Alfabeta - anno III - n. 30 - novembre 1981

t: ,! " .,:, <l;!, "<; Blackout Contro l'Istruttoria Amato (Esposto di alcuni imputati del 7 aprilel21 dicembre: al Presidente della Repubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Governo e ai Presidenti delle Camere, ai Segretari dei partiti politici. a tutti gli organi di informazione) Il testo dell'esposto consta di quindici cartelle. cd è integrato da un fascicolo di allegati. Per esigenze di spazio, si è dovuto ridurre l'esposto. di cui si riportano ampi stralci. mentre i passi in torl(lo sono redazionali. (ma non quelli interni al testo) e riassumono brani non pubblicati. Degli allegati. viene dato qui di seguito l'elenco. Allegar i: A. Avviso di ifeposiro cli provvedùnen- /0 del 3/ luglio /9/W relarivo al rigel/0 cli libertà provvisoria. B. A nico/i cli qrwridimri: La Repubblica. 2 aprile /98/ «Chima /'inchie.Ha 7 aprile». Corriere della sera, 3 aprile /981 «Anche tre di Metropoli accu.rnri cli hmula amwlll». La Repubblica. 4 aprile /911/ «Il giudice del 7 aprile SII Metropoli; Macché cultura: Questa è complicirù 1». L'Unità, 7 aprile /911/ «L 'imp11ta~io11edi omicidio a Toni Negri: cosi gli alllonomi uccisero ad Argelato». C. Copia delle pagine della Senren~adi rinvio a giudizio: pagg. 51181594:pagg. 6701672. IJ. Mandmo di cauura del 21 giugno I 980 (s//'alcio) E. Copia della pagina /009 della Sentenza di rinvio a giudi::_io. F. Copia del 1m1nda10di cauura «ripo» del 21 dicembre 1979. Premessa I firmatari ravvisano nella conduzione dell'inchiesta 7 aprilel21 dicembre, condotta dal giudice istruttore Francesco Amato una grave pregiudiziale ostilità nei confronti degli imputati e sistematiche violazioni sia delle norme che definiscono la funzione del Giudice Istruttore, sia dei diritti della difesa. Sottolineano inoltre come queste violazioni non siano puramente formali, ma anzi costituiscano la sostanza stessa del rinvio a giudizio, il cui impianto accusatorio si fonda unicamente su di esse. Nel presentare raie esposto i firmatari in1endo110proporre una ulreriore considerazion.e. Fin da/l'inizio di quesw ormai lunga vicenda giudiziaria di cui sono involonrari . protagonisri, essi hanno cercato in ogni modo, comparibile con lo staro di detenzione, di affermare i propri diriui e di richiamare l'artenzione della opinione pubblica-oltre che degli organi competemi deputatisulla serie di gravi dislorsioni di un correi/o funzionamento della procedura penale di cui, il processo 7 aprile I2J dicembre dive111avaa, parer loro, grave esemplificazione. Dal fondato sospello di Procura/ori della Repubblica o di giudici Jsrruuori che operano sulla base di interessi e di indicazioni politiche e lo parIi1iche, alle sistematiche violazioni del segrelo istrullorio che sono giume a configurare, in quesla inchiesla, un vero e proprio processo anIicipaI0 a mezzo sIampa con colpevo/izzazione preve11Iiva degli imputar/; agli evidemi e «singolari» ,apporli tra alcuni giudici e alcuni giornalisli che godono del privilegio di co11oscerele cane processuali prima della loro pubblicizzazione a sensi delle auuali leggi luttora vige111ei prima ancora degli stessi imputali o dei loro avvocati difensori; dall'uso della carcerazione preveniiva (.. .) come mezzo per estorcere confessioni e pentimenti e 11011 per verificare gli i11dizi,con l'implicira e 1alora esplicila aberra111econcezione secondo cui prorestare la propria innocenza costituisce «comporta,nento processuale» scorrei/o o riprovevole; a/l'inversione dell'onere della prova, alla lesione di /LIiii i diriui di esercizio della difesa che poIevano essereesperii i dagli avvocaIi; alla cosrruzione di teoremi ideologici che configura un fu11zio11ame111d0ella giustizia che prima ide111ificasommariame111e i «colpevoli»,ne costruiscep11bblicmne111ieperso,wggi, e