Gaetano Salvemini - Movimento socialista e questione meridionale

Movimento socialista e questione meridionale a) tutelare i Comuni giuridicamente e moralmente dalie illegali sopraffazioni del potere centrale; b) promuovere da parte dello Stato la trasformazione della legge comunale e provinciale, in modo che il potere centrale possa intervenire nella vita dei Comuni solo per legge speciale del Parlamento nel caso di necessità politiche, o per sentenza del– l'autorità giudiziaria nel caso di colpevoli disordini nella gestione finanziaria; e) promuovere, da parte dello Stato, una riforma delle leggi fiscali, affinché sieno restituite al Comune le entrate necessarie al soddisfacimento dei cresciuti bisogni della civiltà moderna; d) promuovere l'abolizione delle province e delle prefetture e la sostituzione al loro posto di Consorzi autonomi fra Comuni. Organizzazione 3. I Comuni aderenti alla Federazione nazionale dovranno associarsi m Federa– zioni regionali o interregionali, comprendenti non meno di venti Comuni. Ogni Fede– razione locale si darà gli ordinamenti interni che crederà piu opportuni. 4. Ogni Federazione locale, nella forma che crederà piu opportuna, nominerà ogni anno, entro il mese di dicembre, un rappresentante; le Federazioni comprendenti piu di quaranta Comuni avranno diritto a due rappresentanti. I rappresentanti delle Fe– derazioni locali, riuniti insieme, costituiscono il Consiglio federale. 5. Il Consiglio federale ha la rappresentanza della Federazione nazionale, no– mina il segretario e ne fissa lo stipendio e gli obblighi, fissa la propria sede, ammini– stra i redditi federali, corrisponde colle sole Federazioni locali, salvo il caso contem– plato nell'art. 14, ed ha pieni poteri di nominare commissioni e fare regolamenti per la trattazione degli affari. 6. Il Consiglio federale sceglie nel proprio seno un presidente, un vicepresi– dente e un cassiere, i quali potranno insieme deliberare in caso d'urgenza, salvo a sot– toporre subito la deliberazione agli altri colleghi del Consiglio. 7. Ogni Federazione locale è autonoma e opera sotto la propria esclusiva re– sponsabilità. Una iniziativa presa da una delle Federazioni locali può essere avocata alla Fe– derazione nazionale, quando il Consiglio federale lo creda opportuno, o quando analoga proposta, fatta dalla Federazione locale stessa o da altra Federazione locale, venga ap– provata per referendum. 8. Il Consiglio federale può indire di sua iniziativa, e deve indire quando sia invitato da due Federazioni locali, il referendum su qualsiasi proposta. 9. Una proposta si considererà approvata per referendum quando ottenga l'ap– provazione della maggioranza delle Federazioni locali votanti e della maggioranza dei Comuni confederati votanti. Contributi 10. Ogni Federazione locale darà alla Cassa federale, in rappresentanza dei Co– muni confederati, i seguenti contributi annui obbligatori: lire 5 per i Comuni da 1001 a 10.000 abitanti; lire IO da 10.001 a 20.000; lire 50 da 20.001 a 50.000; lire 100 da 50.001 a 100.000; lire 200 da 100.001 a 200.000, e cosi di séguito aumentando lire 100 per ogni 10"0.000o frazione di 100.000 abitanti. Non pagano contributi i Comuni di popolazione inferiore ai 1000 abitanti. Il pagamento dei contributi annui deve essere fatto alla Cassa federale, anticipa– tamente, entro. il gennaio di ogni anno. Congresso federale 11. Nell'autunno di ogni anno si radunerà il Congresso dei Comuni confede– rati, mediante avviso diramato dal Consiglio federale almeno quindici giorni prima dell'apertura del Congresso. 234 BibliotecaGino Bianco

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