Nord e Sud - anno XIX - n. 147 - marzo 1972

Argomenti sere in armonia con le priorità enu11ciate nei programmi economici regionali, viene fatta specifica menzione delle attività di leasing. La Friulia ha posto un duplice limite al proprio investimento in ciascuna società: non potrà dedicarvi una somma che superi il 15% del proprio patrimonio netto; considerando per il calcolo l'impegno globale ivi compresa la partecipazione azionaria. Questa, d'altro canto, non potrà essere maggiore del 35% del capitale dell'azienda interessata 26 • La finanziaria friulana può prestare alle consociate assistenza finanziaria, mobiliare ed immobiliare (compresa la concessione in loro favore di fideiussioni o di altre garanzie). È previsto lo smobilizzo delle partecipazioni assunte, che avrà luogo in relazione al grado di svil11ppo delle aziende alle quali si riferiscono. Accanto agli organi sociali tradizionali ricompare qui il « Comitato Tecnico Consultivo » già previsto dallo statuto SOFIS e non più ripreso dalle finanziarie successive. Esso ha il compito di formulare pareri preventivi sulle operazioni di partecipazione e di finanziamento, sotto qualsiasi forma, che la società intenda compiere. È composto dal direttore generale, che lo presiede, e da quattro esperti dei settori industriale e finanziario estranei alla società e nominati dal consiglio di amministrazione 27 • Lo statuto contiene, ir1fine, norme precise e severe in materia di incompatibilità per il personale ed i collaboratori 28 • 26 Il lin1ite è elevabile al 49% solo se si tratta di società cui partecipino, in misura inferiore al 20% del capitale sociale, anche enti pubblici od enti privati dai primi controlla ti. 27 Per la no1nina è richiesto il voto favorevole dei 3/4 del consiglio di amministrazione. Ciò, evidentemente, a ragione della fiducia che devono ispirare i pareri formulati dagli esperti. 28 Val la pena di riportare integralmente gli articoli in parola anche perché vengono ripresi da altre finanziarie regionali: Art. 33: Incompatibilità. - Salve le altre ipotesi di incon1patibilità previste dalla legge, non possono ricoprire cariche nella FRIULIA coloro che abbiano contrasti di interesse o liti pendenti con la medesima. Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini entro il terzo grado con1preso, nelle ilnprese ilnanziate a qualsiasi titolo dalla FRIULIA, o che abbiano rapporti di coniugio ovvero di parentela o affinità entro lo stesso grado, con i dipendenti e con i prestatori d'opera a qualsiasi titolo stabilmente retribuiti dalla stessa. Lo stato di incompatibilità è rilevato dal Consiglio di Amn1inistrazione al quale co1npete di· indicare le modalità ed i termini per la sua ri1n·ozione. L'ulteriore permanenza dello stato di incon1patibilità importa la decadenza dalla . carica. Art. 34: Incompatibilità per il personale. - Lé disposizioni contenute nel precedente articolo· si applicano anche al Direttore Generale ed ai funzionari ed impiegati della FRIULIA ai quali, inoltre, sono inibiti qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o con1mercio o industria. Essi non possono neanche ricoprire cariche di A1nministratori, di Sindaci o di liquidatori di . 61 Bibiiotecaginobianco

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