Gaetano Salvemini - Preludio alla Seconda guerra mondiale

I Trattati del Laterano liano. La legge dotava inoltre il Papa con un'annua rendita di 3.225.000 lire italiane per il mantenimento della sua corte e del servizio diplomatico: que– sta era la somma stanziata nel bilancio dell'antico Stato pontificio quale contributo dei sudditi del Papa a mantenere i servizi centrali della Chiesa Cattolica. La seconda parte della legge aboH il giuramento di fedeltà dei Vescovi al Re e le restrizioni, che limitavano il diritto di riunione del clero éatto– lico. I tribunali civili non avrebbero piu giudicato in appello su le sentenze dell'autorità ecclesiastica in questioni spirituali, e disciplinari interne, e l'au– torità civile non avrebbe piu eseguito sentenze pronunciate da un'autorità religiosa. Il Governo conservava solo il diritto di dare il proprio consenso alla nomina dei nuovi Vescovi e parroci "finché fossero state prese nuove disposizioni riguardo alle proprietà ecclesiastiche." _Era un pegno per ulte– riori negoziati. La legge sand inoltre libertà di discussione in materia reli– giosa. Era un grande passo avanti sulla via della completa separazione dello Stato dalla Chiesa. Dal punto di vista del Vaticano, questa legge, anche se il suo contenuto fosse stato del tutto soddisfacente, aveva un difetto fondamentale: non era un patto bilaterale. Lo stesso Parlamento italiano, che aveva approvato la legge delle Guarentigie di propria iniziativa, avrebbe potuto di propria iniziativa ripudiarla e assoggettare il Papa ad una nuova legislazione che eventualmente restringesse la sua libertà. Inoltre la legge metteva il Papa in una posizione che era senza precedenti e, dal punto di vista giuridico tradi– zionale, anormale, anzi assurda. Era un sovrano spodestato, che viveva an– cora con la sua corte nel cuore dei suoi antichi territori, circondato da tutte le parti da coloro che lo avevano spodestato. Gli erano concessi i privilegi. propri di un sovrano indipendente, ma era un sovrano senza territorio e senza sudditi, che non poteva considerare quale sua proprietà neppure il palazzo in cui viveva, poiché la legge affermava che il Papa ne aveva "l'uso" senza dire esplicitamente a chi la proprietà appartenesse. La Com– missione parlamentare, che presentò la legge alla Camera, definf la sovra– nità del Papa quale "sovranità personale." In fondo, il Papa non era che un ospite, entro il tei:ritorio italiano, di rango eccezionalmente elevato e dotato di eccezionali privilegi. Pio IX respinse la legge delle Guarentigie, invocando ancora una volta la dottrina che la sovranità territoriale era stata conc~ssa dalla Provvidenza alla Chiesa affinché il Sommo Pontefice potesse essere indipendente da ogni altra sovranità, e quindi esercitare in piena libertà il potere ricevuto da Gesu Cristo sopra la Chiesa universale. Pio IX si dichiarò prigioniero; e per dare la prova che era effettivamente un prigioniero, non lasciò piu il Va– ticano. Respinse la rendita annua offertagli dal Governo italiano, e fece appello ai cattolici di tutto il mondo, perché provvedessero ai bisogni della Santa Sede con l'obolo di S. Pietro. Non si lasciava sfuggire nessuna occasio– ne per reclamare i territori su cui una volta aveva esercitato sovranità. I 181 BiblotecaGino Bianco

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