poi riwglia loro addosso i re{//i secondo procedure vige11Iinei periodi più oscuri di questo secolo:- tulle queste e alrre gravi degenerazioni della procedura pe,,a/e i fimuuari di quesro documento hanno visswo durante la loro detenzione preventiva. Nel caso della loggia P2. invece. stampa e magistratura si sono trovate concordi nel deprecare una ideologizzazione della inchiesta. I. La conclusione della isrmuoria I. I. La mole degli,atti della istruttoria (cinquantamila fogli circa) è tale da impedire a imputati e difensori di avere un tempo adeguato anche per la semplice lettura degli atti stessi. Anche leggendo 500 pagine al giorno sarebbero occorsi tre mesi; ne sono stati concessi invece meno di due. 1.2. «È i11co111eswbilpeer converso che il resro del rinvio a giudizio (pagg. I O I 8) è s1aI0 ma1erialme111esteso in rempo ampiamente antecedente al Iermi11edi conseg11adelle me111oriefi1ulii: scadenza 25 marzo, deposito della sentenza, 30 marzo, eche quindi il G./. ha reso vana ogni lllilizzazione difensiva degli aui isIru11ori. Non vi è traccia alcu11anel restodella semenza, laddove vengono tra/lati i reati ascrilli, delle argo111e11Iazio1d1ifiensive, fosse anche per argome11tame la reiezio11e. « Davvero grave e meritevole di verifica sarebbe la 1110Iivazio11eraccolta dagli organi di informazione di questa straordinaria rapidirà 11ell'es1e11sio11e della semenza, vale a dire il Iimore del decorrere dei termini di carcerazione preventiva di alcuni imputati». (L'ignoranza delle memorie difensive da parte del Giudice Istruttore è in aperto contrasto con l'articolo 384 del Cpp). 1.3. Un esempio di questa procedura è dato dal fatto che nel rinvio a giudizio non c'è traccia della memoria difensiva di Negri, Marelli, Monferdin, in merito alle accuse relative al delitto Saronnio. 1.4. Metodo questo sistematicamente adottato dal Giudice Istruttore. «Il rigeuo delle numerose isIa11ze,volte ad 011e11erevuoi la dernbricazione di ceni reali, vuoi la concessione della libenà provvisoria elc. ~ 1110Iivareco11 grande impegno e diffusione di argome111i-, è avvenuto inntodo sistenwtico in assenza di qualsiasi 1110Iivazio11e anche apparellle e di qualsiasi presa in considerazione delle moIivazio11i addoue». (Ciò in contrasto con l'articolo 148 del Cpp, per cui «Le ordinanze devono essere motivate»). 2. Il testo della selllenza Il metodo adottato nell'elevare le accuse e nel sostenerle è in contraddizione con i principi dell'ordinamento vigente. 2.1. « Il tesro del rinvio a giudizio è for1eme111ecarauerizzato ideologicame111eo:ltre a esserecostellato di insulti e di considerazioni offensive nei co11fro11Iidegli imputati e della loro moralità, esso imposta l'impianto accusa/Orio a partire da ciò che il giudice riIie11e giuslo o i11giusI0per gli inieressi della classe /avora1rice, del movimelllo operaio, richiamando a sosIeg110dell'impianto s/Orico politico da cui discende l'interpretazione di dieci anni di eve11Ii, una propria molto opinabile ù1IerpreIazio11edelle idee di Lenin, Rosa Luxenbourg, Gramsci, Togliaui» 2.2. «Che il me1ododell'accusa risponda a precisi indirizzi po/irici e di propaganda polilica è documentalo dalla sisIemaIica violazione del segrelo istrultorio a11uaI0 rramite il preciso uso di ceni organi di stampa». 