Felice Turotti - Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II

-( 107 )- d'uno statuto costituzionale, che lo statuto ha per suo fondamento la distinzione ed insieme la concessione di tre poteri , e che ove uno di essi faccia difetto, il reggimento cost ituzionale è monco c non può adempieré a· suoi fini , che nella notte del 24 novembre scorso, il pontefice si è ·allontanato da Roma e non ha lasciato al· cuno a tenere le veci, che il folio in data del 27 novembre in cui si nomina una commi:>sione governativa m:mca dello forme costituzionali, le quali servono a guarentire l' ic.violabilità del . principe , che la commissione governativa nel sopradctto foglio nominata non ha palesato la sua accettazione · in niun modo, c neppure si è costituita di fatto, che i due consigli deliberanti d'accordo col ministero e n1unicipio hanno procacciato di riparare a tanta perturbazione col mandare messaggi al principe chiedendogli is tantaneamente di ritornare a reggere la cosa pubblica, che i messaggi stes~ i non solamente non furono . ammess i nello stato napoletano, ma invano adoperarono pratiche presso il principe, e che altre pratiche più recenti ed altri ufficj compiuti app~esso di lui sono riusc iti aiTatt.o frq. stanei, ch' egli dimorando in terra. non sua ove si Yieta l' ingresso per ordi.ne superiore a qualsiasi deputazione a lui indirizzata togliendosi così ai dep utati un diritto espresso nello statuto fondamentale rimane incerto se egli sia in grado di godere della piena li bertà e spontaneità delle sue azioni e giovarsi d'imparziali e benevoli consigli, nè potendo qualunque stato o città rimanere senza compiuto governo e le proprietà e diritti dei cittadini senza tutela, dovendosi per ogni guisa e con ogni spedien:te rimovere l' imminente pericolo dell' anarchia e di civili disco rdie e mantenère l' ord ine pubblico, dovendosi considerare in tutto lo statuto fondamentale, il principato e tutti i suoi diritti costituzionali , i due consigli deliberanti consci i dei loro doveri ed obbedendo ez iandio all'assoluta neccessità di provvedere in guisa alcuna regolare, all'urgenza estrema de' casi con atto del iberato da ciascnno di essi, in seno del proprio consiglio decretano: i. È costi tu ita una provvisoria e suprema giunta di stato; 2. ella è composta di tre persone ~celte fuori dal consiglio dei cfeputati, nominale a maggioranze assoluta di schede dal consiglio dei deputati stessi ed approvata dall'alto consiglio ; 3. la giunta a norma del Principe o a maggioranza dei suffragi eserciterà tutti gli ufficj pertinenti al capo del potere esecutivo nei termini dello statuto e secondo le norme ed i priucipii del diritto costituzionale; 4. la giunta cesserà immediatamente le sue funzioni al ritorno del pontefice o qualora esso deputi con un atto vestito della prima legalità persona a tener le sue veci ed adempiere gli uffici e questa assuma di fatto l'esercizio di dette funzioni. »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==