Nuova Repubblica - anno III - n. 22 - 7 agosto 1955

4 -.-._ SCUOLE E VOLKSPARTEI IL PIA·TTO FORTE Con. l'istituzione cli scuole materne sotto la propria giurisdizione, il Consiglio Pro– viiu{iale? di" Bolzano tenta di esil.utora1;e _il Provveditorato; rappresentante del poter() · cen~raie:; ~re·a'hdò al tempo stesso un pe'ì'icoloso precedente di autonomia legislativa e REDO 'pftÒJ>RIÒ che-•u,;o dei più impol'tanti fra gli impegni dell'on. Segni sia quello di dare finalinentè · compiutezza. all'ordinamento costituzionale qéllo sta– to italiano, non solo promuovendo l'istituzione degli organi àncòra 'inanc~nti, ma ariche adeguando la legislazione vi-. tente ai nuovi enti di dhitto sorti in seguito all'approva– ~ione della.' Costituzione. Quest'ultimo · punto riguarda in prirrta, luogo le regioni a statuto autonomo e in· particolare, pet qua~tò s_to_per:..qire, quella d~I T1·ent_ino-Alto Ad~ge.. Già alt1'a vofta., dalle colonne d1 · questo giqrnale '(N.R., a III, n. 3), ebbi. occasione di occuparmi del problema séolastico e d,i far vedere come certe iniziativ.e legislative delle reaioni autonome sono. possibjli, anche se in nètto conti-asto ~on Ìe leggi' dello st_ato, proprio per l'esi– Ì.te~ ia di un. tèrreno in cui l!l competenze non sono beq. deli1nitate. ,Lo. stesso problema mi si ripresenta ora, in 8Cg!-1ito,aUi notizi~ di. una delibera del consiglio pro- vinciale' di Bòlzano. · La pl'ovincia di Bolzano, nel 1953, trasnùse al governo allora in carica il testo di uno schema legislativo concer– nente le scuole materne, il cui ·primo articolo suonava così: e La Giunta Provinciale esercita le potestà amministmtive -che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allÒ Stato nella materia dell'istmzione del grado prepa- 1·atorio, fernìo rest11ndo il disposto dell'art. 15 della legge , costituzionale del 26 febbraio J 948 n. 5 ~- Il Commissa– riato al governo .respinse però tale testo in data 13 gen– naio l!l54, precisando, allora e, successivamente, nel set– t<imbre delJo stesso anno, che « la materia delle scuole ma– terne è compresa fra quelle in cui la provincia ha potestà legislativa concorrente (art. 12 dello statuto speciale_ per la 1·egione Trentino-Alto Adige) per l'esercizio della quale è generalm.ente ammessa la necessità di preventive norme di attuazione che tengano luogo delle cosiddette leggi-cor– nice previste dalla disposizione transitoria IX della Co– stituzione >. Vizio di « eccesso di competenza >, dunque, e richiamo del Consiglio provinciale a un maggiore senso del linùte. La. risposta del soverno precisava. ancora che, « con l'assunzione· da pa1-te della pro\'incia delle funzioni am- - minist1· a.tl\ "e già esel'Citate dallo stato, viene implicitamente ad essere svuotato il 'carattere del Provveditorato agli Studi quale organo dello Stato, che non avrebbe più al– cuna potestà nella mate·ria ». E non mi pare, in verità, che i burocrati céntrali, questa volta, abbiano avuta torto. Ciò nonostante, la Giunta provinciale di Bolzano, per niente intimorita, apprestava velocemente un altrn testo nel quale il p,·imo articolo, dopo un successivo emenda– mento portatovi in seduta di Consiglio, è così concepito: « La. Giunta p1·ovinçiale esercita le potestà amministrative già esercitate dàgli 01·gani centrali dello Stato per quanto concerne l'istruzione èlementare del grado preparatorio nelle scuole materne. Rimangono ferme le funzioni ammi– niskative che da.Ile leggi vigenti sono attribuite al Pro,·– veclitorato agli Studi >. Senza pote, ardire giudizi in merito a questa nuova formulazione, che, nelle intenzioni dei proponenti,' dovrebbe riuscire a far < passare :> a Roma lo schema legislativo, non posso non essere istintivaménte d'accordo col prof. Decio Molignoni, consigliere di minoranza, il quale, in un lungo e documentato intel'vento, fece noto a.I Consiglio che ·la nuova lormulaziono, « oltre che svuotare il carattere del Provveditorato quale organo dello Stato, sancisce addirit– tma la diretta ili pendenza del ).