Rivista Critica del Socialismo - fasc 9 - set. 1899

7DO IUYISL\ CIUTIC'A DEL SOCIAl,lS\10 Colni. i.Iquale è dete,wto non pnò e,.:,plìcareun'attiYità sociale che lo spieghi perico\o,.:,oalla sicurez,:a , pubblica, e perciò a di lui riguar~o non sus,.:,iste uno dei requisiti voluti dalla. legge per l'as– segna.,:10ne. Nessnna legge infille ch'io mi sappia, determina che il coatto debba essere tradotto in istato di arre sto andando a deporre ;_tvanti ai tribunali. Il coatto nella cerchia delle re~trizioni intlittegli è un li/Juo– cittadino il quale non don-ebbe essere soggetto a trattrunenti pro– pri.i di persone che hannu pet·duht tutta. la, libertà . Tale il mio a~·viso, snlle domande da voi_propostc)ni. Ma come ragwna ,rc al lnmc dc' criterii gmridtci. dt fronte a. delle legg i che es~endo «eccezionali» sono uri' eccezione conti– nuata ad ogni regola inclusaYi la legalità'? ADOLFO ZEHIIOGLJO Il. L'avv. Serafino Granone ha datn,alle stampe, in risposta ai nost ri quesiti, uu importante opuscolÒ (Licata, Tip. l'\. dc Pasquali }. Ne stralciamo !e pagiuc seg uenti : Cessate col 31 dicembre 18!)5 la legge 19 lnglio '!)4 11. 316, e col 30 giug-no '!)9 la legge 17 luglio '!J8, e quindi non aven do più vigore, cessa.vano anche l'esecuzio ne e gli effetti penali'? In dritto la risposta è facile a darsi, ed è a.tforma.tiva . .Poichè: L'art. 4° delle Disposizioni prelirnimtl'l del nostro Codice Ci,·ile sancisce: ,. Le leggi JJenali e quelle che restringono il libero e~er– cizio dei diritti, o .formano ecce:ione alle reg·ole generali o ad alt?·e leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi. » Or che altro erano le leggi di sopra citate se non un'eccezione alla leggo di P. S. 30 ging-no 188!) '? Ma il potere esecutivo trovò modo di elmlcre e sovvertire ogni princi pio di diritto consacra.to nella, nostra legislazione. Le due leg·gi eccezionali continm.1.ronoad aver vigore, sebbene a.nchc In Cassn.zione in merito si sia proirnnziata il 22 gennaio ed il 2:7 marzo 1896. 1nterpetraht 11elmodo come ~i è sopra, visto la legge l!) luglio 1894, il potere esecutivo apparentemente ne miligò gli effetti, li– bera ndo condi,:iona,tnmente parte dei coatti politici, perchè costoro sj trova.rono subito vessati da,l\a,po\i,:ìa esse11dostati sottoposti alla. vigilan,:a speciale: e ciò in aperta. Yiolazione dcli' a.rt . 132 della, vigente legg~ che si rife1·iscctassativ _amente ai coatti e non a quelli liberati condizionala.mente. La pnbbhc a sict1rczza non aHebbe po– tuto che invoca.re l'ar t. 130, e ciò solo nel periodo di tempo che decorre dal 10 luglio '94 al 31 ~licembre '!)5 e dal 17 luglio '!)8al 30 gi ugno '99, epoca in cui v1gen1.no le dne Jcgg-i eccezionali. Infatti: superiormente accennammo di sfugg-!.ta a due decisio11i di Cassazione, una del 22 gellnaio '96, l'altra del 27 ID<trzo'96: trascriviamo ora la prima, che ci :-cmbra la migliore, perchè piÌI motivata . '

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