Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

I \ .2 UNIVERSITÀ FASCISTA • I • · citata dal Mandatario, sarà in· ciascun caso esplicitamente determinato dal Consiglio della Società, quando no~ sia stato preventivamente convenuto _dai QJ.embridella medesima. Da questa sommaria esposizione dell'Art. 22 appare chiara l'entità della innovazione in relazione alla Colonia e lò Stato di civiltà superiore. Invero i limiti giuridici posti dalla Società, elevano nel grad<?_di dignità e nel valo~e sociale · la funzione dello Stato che tutela ed amministra la Colonia· e d'altro lato aumenta il beneficio di ·questa, non soltanto in virtù della missione altamente civilizzatrice alla quale è tenuto il manda- . tario, ma anche mercè la garanzia della collaborazione di tutti gli Stati .d~lla Lega _perchè il rapporto diviene interesse dell'intera comunità. Appena regolato l'Istituto del Mandato nella Società delle Nazioni i giuristi si sono chiesti anzitutto quale ne fos$e l'essenza e quali conseguenze ne derivassero in ordine ai rapporti internazionali. Si richiama così una delle questioni più difficili di diritto . internazionale poichè dai giuristi della Scuola positiva si nega l'ammtssibilità di uno ·Stato pupillo. Il Diritto internazionale, ·· essi dicono, è un prodotto della volontà .collettiva degli Stati è così da escludersi la formazione di convenzione fra soggetti che non abbiamo piena capacit~ giuridica. Ma in contrasto con tale prin;cipio sta quello di coloro (specie Inglesi e Americani) che seguendo la concezione naturalistica ritengono . il diritto internazionale un prius di fronte allo Stato e con conseguente possibilità di stabilire una specie di ' tutela (guardianship) SUP.eriormente agli stati e essenzialmente diversa dal protettorato. Il cozzo fu sostanzi'almente tra queste due diverse concez~oni. giuridiche d~ Stato che sono in realtà due diverse concezioni di civiltà. · Deves~ .rilev:are che il patto fu steso origina...· .·· riamente in• lingua lhglese, poi .venne pubblicato nella· forma Ufficiale Francese e 9uesto· non ha tanta rilèvanza - come vorrebbe qualche scrittore - nel senso che la voce tutela assume un significato un po' vario nei diversi ·idiomi (Guardianship, · tutelle. Vormundschaft) perchè se 1•accordo e la successiva ratifica sono avvenuti, non è ammissibile la coesistenza di vedute diverse nei caratteri essenziali del medesirno istituto e ·di conseguenza nelle norme che lo regolano. Si deve invece .da ciò argomentare t•accordo I •.intervenuto tra gli ·Stati per il concetto nuovo di ( . B.iblioteca Gino Bianco , . • A tutela nelle relazioni tra i popoli. E' questa innovazione che si è fatta .strada nella costituzione del Patto e.sprime la concezione nuova nell'ordine della· Società çhe ·dobbiamo tener presente a tempo debito per le questioni che derivano dall'Art. 22. Poichè il patto parla di tutela non vi è dubbio che sussista, ma non è ancora chiarito se tutti· i -Popf?li tutelati ~bbiano _una cÒ~tituzione $tatale. . · Esamineremo -meglio questo punto più· oltre quando si tratterà di parlare dei ca~atteri · fondamentali del mand~to e delle varie categorie. · Ci preme ora aggiungere che in ba.se ali'Art. 22 la · tutela si presenta come « una potestà di guidare verso il benessere e l'autonomia i popoli _hon anco~a capaci di dirigere sè stessi nelle condizioni particolarmente difficili del mondo moderno. Si sono chi~sti gli scienziati : la tutela avrà per avventura come contenuto anche dei diritti di · sovranità su i territori ? · Il Bilecki in un articolo intorno al mandato nel Diritto Internazionale apparso nella Zeitschrift fur Volkerrecht dice che in base all'Art. · 22 la· sovranità dei territori di mandati che per causa della Guerra hanno cessato di essere sotto lo stesso Potere deve essere stata trasferita ad un altro por- . tatore. Ora, può essere detto con certezza che gli . , Stati mandata~i non sono possessori della Sovranità sulle regioni soggette a _mandato. . , La sovranità - dice lo scrittore - è la suprema ed ultima potestà dello Stato. la cui forza è illimitata nell~ambito del suo valore e non può de- ,rivare da nessun'altra sorgente. Ma gli stati . mandatari derivano - secondo l'Art. 22 - il mandato quali incaricati in virtù del Patto. La loro . potenza derivante dalla Società degli S__ tati non può essere concettualmente sovrana. Secondo altri scrittori la Sovranità sta piuttosto nella Società stessaw L..: art. 22 stabilisce la cura per il benessere e. lo sviluppo dei territori del · mandato quale sacro compito della civilirzazione e il dovere di creare garanzia pe ~ I'esec~zione di questo compito. La Società poi designa le potenze ·mandatarie e quali suoi incaricati lasèia loro eseguire il mandato -in suo nome. Si viene dunque al risultato che la Società delle Nazioni possiede la sovranità (cioè la collettività degli Stati riuniti in comunanza · possiede la Sovran~tà sopra i territori del mandato). Feno- .meni singoli, si· osserva, sono conosciuti dalla storia in forma di condominio nel quale l'unione di vari .,. -

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