Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

I • . . P~OF. VINçENZO RAGUSA ' .. I ' . I ... . ' ~ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRÀZION·E ..... . - , J · XVIII. - ASSISTENZA E BENEFICENZAPUBBLiCA (1) • • , SERA DELL'l 1 MAGGIO 1926 •• 279. - Nessuno oggidì pone in dubbio la necessità" sociale della tutela delle classi meno abbienti, .nonchè degli individui che non possano convenientemente · provvedere a se stessi, sebbene la giustificazione del fine possa . trovarsi in moventi diversi. .. 1 Per molti infatti è la religione che ispira il precetto di soccorrere il pov.ero e in genere chi abbisogni di aiuto ; per altri è la morale che, · in nome dei principii d~ll.a solidarietà sociale e dell'altruismo~ impone ali'individuo ed alla società di intervenire a pro', degli infelici. . · Per lo Stato il, problema dell'assistenza ha ·invece carattere , prevalentemente, se· non esclusivamènte, politico, e trova la sua giustificazione in motivi complessi, che fanno capo tanto all'attività sociale quanto all'attività giuridica del medesimo. Sotto un certo rispetto~ invero, la tutela •èli determinate categorie e classi di persone corrisponde alla funzione di miglio~amento sociale, non essendo possibile disconoscere che ~l pauperismo ed .il difetto· di assistenza verso gli individùi, che per malattia od altre cause sian~ incapaci di provvedere a se stessi, · si risolv~ in un danno sociale, di cui si risente la comragine dell'organismo {?olitico. Sotto altro rispetto, detta tutela rientra nelI'attività giuridica dello ·Stato \e più specialm~nte nell'attività di polizia, essendo del pari ovyio che, abbandonando a se stessi talune categorie di indi; ~dui · o non sovvenendo ai loro più •immediati bi- . . ., ■ IO ianco sogni, si rendono. possibili inconvenienti e tur,bative dell'ordine pubblico e della pubblica $icurezza ·e tranq~illità .. Se però l'assistenza pubblica, a~che in quella forma più speciale che si design~ col _nome-di ~e- . neficenza (intendendo questa parola nello stretto signi~cato che le vien~ assegnato nella terminologia giuridica) è, per vari rispètti, funzione di Stato_, non è men vero che essa non può, per la natura sua esserne esclusiva. Anzi per ragioni complesse • • e per tradizioni storiche, essa ha cominciato tardi · ad essere riconosciuta come funzione pubblica, ed anche in seguito a tale ric?noscimento,. è rimasto talvolta insito in essa il carattere di sussidiarietà, · ·nel senso, cioè, che l'assistenza pubblica in genere e la beneficenza non vengono assunte dallo Stato, se non iri quanto difetti o non ·corrisponda ade-' guata~ente l'iniziativa e la beneficenza ·privata. - Possiamo pertanto dire che la funzione di be- . nefiçenza, quando viene assunta dall 'amrninisva- .... zione pubblica, ·corrisponde ad _un tempo a ·ragioni di umanità e di interesse collettivo. Il quale inte- ·.· ·resse, alla sua ·volta, deve essere considerato- non solo dal punto di vista economico o sanitario, ma ( anche, e più particolarmente, dal pulito di vista giuridico, il quale fa si che, mentre per il privato ( I) - La presente lezione. meno piccole modificazioni sugaerite dalla riforma della legge 17 luglio 1890. n. 6972 attuata col R. D. 30 dic. 1923, n° 2841. è tolta dall'opera del Bonandi, Comune, Provincia e latituzion Pubblrche di beneficenza. • I . ' I • ... •• ,, - - ..

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