Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Le organizzazioni "di fatto" 2. Il seguente manifesto, in data 8 luglio 1926, ci viene da Andria, in provincia di Bari: I proprietari terrieri e i datori di lavoro non debbono assumere lavoratori che non sono soci dei sindacati fascisti e debbono fare pressioni sui loro dipendenti perché pren– dano la tessera fascista. Chi non lo facesse sarà denunciato alle autorità superiori del Partito fascista e incorrerà in severi provvedimenti disciplinari. Nessuno deve mancare di dare questa prova di fedeltà e di disciplina richiesta dal Duce del fascismo. 8 3. In un memoriale presentato nel giugno 1927 all'Ufficio interna– zionale del lavoro, dai vecchi capi della defunta Confederazione generale del lavoro, si legge: Esiste a Milano un ufficio di collocamento per le arti tipografiche che si mantiene con i contributi dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera. Tutti gli operai devono pagare i loro contributi ma essi non ~odono di uguali diritti. Nel giugno 1926, la Con– federazione del lavoro lamentò nella stampa che tale ufficio boicottava gli operai non iscritti ai sindacati fascisti. Il Popolo d'Italia, giornale di Mussolini, e il Lavoro d'Italia, giornale dei sindacati fascisti, risposero subito che "a coloro che non erano iscritti ai sindacati fascisti, era permesso lavorare soltanto per generosa concessione dei capi dei sindacati fascisti. ' 19 Il 2 marzo 1928, il ministro dei Trasporti stabilf che in tutti i con– tratti riguardanti le costruzioni ferroviarie gli appaltatori si dovevano im– pegnare, nell'assumere manodopera, a dare la preferenza agli iscritti al Partito fascista e ai sindacati fascisti secondo la loro anzianità. Pochi giorni dopo, la legge 29 marzo 1928, riguardante gli uffici di collocamento, sta– biliva che negli elenchi dei disoccupati gli iscritti al Partito fascista e ai sindacati fascisti, secondo l'ordine di anzianità, dovevano avere la prece– denza sugli altri disoccupati. Ai datori di lavoro non veniva imposto di scegliere i loro dipendenti secondo l'ordine di precedenza cosf stabilito; ma se si limitavano a fare richiesta di manodopera senza indicare nomi– nativamente la loro scelta, gli uffici di collocamento dovevano seguire tale ordine. Sino ad ora gli industriali sono riusciti a conservare il diritto di sce– gliere le proprie maestranze secondo le loro preferenze, anche al di fuori degli elenchi degli uffici di collocamento. In casa loro - cioè nelle loro fabbriche - devono essere padroni. Ma gli agricoltori, che godono di minor influenza politica degli industriali, devono scegliere i loro dipendenti tra gli iscritti agli uffici di collocamento, 10 anche se non viene loro imposto di seguire l'ordine di precedenza. Tale ordine è rigorosamente seguito da tutti gli uffici governativi e da tutte le istituzioni sotto il controllo del . partito. È facile capire l'importanza di questa pratica, in un periodo di ere- 8 Cit. trad. 9 Cit. ttad. 10 Nel giugno 1934, la Corte suprema stabiH che l'attività forestale ha carattere industriale e non agricolo, e quindi il datore di lavoro non è tenuto a passare attraverso l'ufficio di collo• camento per l'assunzione di mano d'opera ("Corriere della Sera," 14 giugno 1934). 35 Bibloteca Gino Bianco

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