Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

f , . I :.. • . / - 156 " . UNIVERSIT A FASCISTA Lo scioglimen.to è un provvedimento accezionale, e come tale temporaneo. Perciò le funzioni del commissario sono normalmente limitate al periodo di tre mesi, dovendo entro tale periodo procedersi alla nuova elezione e alla ricostituzione del consiglio. ·Tuttavia la legge con$ente che per mo- · tivi .amministrativi o di ordine pubblico il termine possa essere prorogato fino a sei mesi. Anzi, se il consiglio è sciolto una seconda volta nel periodo di due ·anni, il termine suddetto può essere proro- . gato fino a uri .anno. , . . . Il regio commissario ha normalmente i poten che la legge conferisce al sindaco e alla giunta municipale ; parimente la commissione straordinaria .. .. ha i' poteri del presidente e della deputazione pro- ! vinciale. Può tuttavia accadere che, durante il periodo della loro gestione, si verifichi la ,necessità di prendere pro'vvedimenti di competenza del consiglio comunale o, rispettivamente, del consiglio provinciale, e che l'urgenza di essi sia tale ·che non possano differirsi fino all'epoca in cui, cessate le funzioni del commissario e della commissione· , straordinaria, siano r.icostituiti .i nuovi consigli. · Il legislatore ha perciò ammesso che i com-· · missari e le commissioni straordinarie possono talvolta assÙmere i pot~ri dei rispettivi consigli, purchè : a} concorra l'estremo dell'urgenza; b) le deliberazioni relative non 1Jincolino i bilanci del comune e della provincia f!llre l'anno ; eccetto che il vincolo ultrann·ale risulti già da leggi· o regolamenti ; c} siano sottoposte all 'approlJazione della giunta provinciale amministrativa ; ' . · d) ne sia fatta relazione ai rispettivi consi- , gli. ·nella loro prima adunanza, perchè ne prendano atto. ·· La contrattazione dei mutui può tuttavia essere deliberata dai commissar~ e dalle commissioni straordinarie, e anche dai commissari prefettizi -o sottoprefettizi, e delle relative deliberazioni, approvate dalla giunta provinciale amministrativa, è fatta relazi6ne ai rispettivi consigli nella loro prima adunanza, perchè ne prendano atto. Il ·Governo del Re ha facoltà di conferire ai commissari ed alle commissioni, incaricati dell 'am .. ministrazione straordinaria di. comuni o di province, i poteri dei ·rispettivi consigli. · • Tali poteri competono di diritto ai commissari \ . , n Bianco e alle commissioni nel caso in cui il consiglio sia sciolto per una seconda .volta nel periodo di due anni. Le deliberazioni adottate con detti poteri dai commissari e dalle commissioni straòrdìnarie sono soggette, nei riguardi della vigilanza e della tutela, alle stesse r:orme in vigore per le de.liberazioni delle rappres·entanze ordinarie degli enti e sono comuni :ate ai rispettivi consigli· nella loro prima adunanza, perchè ne prendano atto .. Notiamo da ultimo che il Governo del Re ha facoltà, in qualunque tempo,. sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, di dichiarare per decreto ~·eale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità degli atti o provvedimenti che contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o speciali. Però contro il .decreto reale, salvo i casi in cui secondo· le leggi vigenti sia data l'azione giu~ diziaria, è ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re. 296. - • Dovremmo ora occuparci del controllo sulle opere pie ; ma il tempo non1 ci permette di trattènerci convenientemente su questo argomento. Notiamo soltanto che anche nei riguardi delle opere pi~ il controllo preventivo· è di legittimità e di tutela. · Il primo viene esercitato nella provincia dal prefetto e nel circondario dal sottoprefetto ; . il secondo dalla giunta provinciale amministr.ativa. · Il prefetto può, con suo decreto, previo pa·- rere del consiglio di prefettura sciogliere l' amministrazione di un'opera ·pia, quando essa non si uniforma · alle leggi o a~li statuti e ai regolamenti, nonostante i richiami avuti, oppure se pregiudica J gli· interessi della istituzione. · . Il controllo sostitulilJo viene. esercitato dal sottoprefetto, mediant~ l'invio di un delegato speciale, quando l' amministr~zione di un'opera pia, malgrado le ingiunzioni dell'autorità. s1~periore, non compia un atto che è obbligatorio per legge o per regolamento, Qppure non spedisca i mandati. Il sottoprefetto può anche sospendere le amministrazioni per gravi motivi di interesse dell'opera pia oppure di ordine pubblico . · Il prefetto· poi può in qualunque · tempo disporre ispezioni e contro!li speciali per accertare il regolare funzionamento delle amministrazioni delle . ope1e pie.

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