2.3. Per rom are al IesI0 della semenza, ciò che va sopra11u110so110/i11ea1è0 l'inaudira strullura complessiva delle argomenwzioni accusaIorie proposte dal G./. A pagg. XXI e XXII della parte ù11rodu11ivadella se111e11zsao,no elencati i capi di imputazione dei rinvio a giudizio. Si rraua di tre reati «associai ivi» e di 45 rito/i di reari specifici di varia gravità, di cui è in1putato w1 numero ristretto di persone e temporalmente delimitati tra gli anni '72- '75. È palese lo squilibrio rra la gravità, la asserita estensione nel Ie111poe 11ello spazio dei reati associativi- in specie Bibllotecaginob1anco quello gravissimo di promozione insurrezionale-e i re{//i specifici co111esta1i. Ciò si s0110/inea 11011per negare la possibilirà logico-giuridica che 111r1eato associativo sia contestato anche in assenza di qualsiasi rearo specifico, 111a per segnalare l'unica possibile, ed inacce11abile. ragione del singolarissimo modo di procedere del Dou. A111aronel resro della sentenza. Lungi dal dedicare quest'u/1i1110alla disamina delle responsabilirà degli implllari in ordine alle accuseco111esIate -wle disamina appare invece ictu oculi sciaua ed approssimariva- il IesI0 della semenza rirnlta le11eralme111inefarcito, per ce11Ii11aiadi pagine, dal richiamo, privo di qualsiasi legame con le imp11wzio11i e gli ù11pwaIi di questo procedù11e1110, dei più. diversi reali, dai più lievi ai più gravi, commessi in dieci anni per fine di eversione dalle più diverse associazioni eversive, oggeuo che siano o meno di altri, ma non di questo procedimento (...). L'u11ico crirerio percepibile di /ali continue inserzioni, in assenza di w,'esp/icira argome111azio11eda parte del G./., sembra essere il segue111eg:li i111pwaIi di questo procedime1110, pur non essendone formalmente accusai~ va11110riIe11uIi respo11sabili (moralme111e?) di Ili/li i reati di eversione avve11uti i11 Italia in questi a1111cihe 1101s1ia110sicuramellle auribuibili almeno al/a maggiore organizzazione terroristica, le BR, e da quesw pubblicame111erive11dica1i (...). Si deve du11q11ernpporre che co11 questo facile crilerio «residuale» il Don. Amaro abbia riIe11111d0i assolvere /'011eredi sosta11ziareilr modo diverso dal pur sovrabbo11da111erichiamo di scriui, discorsi, libri, docume11Iiegior11ali (anche essi del resro solo i11pane auribuibili ad a/c1111diegli auua/i impuwti) la grave accusa di i11s11rrezio11e. Co11ciò però il Dou. Amaro ha ù11rodo110 11ell'ordi11ame111u0na singolare i1111ovazio11geiuridica: quella di imputazione surrettizia. U11'acc11scahe c'è e 1101c1'è. Accuse per cui 1101s1i può essereformalmente «condannati», ,na, ancor peggio, da cui 11011ci si può dife11derepur rie111ra11doquegli e/eme111ai formare, co11tribuire a determinare, orienwre, il giudizio di u11agiuria popolare ili Cane di Assise. Come mi11imoq11i11dir,masorta di i11fori1wle aggrava11Ie basata sulla • pum forza della suggestione. 2.4.No11 111r1igo del presupposto logico e fauuale di 1111'acwsadi ripo associarivo, vale a dire /'esisIe11zadi rapporti, e di che Iipo, tra gli imp111ari.L'associazione è cima costantenrente co111e prernppos/o i11vece che come fauo da provare eda provare per ciaswn imputalo. (...) Ciò ha consegnenze evidenti sul piano della concedibilità della libertà provvisoria. Ma soprattutto produce «111p1rocesso di circolarità per cui il presumo reato specifico deIermi11a, di fatto- e viceversa - l'appar1e11e11za vario li/O/o ad u11afa11Iomatica 'Organizzazione' (...) la cui esistenza fauuale, s/orica, lemporale lo ripeliamo, è assoluIame11Ie tutta da dimostrare». Così come da dimostrare è il «,apporlo I,a i coimputali molti dei quali 1101s1i co11osco11011ea11chIe,a di loro». 3. Le impuIazio11i Le imputazioni vengono formulate sempre prima della raccolta di prove, in via·ipotetica. Ciò fa sì che vengano continuamente riformulate. 3.1. Gli imputati arrestati il 7 aprile, con l'accusa. tra l'altro, di aver costituito la banda armata denominata BR «11011sono mai sIari 11éprosciolti né rinviati a giudizio per quell'accusa, né mai lo po1ra11110essere. Essa i11fa11èi le11emlme11Ie sparita nel giro di qualche 111esme ercé l'uso del singolare isIiI1110 del mandato di cattura sostitutivo», spiccato il 7 luglio I 979, nel quale «le BR sparivano, se 11011co111eaccenno a 1101p1rec/saIi 'co111a1o1pi erarivi'». (cfr. Art. 75 Cpp: «L'esercizio dell'azione penale non può sospendersi, i11terro111persi o farsi cessare, se 11011nei casi espressame11Iepreveduti dalla legge». Tra quesIi casi 1101fi1gura assolwame11Ie il ma11datodi ca1111rsaostitwivo). 