Gaetano Salvemini - Scritti sulla scuola

Lo stato giuridico degl'insegnanti Gli ordini del giorno votati dal Congresso Il Congresso, dopo aver discusso questo tema per due lunghissime sedute, concretò i suoi voti nei due seguenti ordini del giorno, dai quali durante l'anno scolastico testé trascorso il ministero della Pubblica Istruzione ha preso norma per fare sistematicamente tutto il contrario di ciò che il Congresso di Firenze aveva domandato: I Il Congresso della Federazione nazionale fra gl'insegnanti delle scuole medie considerando che causa fondamentale del disagio morale, il quale, non meno del disagio economico, rattrista la vita di tutti gl'insegnanti e sconvolge il retto funzionamento della scuola, è il beneplacito amministrativo, a cui gli insegnanti sono soggetti senza guarentigia alcuna; considerando che a tale disagio si ovvierà solo quando sieno rispettati 1 seguenti principi di giustizia e di correttezza amministrativa: 1. Per tutti gl'insegnanti: a) sia vietata la pratica delle abilitazioni ministeriali, e la laurea o il diploma regolarmente rilasciato da un pubblico istituto diventi il titolo necessario per l'ammissione all'insegnamento nelle scuole medie: b) l'ammissione non avvenga se non in seguito a regolare concorso, e nel bandire il concorso sia indicato il numero dei primi classificati, che avran diritto alla nomina, e non si proceda a nuovi concorsi senza aver prima collocato gli eleggibili dei concorsi precedenti secondo l'ordine delle graduatorie; c) sia la Commissione consultiva trasformata in Commissione disciplinare, e resa stabile per legge, dando facoltà agl'insegnanti di corrispondere direttamente con essa, e facendole obbligo di attenersi alla procedura normale dei giudizi; d) nei giudizi disciplinari sia aggregato alla Commissione un insegnante di pari grado dell'accusato, come nei giudizi disciplinari dei maestri; e) durante tutto il procedimento l'accusato possa farsi assistere da persona di sua fiducia, la quale ne assuma la difesa; f) sieno pubblicati nel Bollettino i riassunti delle questioni trattate dalla Commissione, con tutte le motivazioni e decisioni come si pratica per i maestri elementari; g) nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi e compilatrici dei programmi sia data una parte maggiore agli insegnanti medi dell'ordine delle scuole, per cui il concorso è bandito, e i programmi devono compilarsi; ed una rappresentanza di questi partecipi al Consiglio Superiore dell'Istruzione Pubblica; h) sia fatto obbligo alle Commissioni esaminatrici di pubblicare con sollecitudine le graduatorie stesse: nel Bollettino del Ministero, quando si tratti di concorsi governativi; nel giornale ufficiale della provincia, quando si tratti di concorsi banditi dagli enti locali; i) sia stabilito per regolamento il valore che le Commissioni giudicatrici dei concorsi dovranno dare alle diverse qualità di titoli. 2. Per gl'insegnanti governativi: a) sieno aboliti per gl'insegnanti governativi i traslochi per ignote ragioni, provvedendosi alle cattedre che rimangono effettivamente vacanti: per via di concorsi speciali fra gli insegnanti di ruolo, quando esse si trovino in grandi centri scientifici; col dare la preferenza all'anzianità e al valore didattico, quando si tratti di altre sedi; con nuove nomine o con trasferimenti per ragioni di servizio, quando le cattedre vacanti non vengano chieste da alcuno fra gl'insegnanti in servizio; b) tutti i provvedimenti per ragione di servizio sieno esplicitamente specificati 33 2 BibliotecaGino Bianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==