Nord e Sud - anno XX - n. 158 - febbraio 1973

Editoriale che non siano « eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» (così l'art. 13 della Costituzione). Come ha detto Oronzo Reale, in un'intervista all'« Europeo », questi casi non possono essere « elastici, sfumati »; e· qualora, in luogo di casi « indicati tassativamente dalla legge », si volessero prendere in considerazione, casi di volta in volta stabiliti dall'agente dell'ordine, e quindi non predeterminati, ma indeterminati, saremmo fuori dell'ambito costituzionale. Di qui la nostra posizione molto critica nei confronti di un disegno di legge come quello presentato dal Governo: una posizione critica che si fonda su un preciso riferimento alla Costituzione: il potere di fermare un cittadino dev'essere non solo ristretto nella durata del fermo, n1a anche e soprattutto applicabile soltanto in casi obiettivamente riscontrabili, « per i quali non ci sia discrezionalità ». Nel disegno di legge presentato dal Governo si conferisce invece agli agenti dell'ordine un vero e proprio « potere di sospetto »; e il fermo di polizia applicato sulla base della presunzione che un cittadino « stia per commettere un delitto » non corrisponde certo al fermo in casi « tassativamente » indicati dalla legge. Si aggiunga che il fermo di chi si presume che stia per commettere un reato non può confondersi con il fermo di polizia giudiziaria, già previsto nel nostro codice di procedura penale per chi sia indiziato di avere già commesso un reato. Questo istituto solleva problemi relativi alla libertà del cittadino, ma solo nel senso delle garanzie che all'indiziato, e quindi al fennato, devono essere accordate (assistenza del difensore, interrogatori da parte del magistrato, ecc.); e a queste garanzie si è provveduto, rafforzandole,_ con la legge n. 952 del 1969 ( che ha risolto anche problemi posti da decisioni della Corte costituzionale in questa n1ateria). Ma il fern10 di polizia previsto dal nuovo disegno di legge per i sospettati di voler commettere un reato solleva problemi relativi alla libertà del cittadino nel senso della privazione, sia pure per 48 ore, di questa liberta: sulla base, appunto, di un « potere di sospetto ». Certo, gli strumenti di pubblica intimidazione possono anche essere ritenuti di qualche utilità al fine di mantenere sotto controllo persone o gruppi che insidiano l'ordine e la sicurezza. Ma questa considerazione è compensata da un'altra, di Reale (si veda un'altra sua intervista, a « Tempo illustrato »): « i fatti drammatici della cronaca nera ( rapine, esto_rsioni, sequestri) difficilmente sarebbero impediti dall'introduzione del fermo », e di quello che abbiamo definito un « potere di sospetto »; · gli autori di crimini, infatti, « non. si rivelano anticipatamente con atteggiamenti che destano sospetti ». E a chi ritenesse che ii fermo di chi è 4

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