3.2. 112I giugno 1980 verrà spiccato un altro mandato di cattura collettivo e sostitutivo. Non si tratta di una nuova accusa. basata sulle prove esistenti, ma di una nuova «ipotesi accusatoria quasi quesra 11011fosse già u11'is1rwIoria penale ma u11seminario di Slluli sul 'terroris1110·». 3.3. L'accusa verrà ulteriormente riformulata nella fase conclusiva dell'istruttoria (requisitoria Ciampani, gennaio 198 I). « Dalla requisiIoria del P.G. gli impwati apprendono( ...) che la istnmoria 7 aprile 121 dicembre è di 11uovosrara separara da quella re/a1iva a Moro e BR e che /'i11s11rrezio11dei cui alcuni di loro devo110rispondere 1101è1 più la stessadella quale era110i11colpa1i di aver promosso con alcuni dirige111i /JR, ma a/1ra e diversa». 3.4. « U11caso cla111orosodi tale disinvolta ma11ipo/azio11edelle accuse (...) è quello che riguarda Potere Operaio (...) Infatti non è esistita alcuna istruttoria che abbia incriminato alcuno in quanto partecipe del movimento Potere Operaio, oggi definito 'banda armata'. Qui11di gli imputali ve11go110 rinviati a giudizio per u11abanda di cui 1101è1mai sraIa faua 11eppureme11zio11e 11el/'is1r1111oria1, 111ul/a11daoncora una volta ogni diriuo alla difesa». (cfr. Art. 376 Cpp «No11si può ordi11are il rinvio a giudizio ... se /'imputalo 11011è sIaro i11Ierrogaros11f/allo cosIitue111e I' oggeII0 di imputazione ...»). 4. Il metodo istmuorio Il metodo istruttorio «su tuui gli snodi più rilevami del rapporto tra accusa e difesa azzera e comprime al mi11it110,in ,nodo sisten10tico, il diri110 alla difesa degli implllati». 4.1. Interrogatori Se ne è fatto un uso «che è dir poco defi11ireb11rocra1ico.Imputali (e rinviali a giudizio) per /11surrezio11ecome Ferrar/ Bravo, Dalmaviva, Zagato, sono swIi se11IiIiper l'ultima volta nel luglio 1979». (cfr Art. 365 Cpp «Il giudice procede all'i111erroga10rio del- /'impurato ... senza ritardo». An. 367 Cpp «Il gi11dicecontesta /11forma chiara e precisa all'i111pwato il fauo chegli è auribuito» ). 4.2. Co11frò111il.«Le follli più ragguardevoli d/questa ismmoria so110le IesIimo11ia11zedei cosiddeui 'pe111iIi',in particolare Fioroni; eppure, malgrado le reirerare pro/este formali, il Giudice /smmore 1101h1a mai acceduto al co11fro1110con i IesIi di accusa». Ciò nonostante le numerose contraddizioni registrabili nelle sue disposizioni, e in disaccordo con le disposizioni della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, ratificata anche dall'Italia (legge 4 agosto 1955, n. 848). Inoltre, la deposizio11e Fioroni, a11che nei moltissimi casi i11cui le accuse 1101s1ono state verificate 11éprovate né co11ferma1e,è assuma in blocco come verità nel IesI0 di rinvio a giudizio, se11za il minimo dubbio laddove le co111raddizio11iso110evide111i(.Cass., /, 1710-55: «La confessione dell'imputato può esserescissa e utilizzata, ai fini della prova, in misura più o me110estesaa seconda degli eleme111di i comomo e di coordi11ame1110che derivano da a/1re fo111i di co11vi11cime1110». - Cass., I. J-4-60: « Se fosse altrime111i,basterebbe il fauo di considerare uno dei reati confessati per esonerare il giudice da qualsiasi i11dagi11seugli altri episodi e far acquistare alla co11fessio11e,per questa parte, quasi il valore di prova legale, in 11e11c0omrasto con /'i11discu1ibile pri11cipio che l'affermazione di respo11sabili1à deve fondarsi 11011su pres1111zio11mi a sulla prova sicura e compie/a del fauo cosIiIue111erearo». Ari. 368 Cpp.: « Il giudice deve investigare su umi i faui e su tulle le circostanze che /'imp111a10ha esposto 11ell'imerroga1orio, /11qua1110possono condurre all'accer1ame1110della verità»). 