a titolo di ritorsione o di rappresaglia. 87. - Perchè l'Italia ha rotto gli accordi colla Germania. 27 luglio 1916. - Un comunicato ufficioso dell'agenzia Wolff àccusa l' I talla di avere, sotto la pressione· delle Potenze alleate, violato il trattato di commercio e l' accordo concluso il 21 maggio 1915 fra i due Governi per la protezione dei sudditi dei due paesi e delle loro proprietà in caso di guerra. Il Governo italiano risponde ristabilendo la verità. Il comunicato " Wolff,,, il quale insinua 1 che la stampa italiana possa malignamente e grossolanamente.fuorviare l'opinione pubblica d'Italia, fa per suo conto evidenti insinuazioni tendenziose, attribuendo provvedimenti legislativi itaHaui a supposte pressioni straniere che vorrebbero far apparire provate da coincidenze di date. Non seguiremo l'agenzia germanica in que- , sti metodi, ma ci limiteremo a di~truggere le sue asserzioni circa supposti fatti positivi, di- ' mostrando ohe esse maneano di qualsiasi bnse di verità. L'Agenzia Wolff muove fra l' alt1·0 colpa al Regio Governo di avere negato il. pagamento per i piroscafi requisiti e per il carico a bordo dei medesimi, lasciando ai proprietari dei carichi non requisiti la scelta tra la vendita forzosa all'asta e la vendita a prezzi irrisori. A questo proposito giova osservare' che la requisizione dei piroscafi 1 fu r fatta, come g:à fu pubblicato, in base all' accordo italo-germanico, del 21 maggio 1915 ed alla 6.a. convenzione dell' Aja. Questa non contiene, sia. per le navi, sia per il carico, alcun obbligo di pagamento immediato dell' indennità di requisizione, la quale può dunque ' essere corrisp0sta quando le navi saranno restituite. '1,'ale contegno ac;lottato dal Regio Governo è del resto conforme ad opinioni manifestate, in materia, dalla stessa delegazioue tedesca, alla conferenza dell' Aja del 1907, durante i lavori preparatori della sesta convenzione. Per quanto concerne l'accusa mossa al R. Governo nella seoonda parte del comunicato sulla scelta imposta ai proprietari delle merci non requisite, fra una vendita forzosa all' incanto e una vendita a prezzi irrisori, basti accennare al fatto che le requisizioni delle navi germaniche e dei loro carichi co• minciarono nell'-ottobre 1915, mentre il termine utile stabilito per il rilascio delle merci non requisite, rimaste a bordo o sbarcate da quei piroscafi, venne a scadere il 7 gennaio 1916. I p1:oprietari ebbero perciò, nolm<llmente, poco meno di sette mesi per proC( dere al ritiro delle loro merci, ma questo termine, nonostante l'jnconveniente del prolungato ingombro delle calate e dei magazzini, nei porti nei quali aveva luogo lo scarico, BibliotecaGino Bianco ingombro che ostacolava non lievemeLte le ordinarie opera;,;ioni di commercio, fu in vari casi prolungato, perfino di tre mesi, lasciando così ai proprietari ancora più ampio margine per provvedere nel modo più conveniente ai loro interessi. Da siffatte facilita,:ioni furono escluse sol• . tanto alcu11e merci le quali, o perche ·deperibili, o perchè di natura povera, quindi gravate di spese non facilmente rimborsabili, vennero, ~ cura delle Regie Autorità, poste in vendita all'asta pubblica. · Giova altresì notare come il Regio Governo, premuroso di conciliare il sno inte• resse legittimo di procedere allo scarico dei / pirosl'afi e allo sgombro delle calate con gli interessi particolari altrui, non mancò lo scorso giugno, accogliendo un desiderio espr~sso dalla rappresentanza estera, prot.ettrice degli interessi germanici in Italia, di autorizzare sotto determinate cqndizioni i proprietari delle merci non ritirate entro i termini prescritti ad immettere le medesime in magazzini privati, ed infine non è molto il R. Governo aderendo ~d una nuova proposta fattagli a nome del Governo germanico dalla stessa rappresentanza diplomatiea ha consentito che l'alienazione delle .merci sbarcate dai piroscafi requisiti non richieste entro i termini prefissi e non immesse in depositi privati avvenis,e a mezzo di rin curato1'e designato dall'autorità giudiziaria. Questi fatti che non ammettono smentite provano la ine• sistenza dell'accusa ·contenuta nelle asserzioni dell'Agenzia Wolf. In risposta a. un altro passo di quel comunicato occot-re ricordare quanto segue: Il contegno assunto dalle autorità germaniche nella questione del rimpatrio degli italiani costit.uì fin da~l'inizio una:aperta e continuata violazione dell'accordo del 21 maggio 1915. Da prima si ricorse ad ogni sorta di imp·edimenti ostruzionistici frapposti al1' ac.coglimento delle domande di rimpatrio. Si arrivò in seguito al sistematicp rifiuto del permesso di rimpatrio così da indurre molti nost.ri connazionali o a ritirare la domanda già presentata o ad astenersi dal presentarla. Fu anche affacciata dal Governo imperiale la pretesa inaudita di' subordinare l'ingresso degli italiao-1 in terdtorio tedesco alla condizione di non uscirne ner tutta la durata della guerra; questa co'ndizione contraddiceva in modo assoluto a quella libertà di.cui si era voluto con l'accordo del 21 maggio garantire il mantenimento. La ·pretesa tedesca era contraria alla lettera stessa dell'accordo che contemplava espressamente il ca.so del rimpatrio, dichiarando che i sudditi delle due parti sarebbero stati; "Libres de quitte1· le prrys dans les delais et par les en{iroits que les allto1·ités competentes trouveron.t utile de fixer a cet éga1·d ,,. · Quello che doveva essere una semplice limitazione temporanea di movimenti determinata da chiare esigenze militari si trasformava così in un divieto assoluto di rimpatrio, cioè in una vera e propria detenzione larvata. A tale pretesa il Governo del Re non poteva non opporsi. Ciò nonostante prima di denunziare un patto di cui appariva l'inefficacia pratica rispetto agli interessi italiani che
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