>ròvveditorato stesso (or: gano pel'ife,·ico dell'amministrazione ·statale) dalla Pro– vincia». Il problema, in realtà, messo a fuoco per questo ar– gomento, è di ben più vasta portata, in quanto investe tutto il ca.mpo dei rapporti fra lo stato e la regione Tren– tino-Alto Adige e le relative facoltà legislativa e ammini– strative conferitele dallo statuto speciale, in particolare agli artt. 13 e l 5. Per tale questione generale, opportuna– mente ripresa dal prof. Molignoni, mi pare chiarissimo e fuor di possibili dubbi quanto sostenuto dal prof. Umberto Corsini in un suo opuscolo sull'argomento, da me altra volta citato: ess!lre cioè la potestà legislativa delle pro– vince di Trento e Bolzano limitatissima e comunque per 01·dini dj scuole non CQntemplati nell'ordinamento gene– rale dello stato italiano, ad essere ancor più limitata la potestà amministrativa sullo stesso ugomento. nuova repubblica Al di lì, della questione giu,·idiéa, in cui tutta.via anche a un profano come me appare evidente la volontà del Con.' siglio provinciale di Bolzano di . forza.re la mano allo Stato, una cosa nù ha colpilo in questa delibera, ed esattamente l'esito della votazione in Consiglio: i 21 voti valjdi sono stati.. così ripartiti: favornvoli al nuovo testo della legge 15, tutti della Siicltirolor Volkspartçi;, contr~ri 5, ha DC, PSDI e MSI; astenuti 1, comunista. Il che signific~, in una pa.rola, che sono favorevoli all'iniziativa così conce– pita solo i rappresentanti di qnel partito filo-tedesco, con larghe infiltrazioni naziste, che non perde occa. ione per attuare progressivamente lo sganciamento della provincia· dallo stato italiano. E' ben ve,.-o ché lo stato italiano - centralista, bufocratico, soffocatore ...: adòtt·a in questa zo– na delicatissima gli stessi sistemi che nel. resto d'Italia, è quindi anche in campo scolastico si fa particolàrmente sen– tire la mano pesante e la carenza di direttive moderne e rinnovatrici (come giustamente accennava sul n. 15 di N.R. Oliviero Zuccarini), ma è fuor di dubbio che tutti gli uomini 'di scuola ·della· régìone sono· contrari a· qualsi'asi forma di separazione giuridica e amministrativa della scuola locale, che, fra L'altro, verrebbe a rigettarli nella condizione di insegnanti privati. In tal senso si espresse -il corpo insegnante nel convegno indetto dalla PNISM nel• l'ap,·ile sco1·so a Trento; e• la· cui mozione conclusiva re– cava a questo proposito: « [Il 'Convegno Triveneto della Scuola] chiede col massimo vigo1·e che nessuna applica– zione di norme vigenti, o emanazione di norn1e nuove, in-' tegrate o di attuazione, previste dagli statuti speciali re– gionali, possa in alcun modo modificare l'unitarietà dello· stàto giuridico e della funzione dell'insegnante». Lo' schema legislativo approvato dal Consiglio pro– ·vinciàle di Bolzanò p·revecle anche, naturalmente, uno stan• ziamento annuale cli fondi sia per l'istituzione e il fun– zionamento di scuole materne, sia per l'effettuazione di speciali co1·si cli pre1>iuazione per il personale insegnante: Ma il buffo dello schema, proprio da un punto di vista pedagogico, è dato dal1'8.J't. 2 dove si indicano i compifi' di tali SC\JOle: < La scuola materna ha carattere ricreativò e tende a promuovere le manifestazioni spontanee del bam– bino mediante la preghiera, il canto, il disegno, il gioco e facili esercizi di lavori manuali ». Innovazioni notevoli, come si vede: la preghiera è diventata anch'essa. ricrea– zione ed è considerata mezzo di spontanea manifestBJ<ion~ del bambino. Che si sia proprio sul punto, in provincia di Bolzano, di abbandonare iI sistema catechistico? O piut– tostò c'è da tèmère ·che, messa lì a hella posta fra altre attività veramente ricreative, la preghiera costituisca in– vece il piatto forte, forse l'unico di tale scuola? · Spero proprio che, a_nche in questa· seconda formu~a– zione, lo schema di legge in questione non passi; ma non mi meraviglierei, vista l'aria che spira, che il governo concedesse il nulla-osta. Tanto si sa: anche la Volkspai'tei apparfiene alla < stessa parrocchia>. J\IARCELLO 'fREN'l'ANOVE E' uscito l,__ L _A_V_(_)_ no E __ s _1 _N_D_A_.....-c_' _A_T_I_,I CLAUDIO CESA Ap~stolato cattolico e condizione operaia · T ' Al posto dell'immagine stereotipa, J :,.ì · che ammiratori e avversari hanno tal– volta concordemente accreditato, dei preti operai « giullari di Dio », si deli– nea In questo volUme la pensosa fisio– nomia di uomini che hanno cercato di vedere chiaro nei !atti che li circon– davano, e di assumere una posizione che permettesse ad essi, sacerdoti cat– tolici, di essere militanti operai. 't: Biblioteca Leone Cinzhurg_» Jl. 12 Pogg. VI-t58, cou 8 ta– ~ole f. t. L. 800. LA .NUOVA 1rrALIA FIRENZE LIBRI E RIVISTE NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO J\IENSILE Sotto oli auspici dei servizi Spettacolo Informazioni e ProJ)Tletà lnte_llettuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Bibt Ol ca .\.:J1 u Direzione: ,Roma Casella Postale ·247 UNA SEITENZA CORAGG A VREMO MODO di tmttare ampiamente, nei numeri successivi, lJl'Oblemi sindacali che nssua1ei·anno, nei prossirni r.nesi, un'in,portanza particolal'e: il c0nglo~ ba.mento delle voci retributive per gli statali, il contratto dei metallurgici, le r1vendicazioni avanzaté dai lavorato,-i.