Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

I• . . . eseguire o sostenere la spesa di.. lavori di cui lo 1 Stato si riser_va la direzione e la vigilanza. Fra le .attribuzioni di. questa ·categoria si devono · far . rientrare: l'obbligo della provincia di concorrere, nella misura stabilita dalla legge, ali~ · costruzione e alla manutenzione dei porti e dei · .fari esistenti. nel suo territorio o ·ai quali, anche se fuori .della sua circoscrizione,. essa sia direttamentE: interessata, e l'attività della provincia circa l'edilità e ·i monumenti. c) .fl.ttività che si riferisce "ali' istruzione. Quest'attività riguarda sopratutto- l'istruzione ag_raria media, per la quale la provincia deve obbligato- . riamente s~stenere le spese, a norma· del R. D. 30 dicembre 1923, ·n. 3214. Ma. oltre a ciò la provincia deve sostenere· le spese pei contributi • • per il mantenimento · degli isbtuti governativi di istruzione media e normale e ·dei regi istituti nautici, mente dei RR. op. 11 marzo 1913, n. 685, 7 giugno 1923, n. 1408 e 21 ottobre 1923, n. 2539; per i .servizi. indicati nell'art. ·3 del R. D. 21 ottobre 1923, n. 2539, . r~lativamente ai regi istituti nautici ; per . i locali degli istituti tecnici e d~i licei scientifici e per altri servizi e provviste ad essi inerenti, a mente degli art. 97, 100 e 103 del R. · D. 6 maggio 1923, n. · 1054; per il contributo indicato all'art. 1 del R. D. 21 ottobre ·1923, n. 2471, relativo al mantenimento delle cattedre ambulanti di agricoltura. . d) Attività che si riferisce alla beneficenza. In questo campo .l'attività della- provincia è rivolta specialmente al mantehimento dei mentecatti poveri, al servizio di assistenza agli esposti, all'assi- ·stenza dei t_uhercolotici,dei cièchi e dèi sordomuti, in quanto non provvedono i consorzi o altre isti- . tuzioni au~onome. Per quanto riguarda il ricovero e il mant~nimento dei . mentecatti poveri, considerando la natura di tale funzione, si può dire che essa, oltre al carattere e al fine di beneficenza a vantaggio ·di una classe di disgraziati, ha anche il carattere di poli"." zia, ·essendo s~opo del ricovero di salvaguardare la società da quelle persone, .che, ·in . conseguenza della loto alienazione méntale, possono essere pericolo~e a sè o agli. altri o essere causa di pubblico· scandalo .. Per quanto· riguarda l'infanzi~. abbandonata, il regolamento approvato col regio decreto 16 dicembre 1923 n. 2900, dice che il servizio cli assiitenza degli ; esp9sti è affidato ali'amministrazione ·• in '·Bianco I J35 provinciale, la quale vi provvede col · ricovero e mantenimento degli esposti .nei brefotrofi e in altri · .. congeneri istituti, · mercè il collocamento dei medesimi- a baliatico •e in allevamento esterno, e mediante la concessione di sussidi e premi alle maèlri che allattino ed allevano i· figli illegittimi ammessi ali' assistenza pubblica. · Le province prive di brefotrofi debbono . istituire e mantenere sale di ricezione, in numero cor- ~spondente ai bisogni del teffi:poraneo ricovero de:.. gl'infanti da collocare a baliatico est~rno e ·di I quelli restituiti dalle -nutrici.- Dove esistono· brefotrofi .autonomi o altre istituzioni che provvedono· in tutto o in parte all' assistenza degli esposti, l'amministrazione provinciale sa_rà, secondo i casi, esonerata dal\ servizio o · tenuta a completarlo. , Il re·golamento determina poi (art. 4 del/ citato R. D.) quali sono gli esposti ammessi all'assistenza : Sono reputa~i e_sposti e'd ammessi all 'as- • s1stenza: , a) i fanciulli abbandonati, figli di ignoti, che siano rinvenuti in. un luogo qualsiasi della pro- • • V1nc1a; b) i ·fanciulli per i quali sia richiesta .. ~la pubblica assistenza, nati nei ·comuni della pro- / vincia da· unioni illegittime è denunciati allo stato , civile come figli di ignot~ ; . .- c) i figli nati da unioni illegittime, non riconosciuti dai genitori e per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, quand'_anche siano . in seguito riconosciuti dalla madre, che si trovi in ·stato di povertà. L'assistenza non ·può essere richiesta se il banibinò abbia compiuto gli anni sei e si estende ·fino ali' età prescritta per l'ammissione dei fanciulli . al lavoro da speciali disposizioni di l~gge..· Ferma l'osservanza delle .nor~e ·che regolano l' ammis~ibilit~ delle spese facoltative e . delle disposizioni dei singoli statuti, potranno essere pr-~- mosse e sussidiate specialì istituzioni, che provvedan~ all'assistenza delle ·gestanti e delle madri nubili o ve~ove, · e potrà essere e~tesa · l'assistenza ai fenciulli illegittimi riconosciuti~ali' atto della dichiarazione di nasc~ta dalla sola madre,. quando questa si trovi i~ stato di povertà.·· Il successivo art. 5 soggiunge che· nei casi in cui è . obbligatoria, l'assistenza è dovuta, fin dal . . giorno della nascita, a tutti indistintamentei fanciulli che ad essa abbiano titolo, senza . riguardo al tuogo· ' , . \ I • . . . •

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