Gaetano Salvemini - Stato e Chiesa in Italia

La questione romana da Pio IX a Leone Xlll ( Dal punto di vista del pap~, questa legge aveva un difetto che sa– rebbe bastato da solo a renderla inaccettabile. Secondo la dottrina cattolica, il clero e i fedeli formano una "società perfetta," cioè una comunità indi– pendente dai governi laici e disciplinata da leggi proprie. Sovrano assoluto e infallibile di questa comunità supernazionale è il papa. In tutte le materie di indole religiosa e morale, e in tutte le materie "miste," cioè in quelle in cui il fattore religioso e morale si trova complicato coi fattori politici, so- ···ciali, economici, i cattolici sono tenuti a conformarsi ai prindpi dogmatici e alle norme disciplinari formulate dalla legittima autorità ecclesiastica, che ha il suo centro in Roma. I governi laici debbono rispettare la "libertà della Chiesa," cioè lasciare al papa e alle autorità ecclesiastiche da lui dipen– denti una incondizionata autorità in tutte le questioni religiose, morali e miste. In caso di conflitto fra la legge ecclesiastica e la legge civile, i cattolici debbono far prevalere la prima. In caso di disaccordo fra il papa e il sovrano, l'obbedienza è dovuta al papa e non al sovrano. In questo caso il papa può tollerare un male minore per evitare mali maggiori: cioè può permettere ai cattolici di sottomettersi alle leggi che violano la "li– bertà della Chiesa," in attesa che circostanze meno avverse consentano alla Chiesa di imporre le sue esigenze. I limiti della tolleranza pontificia variano ampiamente secondo la gravità del male maggiore che occorre evitare, cioè secondo le resistenze che occorre vincere nei diversi tempi e paesi. Su un punto solo la Santa Sede non cede mai: i governi, che desiderano ottenere il consenso del papa a qualche limitazione della "libertà della Chiesa," deb– bono ottenere quel consenso mediante un accordo bilaterale, che general– mente prende il nome di "concordato." Accettando questa procedura, essi riconoscono il principio essenziale che al solo pontefice, come capo della Chiesa, spetta l'autorità di fare concessioni. Se si rifiutano di ammettere quel principio, la Santa Sede rifiuta qualunque transazione, lasciando che i fedeli adattino la loro condotta alle circostanze locali. La legge delle gua– rentigie non era stata preceduta da nessun concordato. Era una legge unila– terale. Il Parlamento italiano avrebbe potuto abolirla per sua sola iniziativa, cosi: come l'aveva per sua iniziativa approvata.) ( Indipendentemente da questo difetto essenziale, la prima parte della legge delle guarentigie metteva il papa in una situazione giuridica, che non poteva essere piu anormale. Il papa era un sovrano spossessato, che conti– nuava a vivere con la sua corte nel centro dei suoi antichi territori, cir- , condato da ogni parte da coloro che lo avevano spossessato. Questi non gli riconoscevano neanche la proprietà della casa in cui abitava, gli concedevano solo la facoltà di "goderne" liberamente, ma nello stesso tem– po promettevano di proteggerlo e di onorarlo come un ospite eccezionale. Giungevano fino a riconoscergli una specie di sovranità senza territori e senza sudditi: il relatore della legge delle guarentigie, nella seduta della Camera del 31 gennaio 1871, dette a questa sovranità il nome di "sovra– nità personale"; ma essa non aveva nessun precedente nella storia del diritto pubblico europeo. ) 299 BibliotecaGino Bianco

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