Gaetano Salvemini - Il ministro della mala vita e altri scritti sull'età giolittiana

Parlamento, governo ed elezioni meridionali nell'Italia giolittiana venuta la convalidazione dell'elezione, le schede non potevano rimanere a disposizione di alcuno. Le denunciate frodi elettorali dunque sussistono, e con esse venne ad alterarsi sensibilmente la sincerità del voto del corpo elettorale ed a falsificarsi il risultato finale della votazione. Né si dica che, data la grande maggioranza riportata dal partito di Saporito 45 di fronte a quello di opposizione Vito Favara Scurto, non erano necessarie le frodi lamentate e mancava quindi negli imputati, che erano i componenti dei tre seggi ed appartenenti tutti al partito saporitiano, la causale a delinquere. A prescindere dall'idea che domina sempre nei responsi delle urne, a prescindere dal timore della votazione delle sezioni di Mazzara del Vallo, che avrebbe potuto essere plebiscitaria pel candidato di opposizione, a prescindere dall'astensione dalle urne di circa cinquecento elettori della sezione di Partanna, secondo il Tribunale la ragione delle frodi non è da ricercarsi nella vittoria del partito saporitiano, che sarebbe sempre avvenuta, anche senza di esse, ma nelle proporzioni che di fronte agli avversari si voleva dare alla vittoria stessa; l'apparenza e la pomposità in altri termini, piu che la sostanza e la realtà; fenomeno morboso, che solo un'eccessiva passione di partito può spiegare, ma non giustificare. Certamente o l'aggiunzione delle schede (localmente detta coppino) o la sostituzione di persona furono i modi di esplicazione delle frodi, i quali dovettero essere messi in opera dopo l'appello degli elettori, durante cioè quel tempo, in cui nelle tre sale ebbe a verificarsi una certa confusione per la ressa che i molti elettori, che non avevano votato durante l'appello, fecero attorno al banco per votare i primi. Per questi motivi, il Tribunale dichiara Mannone Michelangelo, Ferrone Giuseppe, Gentile Pietro, Caimi Giovanni e Saporito Antonino fu Giuseppe colpevoli del reato di cui ali 'art. 11 o della legge elettorale politica; e li condanna alla pena della detenzione per anni uno ciascuno, alla multa di lire mille ciascuno, ed alla sospensione del diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici per la durata di un anno. Dichiara non provata la reità ascritta a Sancetta Antonio, Ferrara Francesco Giuseppe. I condannati ricorsero in appello: e la Corte di Palermo pur ri_conoscendo la realtà dei fatti ad essi addebitati, li assolvette per ragioni di procedura. Ma la Corte di Cassazione annullò la sentenza di Palermo, e rinviò il processo alla Corte di Appello di Messina, che confermò la sentenza del Tribunale di Trapani. A questo punto, nuovo ricorso in Cassazione, durante il quale interviene una provvida amnistia. Il baron Saporito con un coraggio di leone, ha proclamato alla Camera che la condanna non esiste! 2. Il "vero galantuomo" Mannone nella giornata del 7 marzo 1909 Nella prima sezione di Castelvetrano il tramezzo per dividere la sala in due compartimenti, richiesto dalla legge elettorale, era posto cosI vicino alla porta d'ingresso e cosI lontano dalla tavola dell'ufficio, da rendere difficilissimo il controllo delle operazioni del seggio. Ciò era stato deplorato anche in occasione delle elezioni del 6 novembre 1904; ed essendosi conosciuto prima del 7 marzo che il tramezzo erasi preparato allo stesso posto, i seguaci dell'avv. Tortorici, candidato contro il baron Saporito, cercarono 45 Saporito Vincenzo, deputato di Trapani e Castelvetrano per le legislature XV-XXIII; alla Camera sedette a sinistra. [N.d.C.] 124 BibliotecaGinoBianco

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