Lo Stato Moderno - anno II - n.13 - 5 agosto 1945

LO STATO MODERNO 139 curczza o ad entrambi, salvo su una situazione che si trovi al– l'esame del Consiglio se non ne è da esso richiesta. Altri articoli specificano meglio determinati poteri e compiti, qual– cuno dei quali (artt. 11, par. 3; 12, par. 2) non figurano nel testo di ,Dumbarton Oaks. L'ammissione, la sospensione, la esclusione di membri e la nomina del Segretario Generale dell'Organizzazione spettano all'Assemblea Generale su rac– comandazione del Consiglio •di Sicurezza. L"Assemblea inoltre elegge i membri elettivi del Consiglio di Sicurezza e del Consiglio di Tutela e ,i membri del Con– siglio Economico e Sociale, e può istituire organi sussidiari. Essa riunisce almeno una volta all'anno, e decide sulle que– stioni più importanti a maggioranza di due terzi, sulle a!tre a semplice maggioranza. La soluzione pacifica e quella coattiva delle controversie, descritte nei, capitoli VI e VII della Carta, spettano al Consi– glio di Sicurezza, che dovrà essere così (e al vertice di esso in certo modo il Direttorio delle cinque Potenze) il supremo regolatore della pace mondiale. Il progresso nei confronti del recchio Cooenant è qui particolarmente evidente, ed è stato facilitato dal!'esperienza costituita da tutta quella serie di casi nellastoria della vecchia Società (guerra del Paraguay contro la Bolivia, dell'Italia fascista contro l'Etiopia, del Giappone controla Cina, dell'U.R.S.S. contro la Finlandia) in cui, nono– stante l'art. 16 sulle sanzioni contro lo Stato che ricorre alla guerra contrariarnente agli impegni presi, non .'ii era potuto evitare la soluzione armata. La novità sta soprattutto nelle disposizioni precostituite per un'azione militare contro lo Stato riottoso: Commissione Su– periore Militare permanente per assistere il Consiglio di Si– curezza (art. 47), immediata disposizione di contingenti na– zionali delle forze aeree di tutti i membri per una azione in– ternazionale coercitiva di urgenza (art. 45), impegno per tutti di mettere a disposizione del Consiglio per la Sicurezza, a sua richiesta e dietro speciale accordo, le forze armate, l'assisten– za, le facilitazioni necessarie per il mantenimento delJa p:lce ·p della sicurezza internazionale (art. 43), e via dicendo. Se tutto procederà regolarmente, è presumibile che a una data non lontana dall'entrata in vigore degli accordi di San Fran– cisco il meccanismo sarà in grado di funzionare, tanto più che esso fa seguilo agli accordi di guerra tra le medesime na– zioni. Non diciamo ancora con questo ch'csso funzionerà ef– fettivamente, in quanto il funzionamento pratico di un mec– canismo anche apparentemente ben congegnato non è mai sicuro fino a che non si sia eseguito il collaudo, e solo per bre– , ;tà ci asten;amo anzi dall'enunciare qui le difficoltà di at– tuazione che già si possono scorgere; ma è certo che con ,questo il Consiglio di Sicurezza ha a disposizione dei mezzi ,che il vecchio Consiglio non aveva per impedire o far ces– sare una guerra. D'altra parte, le stesse disposizioni del Patto della Società delle Nazioni non vietavano la guerra in ogni caso, essendo necessaria alla validità delìe decisioni del Consiglio l'unani– mità dei membri all'infuori della parte in causa, e riservan– dosi pertanto i membri della Società, qualora tale unanimità non si potesse raggiungere « la facoltà di agire come crede– ranno necessario per il mantenimento del diritto e della giu– stizia> (art. 15, par. 7). Col nuovo testo è ancora possibile che il Consiglio per la Sicurezza' non riesca ad emettere una deci– sione efficace, in due casi: quando i voti per la tesi di mag– gioranza siano solo sei, anche se tra essi siano tutti i cinque \'0ti dei membri permanenti, e quando uno solo dei membri permanenti si opponga, anche se tutti gli altri dieci membri siano concordi su una stessa tesi. Il che in altri termini