– deJla· Montecatini; nei riguardi di questi prnblemi, negli nltinù anni, 111aggiore è stato infatti il supersfruttamento capitalistico. Essi, per quanto di scottante attualità, si stanno delineando quasi in sordina.: bisognerà attendOl'e l'autunno per considernrne i pratici sviluppi e per valu– tare appieno la lol'O m1postaziòne. Ci pare che, per ora, quel che pi,, conta nel settore sindaca.le ~ia la difesa delle libertà e della personalità del lavoratore all'interno della fabbrica, su cui già ci siamo intrattenuti riferendo del convegno della CGIL tenutosi nello scorso giugno. Orn, la questione, a.ttraverso l'esan,e giudiziario di un suo -~caso specifico», viene ad assumere - dopo la sentenza del pretore di Torino che condanna la FTAT per il licenr-iamento dell'ope1:aio Alfìo Concetti, ex membro cli una commissione interna del complesso torinese - nuovi aspetti di natura giuridica. Come è noto, il Concetti, fatto ingiustamente oggetto di repressioni eia parte di un sorvegliante aziendale,· aveva reagito soste– nendo il suo diritto a l'imanere « uomo > e « cittadino ita– liano> anche nello stabilimento. La reazione gli costò cara: venne licenziato in tronco. Ricorse al pretore, che gli diede ragione, motivando: « Non è consentito a nessuno per tutela,·e i pl'Opri inte,·essi violare, sia pure minima– mente, la libertà ed i diritti degli alti-i, libértà e diritti sanciti dalla Co stituzione e dalle leggi dello Stato ed il cni libero eserciz.io deve essere permesso sen1pre e ovunque, e principalmente forse sul luogo di layo,·o, dati i principi cui si ispira l'ordinamento giuridico attuale». La coraggiosa sentenza ciel rna/;istrato torinese, nel rigore cli una precisa formulazione di diritto, pone nell'ille– galità il comportamento vessatorio ed oppressivo dei datori cli lavoro di molte fabbriche (si veda anche il recente vergognoso episodio della· « Galileo > di Firenze), con– giuntamente a. quello ciel passato governo che aveva dato, in mille modi, man forte agli imprenditori. La FIAT, naturalmente, non riassumerà il Concetti: gli pagherà qt\el tanto che gli cloVl'i, pagare e niente più. E' noto che la FIAT, come del ,,esto quasi tutti i complessi industriali di un certo 1·ilievo, ha sempre wstenuto di poter organizzare, secondo insindacabili crite1·i, la disciplina e l'attuazione del lavoro. Coerentemente con tale assunto, ha sguinzagliato una propria polizia alle calcagna dei propri dipendenti che, di quando in quando, ove si trattasse di elementi « sospetti >, sono sta ti sottoposti a perquisizioni perso– nali e alla imposizione di far parte di una· conente sin– --dacale piuttosto che cli un'altra. L'avvocato difensore ael Concetti ha così comn1entnto la sentenza.: « Direi che 'il valore della- pronunzia del Magistrato torinese consiste fondamentalmente in questa solenne daffermazione di un principio giuridico fondamentale, che pure si era cercato di calpestare nella pratica e cli eludere nella teoria: il prin– cipio per cui ordinamenti più ristretti, come quello che si impernia su una co1111111i(,ì, aziend11,le, non possono l'itenersi autorizzati ad eludere le leggi dello Stato sopra.ttutto in ciò che attiene ai di ritti fondamenta li del cittadino >. Naturalmente, non è da attendersi che ·i legalitari ·del grosso capitale industriale siano rimasti scossi dalla sen tenza: la legalità, per codesti signori, è valida solo quando non è contro di -loro. Infatti, proprio a riaffermare la supre– mazia dei padron, del vapore, llfa,·inotti ha disposto, subito dopo avq,,· conosciuto il dispositivo della sentenza, il licen ziamento dell'operaia Redaelli della Snia Viscosa di Varedo sorprnsa ad affiggere, nella sua qualità cli componente la commissione interna., un manifesto di natura sindacale. Ecco la motivazione del provvedimento: « affissione abu– siva cli manifesto ed introduzione clandestina nello stabi- . limento di pubblicazioni di propaganda». La C. I.. formata in maggioranza da appartenenti alla UIL e·alla CISL, ha preso posizione in favore della Redaelli. Che cosa farà l'attuale governo per impecliJ'e uno stato di cose che è la nega»ione degli istituti clemocmtici? Continuerà a concedere alle aziende, cli fa.tto, il diritto di extraterritorialità? Per ora, l'on. Segni, cui venivano rin facciate le intimidazioni padronali, si è limitato a rispon clere: « Non mi risulta I>. Dopo la sentenza di Torino, i nostro presidente del consiglio avrà modo cli informarsi un po' meglio di -cose che non gli risultano? , FRANCO \IERRA

RkJQdWJsaXNoZXIy