Lo Stato - anno II - n. 2 - 20 gennaio 1961

bi LOSTATO 21 OPINIOJSI SINDACALI LA DOPPIA.CONTRATTAZIONE E LE COMMISSIONINTERNE Un brusco passaggio da· un tipo di contrattazione sindacale ad un altro potrebbe causare squilibri nei settori del lavoro e della produzione La doppia contrattazione nel settore sindacale industriale si è svolta sinora essenzialmente sul terreno interconfederale e sul terreno categoriale, mentre, tranne casi eccezionali, la contrattazione a livello aziendale in aggiunta a quella di categoria si è svolta in trattative dirette tra singola azienda e commissioni interne al di fuori delle organizzazioni sin– dacali. Osserviamo anzitutto come si è fin qui svolta la doppia contrattazione interconfedera.le e categoriale, che risale al periodo corporativo e che è continuata nel dopoguerra. I contratti di categoria, fino al 1954 hanno disciplinato, tranne eccezioni soprattutto nel settore dei servizi pubblici, solo la parte normativa, così come del resto avveniva per i contratti corporativi, riferendosi per la parte retributiva agli accordi interconfederali. Ogni categoria conveniva una specifica durata del con– tratto. ed uno specifico termine di scadenza per cui i rin– novi dei vari contratti avvenivano a date interconfederali, d'altra parte, sia quando disciplinavano la parte economica sia quando trattavano anche istituti normativi, avevano una loro decorrenza e si applicavano alle regolamentazioni ca– tegoriali senza tener conto delle scadenze dei vari contratti. In altri termini si ebbe pacificamente una doppia con– trattazione in scadenza dei contratti di categoria, e questi vennero modificati ~ia per la parte normativa sia per la parte retributiva (quando esisteva autonomamente) prima delle scadenze pattuite. I <latori di lavoro e lavoratori ritennero concordemente che le scadenze fissate nei contratti di categoria non limita– vano la contrattazione interconfederale alla quale venne ri– conosciuto il potere di regolamentare anche quello che già era stato convenuto con scadenze prefissate nelle trattative categoriali. Questo principio permane tuttora e non è mai stato con– testato né dalla Confindustria, né dalle Organizzazioni dei Lavoratori, salve espresse eccezioni in casi particolari per determinate situazioni categoriali o locali. Ben diversa si presenta la situazione nel caso della con– trattazione a livello aziendale, s'intende quando la singola azienda è compresa nel contratto di categoria. Da parte industriale si è generalmente affermato che la contrattazione di categoria impedisce una nuova contratta– zione sindacale a livello aziendale (salvo evidentemente che ~iò non sia espressamente pattuito nel contratto di catego– ria) sia per gli istituti contrattuali previsti nella trattativa wtegoriale sia per eventuali nuovi istituti di carattere in– terno aziendale. Da parte dei lavoratori. a riù riprese, si è tentato di in– tegrare con trattative aziendali le pattuizioni aziendali, so- u v prattutto per quelle materie che non è po~sibile regolamen– tare con precisione in sede di trattativa generale. Si tengano presenti, ad esempio, i premi di produzione, le qualifiche nonché la stessa retribuzione che in sede na– zionale è stipulata sotto il profilo di minimi di paga, mentre in sede aziendale generalmente si regolamentano paghe ef fettive. iData l'opposizione di principio dei datori di lavoro, assai scarsi sono stati gli accordi aziendali, integrativi o modifi– cativi dei contratti di categoria, stipulati dalle organizza– zoni sindacali; mentre invece, soprattutto nellè grandi azien– de, si è ricorso con frequenza al metodo delle trattative di– rette tra- singole aziende e commissioni interne al di fuori aJmeno formalmente, da ogni intervento di organizzazioni sindacali. E qui si tocca un altro dei punti di maggior contrasto sindacale e cioè la regolamentazione dei rapporti tra sinda– cati e commissioni interne. Il contrasto tra commissioni interne e sindacato è di an– tica origine, risale agli inizi della organizzazione sindacale ed ebbe momenti di grande rilievo già nel primo dopo– guerra. Con il fascismo le commissioni interne vennero soppres– se prima ancora che venisse costituito il sistema corporativo ed anzi uno dei cardini di questo sistema sindacale poneva il divieto assoluto della costituzione di ogni organismo in– terno di azienda (solo però prima della guerra vennero per– messi i fiduciari sindacali di azienda) nonché ogni rapporto diretto tra singole aziende e sindacati dei lavoratori. Nel sistema corporativo i sindacati avevano la completa rappresentanza di tutta la categoria e solo i sindacati pote– vano stipulare accordi e contratti. L'oggetto di questi poteva anche essere una sola azienda ma erano sempre i sindacati rappresentanti tutta la categoria che trattavano a nome e per conto dell'azienda e dei lavoratori in essa occupati. Nel settembre del 1943 risorsero le commissioni interne con l'accordo Buozzi-Magnini che continuò a valere fino al 1947 quando si stipulò un nuovo accordo interconfederale nelle commissioni interne, accordo che venne rinnovato nel 1953 con alcune modifiche, e che tuttora è vigente, anche se è stato tempo addietro disdetto dalla CISL. Negli accordi interconfederali del 1947 e del 1953 alla commissione interna non è mai stato affidato il compito di stipulare accordi aziendali, ma soltanto il compito di far osservare gli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali, mentre in verità, l'accordo Buozzi-Magnini contemplava la possibilità di « svolgere, previa autorizzazione della locale associazione sindacale dei lavoratori, le trattative per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e per la conti-

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