si– gnifica che le guerre di aggressione sono ancora permesse ai mer~bri permanenti, e eventualmente ai loro clienti agenti col permesso del patrono. E a proposito di guerre di aggressione, è il caso di rile– vare qui che la e definizione dell'aggressore>, intorno alla quale si era tanto affaticata la vecchia Società delle Nazio– ni in sede di elaborazione del protocollo di Ginevra e poi della Conferenza del Disarmo, approdando essenzialmente a quel rapporto Politis che aveva servito di base alle con– venzioni di Londra tra l'U.R.S.S. e gli altri Stati orientali, è stata completamente abbandonata a San Francisco. Una decisione presa il 22 maggio in sede di Comitato tecnico ha preferito - ed è in fondo più sincero - lasciare' il Consiglio libero di stabiJire quando si verificasse una aggressione e di identificare l'aggressore senza ]a guida di definizioni e <li esempi.. Una innovazione di una certa portata nei confronti del vec– ~hio Covena11t è quella degli accordi ad organizzazioni regio– nali, inquadrati nel sistema tendente al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, « purchè conformi agli scopi ed ai principii della Nazioni Unite•· L'argomento, og– getto della sez. C del cap. Vlll delle proposte di Dumbartori Oaks, è stato uno dei più dibattuti della Conferenza (reclama– vano il riconoscimento degli accordi regionali soprattutto le repubbliche del!'America latina, vincolate dal patto di Cha– p11ltepec ad una garanzia teciproca di assistenza in caso di aggressione) fino a che l'apposito Comitato non approvò il 23 maggio all'unanimità, su proposta degli Stati Uniti, un te– sto molto più ampio di quello del 1944, secondo cui tali accor– di o organismi potranno costituire sedi di prima istanza per la soluzione pacifica delle controversie e strumenti dell'azione coercitiva del Consiglio per la Sicurezza in caso di aggres– sione. Al contrario non si è ritenuto opportuno ripetere la famosa affermazione dell'art. 19 del Patto della Società delle Na– zioni. rimasta per altro sempre lettera morta, secondo cui l'Assemblea poteva invitare i membri della Società a proce– dere a un nuovo esanie dei trattati divenuti inapplicabili. .'una proposta in tal senso fu sottoposta il 4 giugno ad uno dei Comitati tecnici della Conferenza, ma fu respinta con 37 voti contro l, ritenendosi la possibilità di un simile invito implicita nel disposto dell'art. 14 già approvato, e per il quale « l'Assemblea Generale può raccomandare misure per il com– jlOnimento pacifico di qualsiasi situazione, indipendentemente dai precedenti che l'hanno causata, quando sembri che essa possa danneggiare il benessere generale o le relazioni amiche– voli tra le nazioni.. ». Istituzione affatto nuova delle « Nazioni Unite» è il Con– siglio Economico e Sociale, e egualmente nuovo è il Consi– glio di Tutela per l'amministrazione fiduciaria di deterrni– nnti territori, trasformazione, ma in una veste completamente ,diversa e capace dei più lontani sviluppi, del vecchio si– stema dei mandat.i, mentre anche la nuova Corte di Giusti– zia Internazionale, segna un considerevole progresso sulla precedente. E' in questi settori, che sembrano marginali di fronte al problema capitale, ma che non cessano di essere importantissimi, che si riscontrano forse i maggiori meriti della Carta delle Nazioni Unite. Essi richiedono perciò una più vasta trattazione, che più opportunamente sarà riservata ad altro articolo. Sarà il caso invece di accennare qui ad una innovazione d'altra natura, il cui significato e le cui conseguenze - se l'innovazione passerà, come è malauguratamente prevedibi– le, dalla Conferenza di San Francisco ai futuri organi delle Nazioni Unite - trascendono di parecchio il suo carattere apparentemente tecnico: quella per cui la Conferenza, dal sistema monolingue (quando il francese era l'unica lingua del-

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