Roma del popolo

l'l'fOJ.O l. lJei dir i tti e dei doveri dei cittadini. '*· Sono cittadini della Repubblica :. Gli originari della Repubblica , Coloro l quali hanno acquistata la cittadinanza per eiTelto delle leggi precedenti , Gli a ltri italiani col domicilio di sei mesi, Gli stranieri col domicilio d i dieci anni, J naturalizzati con decreto del potere legislativo. 2. SI perde la cittadinanza :. Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non piti tornare, l'er l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo, l'cr ac:cellazione di titoli conferiti dallo s traniero, Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo s traniero, senza autorizzuzione del governo della Re pubblica. L'autorizzazione è sempre presunta quando s i combatte per la libertà d ' un Popolo. Per condanna giudiziale. :>. Le persone e le proprietà sono inviolabili. 4. Nessuno può essere arrestalo che in fl agrante delitto, o per. mandato di Giudice, nè essere dis tollo dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o f.ommissione eccezionale può islituirsi solto qua lsivoglia titolo o nome. Nessuno può esser ca rcer:1to per debiti.' ;.;. Le pene di morte e di confisca sono proscritte. 6. Jl domicilio è sacro: non è permesso penetrarvl che nei casi e ne i modi determinali dalla legge. 7. La manifestazione del pensiero è libera : la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura prevenllva. n. L'insegnamento è libero. Le condizioni 'di moralità c capacità, per chi intcude professarto, sono determinate dalla legge. !l. Il segreto delle lettere è inviolabile . 10. Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

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