Gaetano Salvemini - Scritti sul fascismo III

Capitolo dodicesimo Le corporazioni e la Carta del lavoro Le istituzioni che abbiamo sin qui descritto sono istituzioni "sindaca– liste" e non le istituzioni "corporative" del fascismo. Lo Stato sindacalista e lo Stato corporativo non sono la stessa cosa. Lo Stato sindacalista crea associazioni di datori di lavoro e sindacati di prestatori d'opera e conferisce loro l'autorità di fissare i salari e le altre condizioni di lavoro. Lo Stato corporativo andrebbe ben oltre. Esso obbligherebbe le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori ad associarsi in organismi superiori ai quali verrebbe data la facoltà di discutere e decidere i problemi della produzione. Questi organismi superiori sono le corporazioni. Esse presuppongono l' esi– stenza delle organizzazioni legali o sindacati di datori di lavoro e prestatori d'opera. Lo Stato sindacalista, quindi, rappresenta una fase preliminare verso lo Stato corporativo. Ma finché non sono state create le corporazioni, lo Stato sindacalista non è ancora uno Stato corporativo, perché esso si limita a regolare i rapporti tra capitale e lavoro e manca di esercitare quelle altre forme di intervento nella vita economica, che sono i caratteri distintivi dello Stato corporativo. · Gli aspetti caratteristici dello Stato corporativo furono tracciati in un articolo di Alfredo Rocco nella rivista Polz.tica del dicembre 1920: I sindacati operai e quelli padronali debbono essere riuniti, industria per industria, in un unico sindacato misto, organizzato, s'intende, in due, anzi, piuttosto in tre sezioni, giacché sarebbe opportuno che anche gli elementi direttivi, ingegneri, tecnici, capi fabbrica, avessero la loro rappresentanza speciale. Ma l'azione comune del sinda– cato deve essere ridotta ad unità da un organo apposito, consiglio e direttorio sindacale, per il raggiungimento dei molteplici fini comuni. 1 Il " · d · " " · " bb h 1 f 1 ' d. sin acato misto o corporazione avre e anc e a aco ta 1 assu- mere la direzione di imprese economiche e "di agire come arbitro amiche– vole o come mediatore nelle vertenze che sorgano tra i propri soci." 2 Non piu di un vago accenno alla "corporazione," quale l'aveva deli- 1 A. Rocco, Crisi dello Stato e sindacati, in "Politica," dicembre 1920, p. 10. [N.d.C.] 2 SCHNEIDER, Making the Fascist State, cit., p. 150; RosENSTOCK-FRANCK, L'économie cor– porative cit., pp. 16 sgg. 85 Bibloteca Gino Bianco

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