Lo Stato Moderno - anno III - n.20 - 20 ottobre 1946

condizioni potranno essere rappresen– tate le diverse pai,ti della popolazione. ~ Art. 67. - I membri dell'Assemblea dell'Unione sono eletti dalle Assemblee territoriali per quanto riguarda i dipar– timenti e i territori d'oltremare; per quanto riguarda la Francia metropoli– tana, essi sono eletti per due terzi dai membri del Consiglio della Repubblica che rappresentano la metropoli. Art. 68. - Gli Stati associati possono nominare delegati all'Assemblea della Unione entro i lim:ti e alle condizoini stabilite con legge e con provvedimento interno di ogni Stato. Art. 69. - Il presidente dell'Unione Francese convoca l'Assemblea dell'U– nione Francese e ne chiude le sessioni. Egli ha il dovere di convocarla su do– manda di metà· dei membri di essa. L'Assemblea dell'Unione Francese non può riunirsi durante le interruzio– ni delle sessioni del Parlamento. Art. 70. - Le disposizioni degli articoli 8, 10, 21, 22 e 23 sono applicabili per l'Assemblea delllJnione Francese se– condo le stesse disposizioni stabili te per il Consiglio della Repubblica. Art. 71. - L'Assemblea dell'Unione Francese è competente per i progetti o proposte che le vengono sottoposti, per sentirne il parere, dall'Assemblea na– zionale o dal governo della Repubblica francese oppure dai governi degli Sta– ti associati. L'Assemblea ha titolo per pronun– ciarsi sulle proposte di decisioni che le vengono pl'esentate da uno dei suoi membri e, qualora li prenda in consi– derazione, per incaricare i propri · uf– fici di trasmetterle all'Assemblea na– zionale. Essa può fare delle proposte al governo francese e al consiglio su– periore dell'Unione Francese. Per essere accettabili, le proposte di , decisioni considerate nel capoverso pre– cedente, debbono riguardare la legisla– zione relativa a1 territori d'oltremare. Art. 72. - Nei territori d'oltremare il potere legislativo spetta al Parlamento per quanto riguarda la legislazione pe– nale, il sistema delle libertà pwbli– che e Porganizzazione politica e ammi– nistra ti va. Per tutte- le altre materie la legge francese può essere applicata nei territori d'oltremare solo dietro speci– fica disposizione o qualora venga este– sa, con decreto, ai territori d'~tremare. previo il parere dell'Assemblea dell'U– nione. Inoltre, in deroga all'art. 13, disposi– zion! particolari per ciascun territorio potranno essere emesse dal presiden– te della Repubblica in Consiglio dei ministri, previo il parere dell'Assem– blea dell'Unione. Sezione Ili - Dei dipartfmenti e terrttori d'oltremare Art. 73. - Il sistema legislativo dei di– partimenti d'oltremare è uguale a quel– lo dei dipartimenti metropolitani, salvo le eccezioni determinate dalla !egee. LO StATO MODERNO Art. 74. - I territori d'oltremare sono dotati di un particolaTe statuto che tie– ne conto dei loro specifici interessi nel complesso degli intert!SSi della Repub– blica. Tale statuto e l'organizzazione inter– na di ciascun territorio d'oltremare o di ciascun gruppo di territori, sono sta– bilLti dalla legge, previo il parere della Assemblea dell'Unione Francese e die– tro consultazione :!elle Assemble terri– toriali. Art. 75. - Gli statuti rispettivi dei membri della Repubblica e dell'Unione F1rancese sono suscettibili di mutamen– ti. Le modifiche allo statuto e i passag– gi da una categoria all'altra entro il quadro fissato dall'art. 60, debbono ri– sultare da una legge votata dal Parla– mento a seguito di consultazioni :!elle Assemblee territoriali e dell'Assemblea dell'Unione. Art. 76. - Il rappresentante del go– verno ln ogni territorio o gruppo di territori è li depositario dei poter; del– la Repubblica. Egli è il capo dell'am– ministrazione del territorio. Eili è responsabile dei propri atti di fronte al governo. Airt. 77. - In ogni territorio viene Isti– tuita una Assemblea elettiva. II siste– ma elettorale, la composizione e la com– petenza di tale Assemblea