4.3. D'altra parie le accuse, sopratwuo quelle co11ceme11i1l iremo associativo, ris11lta1101101m1 otivate o prive di alcu11 suffragio probatorio; anzi in molti casi vengono occultate prove a difesa, vengono falsati.ad arte i co111e1111d1ii i111erve11e1si,1rapolando frasi dal co111esI0a, ccos1a11doscriui ed eve111iin forma puramellle leueraria elc. fino alla palese, scie111ificadeformazione di IesIimonia11ze (occultando ad esempio parole o frasi che 11e vide11zia110il co11Ie11worisibile o i11a11eudibi/eo) persino di «ridu~ioni», precisi tagli ce11soriliii/i esc/usivame111aes11ffragareuna tesi che si deve mantenere a rulli i costi, operate su doc11111e1o11sicriui. 4.4. Si è data rIer 11mal'istmuoria 1111taotale disparità di Ira11ame111s011/le co11cessio11di liber1à provvisoria, delle dembricazioni e della diversa valwazio11efaua del/'e/eme1110di accusa Iestimo11ia/e e docume111a/e. /11 praIica, l'ampia discrezio11ali1àdel giudice èswta usata con un unico criterio riconoscibile: dato come u11icoed immodificabile il quadro accusaIorio e gli e/e1ne11ti indiz.ia11ti acquisiti, pre111iare, indipendentemente dai reati, chi confermava l'impianto accusatorio e penalizzare chi protestava la propria innocenza e pretendeva di difendersi dalle accuse. 4.5 D'altra parte è lecito il dubbio che si sia voluto evitare di proposito 1111vaerifica direua, 11ellap11bblicasede del diba11ime1110d, ella deposizione di Fioro11i (come di Casirati): come spiegare altrimemi che la richiesta di es1radizio11eper i reati da essi confessati sia srata così rardivamellle avanzata rispetlo alla data «11fficiale» delle confessio11i?Rimane il fallo che si è determinata lii/a situazione a dir poco paradossale. A co11clusio11edi questo esposI0 i firmatari i111e11do1s10110/ineare come /'i111eraprocedura istruuoria, i metodi con cui si ègiumi alla s11aconclusione e alla sentenza di rinvio a giudizio, la a1111azionseistematica di liii «processo a mezzo stampa» volto alla cos1ruzione di «mos1ri» nell'opinione pubblica, costiwiscano altre11a111si eri e/ememi che ipotecano pesa111ememuen carrello svolgime1110del diba11ime1110in Corte d'Assise. E poiché, a più di due anni dal 7 aprile I 979, e poco meno dagli arresi/ del 2 I dicembre, «l'auesa di giudizio» (eufemismo per co11110Iareabnormi pene deIe111ivegià di fauo sco111aIseenzagi11dizio) si preannuncia ancora lunga, nonos1a111ele reiterate richieste di larga parte de/l'opinione pubblica di un «processo subito», ci rivolgiamo a code)IO Consiglio Superiore della MagistraIura, affinché esprima sollecitamente un giudizio sulle gravi questioni procedura/i sollevate e affinché comribuisca, per qua1110di sua comperenza, a ripristinare i dirilli lesi degli imputati e dei loro avvocaIi difensori; e ciò nella consapevolezza che 1101è1 in gioco solIa1110il destino individua/e degli imputati, ma che la conduzione del processo « 7 aprile» hu assumo valore emblematico di una 1rasformazione degenerativa dei meccanismi giudiziari del processo inquisitorio (in nome della emergenza della loua al Ierrorismo ); e che tale trasformazione ai firmatari di questo esposto, e 1101s1olo a loro, sembra procedere in direzione opposla ai progeui di riforma del codice di procedura penale. Arrigo Cavallina Luciano Ferrari Bravo AugusI0 Finzi Alberto Funaro Alberto Magnaghi A111onioNegri Jaroslav Novak Francesco Tommei Mario Da/maviva Emilio Vesce Giorgio Raiteri Adriana Servida Mariella Mare/li Mariella Marinoni Romano Madera Cataldo Qui1110 Mimmo Zinca Rolando Strano Giovanni Caloria Giorgio Scroffemecher A111onioLiverani Egidio Monferdin Tino Cortiana Silvana Mare/li Paolo Pozzi Gianmaria Baieua Giovanni Tranchida Gianni Sbrogiò Lucio Cas1ella110 Paolo Vimo Roma, Seuembre 1981

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==