58 l abolita bensì, ma le disposizioni che a questo riguardo hanno aLLinenza colle finanze sono estese a tutte le parli del regno, e sono anzi ampliate. Ciò potrà darci il m·ezzo di riempire il vuoto di cui vi ho parlato . Infine, signori , ho enunziaLo un'idea e l'ho enunziata due volte in ques ta Camera; e il non ave rla recata ad atto colla presentazione . di una legge non è indizio ch'io l'abbia dimenticata, ma solo che io la studio con quella maturità che essa merita. Alludo a quella leg-ge . di disammortizzazione dei beni di manomorta, dalla quale io spero, dietro l' esempio d'altra nazione, che bene possa venire all' ltalia. Questa legge, a mio avviso, ha due grandissim! vantaggi: l'uno è qu.ello di favorire lo svolgimento della ricchezza pubblica, l'altro quello di fornire all'erario il .modo di trovare gradatamente all'interno una specie di prestito senza che ques to pesi in nessun modo sul mercato , per non toccare di altri vantag·g·i che non è luogo qui a discorrere. Quando verrà il giorno, o signori, in cui ques ta grave legge sarà trattata, io dirò allora tutte le ragioni che militano in suo favore, ma intanto mi sia lecito anche l'affermare che mercè di essa il restauro delle finanze potrà eseguirsi senza vemr meno per alcun modo alle ragwm della giustizia . •
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