Roma del popolo

-37TITOI.O v. JJel consiglio di Stato. ~r.. Vi è un consiglio di Stato, composto di quindici consiglieri nominati dall'Assemblea. 111. Esso deve essere consultato dal Consoli e dal 1\linlstrl sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze l'secutive : può esserlo sulle relazioni politiche• .118. Esso emana quei r egolamenti pei quali l' Assemblea gli ha dato una specia le delegazione. Le altre funz ioni sono determinale da una legge particolare . TITOLO VI. Del potere giudiziario . .tn. l Giudici nell ' esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello 'stato. t>O. Nominati dai Consoli ed in consiglio dei 1\linislri, sono inamovibili ; non possono essere promossi nè tra• loca li che con proprio consenso ; nè sospesi, degrada li o des tituiti se non dopo rego lare procedura c sentenza. 1 1. Pe1· le contese civili vi è una Magistratura di pace. t;2. La giustizia è amministrala In nome del l'orJolo pubblica· mente; ma Il Tribunale a causa di moralllù, può or· clinare che la discussione ~ia fatta a I)Orte chiuse. ts:i. Nelle cause criminali :~l Popolo :~ppartiene il giudizio del fallo, ai Tribunali l' ;~pplicazione della Legge. La isl iiUzinnc dei Giudici del fallo è determinata da Legge relativa . ~;~. Vi è un pubblico ì\:llnistero presso i Tribunali della 1\cpuhbl il'a. r.t;. Un Tribunale supremo eli giustizia giudica, senza che slavi luogo a gravame, i Consoli ed i Minis tri messi in isl<tlu d'accusa. Il Tribunale supremo si compone del prcsirlcnte, di qua liro Giudici più anziani della Cassazione . e di Giudici del fallo, tratti a sorte dalle liste annuali , tre per ciascuna provincia. J.'Assemblea designa 11 Magistrato che deve r s<'rcitarc le fun- ~zioni di pubblico Mini~ tero presso li Tribunale supremo.

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