vengono de– finite dalla legge. Art. 78. - Nei gruppi di territori, la gestione dei comuni interessi è devolu– ta ad un'Assemblea composta da mem– bri eletti dalle Assemblee territoriali. La sua composizione e i suoi poteri sono definiti dalla. legge. Art. 79. - I territori d'oltremare eleg– gono ,rappresentanti all'Assemblea na– zionale e al Consiglio della Repubblica alle condizioni prev:ste dalla legge. Art. 80. - Tutti i sudditi dei territor: d'oltremare hanno il diritto di cittadi– nanza allo stesso titolo dei nazionaÙ francesi della metropoli o dei territori d'oltremare. Le~gi particolari defini– ranno le condizioni alle quali ess; e– serciteranno il loro diTitto di cittadi– nanza. Art. 81. - Tutti i nazionali francesi e i sudditi dell'Unione Francese hanno diritto alla cittadinanza dell'Unione Francese, la -quale assicura loro il godi– mento• dei diritti e delle libertà garan– titi dal preambolo di questa costitu– zione. Art. 82. - I cittadini che non fianno la cittadinanza francese conservano la loro cittadinanZJI originaria fino a quando non Vi rinuncino. Tale cittadinanza non può in alcun caso costituire una ragione per limitare i diritti e le libertà annessi alla condi– zione di cittadino francese. TITOLO NONO Del Consiglio superiore ddla MagbtT(!-tUra Art. 83. - Il consiglio superiore del– la magistratura è composto di 14 membri: il presidente della Repµbblica, presi– dente; il g-..,ardasigilli. ministro della 11iu– stizia, vicepresidente; sei personalità elette per 6 anni dal– l'Assemblea nazionale con la maggio– ranza dei due terzi, al di fuori dei suoi membri, e sei membri supplenti eietti con le stesse modalità; • sei personalità designate come segue: quattro magistrali eletti per 6 anni in rappresentanza di ciascuna delle categorie dei magistrati, con le moda– lità previste dalla legge, e quattro sup– plenti eletJti con le stesse modalità; due membri nominati per sei anni dal presidente della Répubblica, al di fuori del Parlamento e della magistra– tura, ma provenienti dalle professioni 'giudiziarie, e due supplenti eletfi con le stesse modalità. Le decisioni del consiglio superiore della -magistratura vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, è decisivo quello del presidente. Art. 84. - Il presidente della Repub– blica nomina i magistrati dietro pro– posta del consiglio superiore della ma– gistratura, ad eccezione di quelli degli uffici di procura. Il consiglio superiore della magistra– t1,ra garantisce, conformemente alla legge, la disciplina di tali magistrati, la loro indipendenza e l'amministrazione dei tribunali giudiziari. · I magistrati del seggio sono inamo– vibili. TITOLO DECIMO Dette coUettwità territoriali Art. 85. - La. Repubblica Francese, una e indivisibile, riconosce l'esistenza di colf~tività territoriali. Tali colletti– vità sono i comuni, i dipartimenti e i territori d'oltremare. Art. 86. - I lim:ti, l'estensione, l'e– ventuale raggruppamento e l'organiz– zazione del comuni, dlpartlmenti e ter– ritori d'oltremare sono stabiliti dalla legge. ATt. 87. - Le collettività territoriall si amministrano liberamente a mezzo di consigli eletti a suffragio universale. L'attuazione delle decisioni di tali consigli è garantita dal loro sindaco o presidente. Art. 88. - Il coordinamento dell'at– tiv:tà dei funziona1•i dello Stato, la rap– presentanza degli interessi nazionali e il controllo amministrativo delle col– lettività territoriali, sono assicurati, nei !:miti dipartimentali, dai delegati del governo des:gnati in sede di consiglio dei Ministri. Art. 89. - Leggi organiche e-stende– ranno le autonomie dipartimentali .e municipali; esse potranno prevedere per talune grandi città norme di fun– zionamento e strutture\ d;ifferenfj da quelle dei minori comuni e potranno comportare speciali disposizioni per ta– luni dipartimenti; esse determineranno le condizioni di applicazione dei pre– cedenti arficoli 86, 87 e 88.

RkJQdWJsaXNoZXIy