Roma del popolo

- 3 '~ - u . L'associazione senz' armi , c senza scopo di delitto è libera. t 2. Tutti i oi tladiui appartengono a lla Guard ia ì'ìaziunale nei modi c colle eceezioni fissale dalla legge . 1 :;. Nessuno può essere aslrello a perdere la proprie tà de lle co~e . se non in causa pubblica , c prcvla g.iusta indennflà. u . La legge de termina le .~pese della Uepubblica, e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa può essere imposta se non per l egge, nò percella per tempo maggiore di quello dalla legge deterwinato. TITOLO Jt, Dell'ordi namento politico. •li· Ogni 1>olere viene da l· popolo. Si esercita da ll'Assemblea , dal . Consolalo , da ll' Ordine giudizia rio. TITOLO Ilio Dell' Assemblea. J6 . L'Assemblea è costituita dal rappresentanti del popolo. n. Ogni cittadino che gode i diritti c ivili c pollli ci, a 21 annl è clellore, a 25 eleggibile. . · t s . Non può essere rappresentante del popol o un pubblico funzionario, nominato dai Consoli, o da i 1\finis trl. 19. Il numero del rappresentanti è de terminalo in proporzione di uno ogni ventimila abitanti. ~o. I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 April e. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con volo unive r- . sale, diretto e pubblico. 2 1. L'Assemblea si riunisce il t ~ Maggio successivamente a ll ' elezione. Si rinnova ogni tre anni. ~~e. L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini allrimenU, e dispone della forza arma ta di cui crederà. aver bisogno. 23. L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo 11 diril to. di aggiornarsi per q_uel tempo che crederà.

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