Roma del popolo

-38l~ d' uopo della maggioranza di due lerzi di sull'ragi per la condanna. TITOLO Vll. lJella {orza pubblict~ . -sa. L'ammontare della forza stipendiata di lel'ra c di mare ~ determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato e diminuito. <:7. L' esercito si forma per arrolamento volontario o nel modo che la legge determina. u8. Nessuna truppa slraniera può essere assoldala, nè introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto deli 'As• semblea. tl!l. I Generali sono nominati dall'Assemblea sulla proposta del Consolalo. ço. J.a distribuzione dei corpi di linea, e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall' Assemblea, nè possono subire variazione, o traslocamento anche momentaneo, senza il di lèi consenso. Gt. Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferilo per elezione. G2. Alla Guardia Nazionale è nffidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno, c della Cosliluzionc. TITOlO VIli. Della revisione della Costituziollc. G:>. Qualunque riforma di Costituzione può esser solo domandata sull' ullimo anno della Legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti. G4. l.' Assemblea delibera per due volle sulla dlmauda, all' Intervallo di due mesi. Oplnando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i Comltj generali onde eleggere 1 rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindici mila abitanti. G<; . L' Assemblea di revisione ò ancora Assemblea Legislativa per lutto Il tempo in cui siede , da non eccedere tre mesi.

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