Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

, I . I • . ... , PROF. AUGUSTO OLIVI . . / 'L'ISTITUTO NELLA .SOC-IETA' • • MANDATO . DELLE NAZIONI ' SERA DEL 1O MAGGIO 1926. ' .E invero grande ventura per me, o Signori, il parlare a voi oggi di un argomento giuridico in questa Vostra Bologna che vanta sì gloriosa tradi- .·zione negli studi del Diritto, qui ove un tempo fiorirono i gloss·atori interpreti geniali e fecondi del , diritto Romano che assurse così a italica Grandezza e che rifulse di nuovo splendore per op•era di quella scuola che ne diffuse la scienza e il culto per il Mondo. E pur nova gloria vi si aggiunge, o Cittadini, poichè in questa epoca di rinato fervore di studi volest·e fondare UD· Ateneo il quale assecondando l'impulso dello spirito nuovo, che ovunque aleggia, fosse un centro di alta e serena coltura a . maggior profitto e decoro della Patria Nostra. Fra i tanti argomenti di diritto Internazionale che appassionano gli Scienziati e gli Studiosi mi sembra che anche quello del Mandato nella Società delle Nazioni meriti di essere svolto, sia per la novità dell'Istituto, sia per l'importanza delle questioni che ad esso si connettono. Ed io, per quanto mi sarà concesso, mi limiterò a chiarire i vari aspetti di carattere prettamente giuridico. 1 Ometto a scopo introduttivo una trattazione sia p_ure breve intorno alla Società delle ~Nazioni, perchè fu già fatta a suo tempo in questa. Sede da un illustre Maestro del Regio Ateneo. ' Pertanio esaminiamo subito l'Ar-t. 22 del Patto clie si riferisce al Mandato nel suo contenuto maBiblioteca Gino ■ 1anc • I teriale e nelle questioni Giuridiche che ne de- . r1vano. Il patto ali'Art. 22 afferma : che il benessere e lo sviluppo dei Popoli non ancora in grado di reggersi da sè e che per cagioni della Guerra hanno cessato di trovarsi sotto la Sovranità degli Stati . che prima li governavano è un compito Sacro della Civiltà. Da tale principio vengono dedotte conseguenze pratiche d'indole strettamen.te· giuridica; la tutela di quei popoli deve essere affidata a Nazioni progredite, che, grazie ai loro mezzi, alla loro espe- · rienza, alla loro posizione geografica possano meglio assumere questa responsabilità e siano disposte ad accettarè tale incarico : Questa tutela deve essere esercitata come un mandato della Società delle Nazioni, e per suo conto. Il contenuto del Mandato -- aggiunge l'Articolo - varia in rapporto · al grado di sviluppo del Popolo, · della posiz~one Ceografica del territorio, delle sue condizioni eco- , nomiche. Da ciò ne consegue che il Regolamento , dei popoli soggetti un tempo all'Impero T ureo è diverso in confronto alle comunità dell'Africa Centrale e Sud Occidentale e di alcune Isole del Pacifico. In ogni caso il Mandatario (dice l'Art. 22) _è tenuto a presentare ogni anno alla Società una relazione intorno al territorio affidato che consente un'azione di Sindacati nella Società delle Nazioni. Inoltre il grado di autorità, d'ingerenza e d'amministrazione che dovrà essere eser- -- I • I • • I

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