Gaetano Salvemini - Stato e Chiesa in Italia

I protestanti in Italia libertà denegata a gruppi protestanti, specialmente nell'Italia meridionale. Altri casi. piu recenti sono venuti a mia conoscenza. Nel luglio 1950 il questore di Catania proibi'. la diffusione di manifesti annuncianti un ciclo di conferenze religiose nel tempio valdese di quella città; ma il procuratore della repubblica revocò il divieto del questore, "poi– ché era in netto contrasto con l'articolo 19 della Costituzione, che garan– tisce il diritto di professare liberamente la propria fede• e di farne pro– paganda." Il 9 aprile 1951, nella Marina di Gioiosa Jonica, i carabinieri chiusero un locale addetto al culto pentecostale, in forza di una circolare ministeriale data 9 aprile 1935: bellissimo caso di quella continuità giuridica che fu proclamata da Bonomi nel luglio 1944 senza che nessuno se ne desse per inteso. Essa dice quanto segue: Esistono in alcune province del Regno semplici associazioni di fatto che, sotto la denominazione di Pentecostali o Pentecostieri o Neumatici o Tremolanti, attendono a qualche culto in riunioni generalmente presiedute da anziani. Il culto professato dalle anzidette associazioni (non riconosciuto a norma dell'art. 2 della legge 24 · giugno 1929) non può ulteriormente essere ammesso nel regno, essendo resultato che esso si estrinseca e si concreta in qualche religione contraria all'ordine sociale e nociva al– l'integrità fisica [I] e psichica [I] della razza [ !] . Il 9 gennaio 1952, il tribunale di Sant'Angelo de' Lombardi ha assolto Antonio Cavalieri fu Giovanni dalla pena pronunziata dal pretore di Mon– zella il 7 aprile '49, per avere, quale pastore, diretto una riunione di 75 pentecostali o "tremolanti." L'assoluzione è stata pronunciata perché deve ritenersi che la legge di pubblica sicurezza sia stata abrogata dalla costituzione in quelle disposizioni che la contraddicono. Il 22 febbraio 1952 in Campofiorito, provincia di Palermo, i carabi– nieri hanno diffidato Rosario Di Palermo a "evitare, impedire [ !] e comunque astenersi dal partecipare alle riunioni aventi carattere pubblico, a scopo di esercizio del culto acattolico." Il 20 marzo 1952, il sindaco di Palagiano, provincia di Taranto, ha diffidato Antonio Santori di Taranto a non tenere neanche in casa un servi– zio religioso non cattolico, e questo in base non solo alla legge del 21 giugno 1929, e di un regio decreto del 28 febbraio 1930, ma anche del– l'articolo 8 della costituzione. O miracoli della continuità giuridica! Il 5 marzo 1952 il commissario di Pubblica Sicurezza di Marsala (Tra– pani) ha diffidato Franco Tomasiello, appartenente all'" Assemblea di Dio" o "Culto cristiano evangelico dei Pentecostali," a non compiere atti del suo culto, fino a quando il suo movimento religioso "non avrà ottenuto la convalida ministeriale, come disposto dalla legge 24 giugno 1929, art. 3" (aspetta cavallo!). Il Tomasiello ha preso atto della diffida, protestando contro la sua incostituzionalità. Il 13 marzo 1952 nell'ufficio di Pubblica Sicurezza di piazza Trevi, a Roma, Umberto Nello Gorietti, presidente dell'Assemblea di Dio in Ita- 458 BibliotecaGino Bianco

RkJQdWJsaXNoZXIy NjIwNTM=