Fine secolo - 6-7 giugno 1985

FIN_E SECOLO * SABATO 6 / DOMENICA 7 GIUGNO . Dati ufficiali esatti non ne es1st~no, per questo a seconda delle fonti, si possono trovare le ci– fre più diverse: 60 milioni, 200 milioni, 350 mi– lioni. Di animali impiegati nel mondo per la sperimentazione. Cifre, comunque, da capogi– ro. Milioni, decine di milioni, centinaia di milioni AILrettan•o incerti 1 dati per quel che riguarda rltalia: si va ad I milione a 4 milioni. Di cani, galli. conigli, scimmie, topi, cavie ecc. Milioni, o decine di milioni, o centinaia di mi– lioni. Per una scienza abituata a non conside– rare il singolo animale, ma la specie, la quan– tità non conta. E p.oiché é il singolo individuo che sofTre e muore, non la specie, l'iperbole quantitativa sembra fare buon gioco per chi non ci vuole pensare. Tant'é vero che, nono- stante una minoranza attiva si sia sempre op– posta a.Ila vivisezione, nonostante numerosi scienziati e illustri personaggi l'abbiano· con– dannata, la sperimentazione sugli animali resta un caposaldo apparentemente inamovibile del– la ricerca in campo medico, fisiologico, farma– ceutico, ma anche cosmetico e altro.ancora, in 1 B Muauole per rmei, a;Ja e .. .~ma. (Fofo-1ratanta-«h--- - ---- C,'&lffle ~ anima6> di Oalun) ·_ - nuati, bisogna procedere alla soppressione del– l'animale anche se l'obiettivo principale dell'e– sperimentò non é stato realizzato. Ove dopo l"intervento o durante il decorso post-operato– rio si accerti che l'animale resti in condizioni tali da dover essere soggetto a persistente dolo– re e non risulti la necessità, ai fini dell'esperi– mento, di mantenerlo in vita, lo stesso deve es– sere soppresso con metodi eutanasici prima che cessi l'effetto dell'anestesia. E'" vietato ser– virsi di uno stesso animale per indipendenti o ulteriori esperimenti cruenti. E' vietato esegui– re sugli animali interventi chirurgici che abbia l'unico scopo di renderli afoni. Ci penseranno le regioni Vecchia: I controlli sono affidati all'autorità sanitaria provinciale che si avvale dell'opera di guardie zoofile laureate in medicina e chirurgia o in veterinaria. , · Nuova: Sono svolti dalle regioni attraverso i propri organi istituzionali. Tanto si rischia solo una ammenda campo mondiale. · Anche di recente gli antivivisezionisti italiani -riuniti in diverse associazioni- hanno promos– so manifestazioni a Milano, Roma e Torino, ottenendo anche l'appoggio di altre organizza- 1.ioni (Lega per l'ambiente, WWF, Lipll ecc). Che ropinione antivivisezionista si vada dif– fondendo é testimoniato anche da un sondag– gio ordinato qualche mese fa dal mensile PM alrAgenzia Mack_no: il 36,2% degli italiani é favorevole alla abolizione assoluta, mentre il 35.7% ritiene che la sperimentazione sugli ani– mali sia una pratica crudele ma necessaria per ruomo. Per il 15% é indispensabile, o almeno utile, al progresso medico; al 4,8% il problema non interessa e il 7,8% non sa cosa dire. 'Vecchia: Chi trasgredisce alla legge sarà punito con una· ammenda da lire 20 mila a lire 80 mila. La legislazione italiana sulla vivisezione é ferma al 1931. Num(}rose proposte di riforma presentate e mai discusse. Una sola chiede l'abolizione. Il disegno di legge recentemente_ approvato dal governo modifica in parte le modalità di svolgimento degli esperimenti, ma non i criteri con i quali vengono ·autorizzati. ._ ____________ di FrancoTRAVAGLINI -----------• ' Il problema della vivisezione é arrivato, di tan- . . . to in tanto, anche all'interno delle istituzioni. Nuova: Quand_o s~a compmta_ con un _Prec1s? Da almeno venti anni, ad ogni legislatura sono . programma s_etenttfico_econ _1seguenti sc?p1: . . . a. la prevenZtone, la d1agnos1 e la determma- state presentate proposte di legge tese alla n- • d 1 d d" d Il 1 · d Il' fì d Il · · zione e meto o t cura e e ma att1e e uo- orma e a normativa VIgente, salvo una che d r • r d 11 • b I d" · ne richiede l'abrogazione. Però non sono mai mo, eg I _amma I e . e e piante: . . ~ 1~gno~1 state discusse, né risulta che siano mai state della gr_av1~a~zao d1 altre cond_mom ~s1ologi– messc all'ordine del giorno. Così la legge in vi- dche;l_c. i! m1J~hdoral!11lelnto della vd1~a d~ll ul?mole gore r~ta ancora quella del 1931 con le succes- _eg I am~a i;_ • a evament? 1 amma i; e. a sive. lievi, modifiche del 194 1. ncerca sc1~nt1~ca; _f. lo,_stud10 del comporta- Una scossa in questo torpore legislativo che men~o degh amn:iah; g. I msegnamento e la for– dura da oltre mezzo secolo si é avuta Jo scorso mazionc professionale. novembre quando la camera ha approvato, L, arduo cammino con una votazione a sorpresa, un ordine del giorno che impegnava il governo a «vietare della conoscenza tutte le attività connesse all"espletamento delle sperimentazioni sugli animali» per tre anni, per mettere a punto le tecniche alternative, in vista di una possibile abolizione definitiva. Il disegno di legge-presentato dal Ministro del– la sanità, e approvato dal governo. ad aprile rovC§cia·semplicemente lo spirito di queJJ'ordi– ne del giorno, riconfermando la sostanza della vecchia legge. Un rapido confronto dovrebbe essere sufficente a chiarirlo. La vivisezione é vi~tata, salvo che .... Vecchia legge: La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi e uccelJi) sono vietati. Nuova legge: Sono vietati gli esperimenti che comportano dolori, sofferenze, paura o lesioni sugli animali vertebrati viventi. Sono permessi esperimenti sulle forme fetali embrionali di tali animali. ... migliori la vita dell'uomo e degli animali Vecchia: E' consentita quando abbia lo scopo di promuovere il progresso della ,9iologia e del– la medicina sperimentale. ecchia: Gli esperimenti a semplice scopo di– dattico sono consentiti solo nei casi di indero– gabile necessità, quando cioé ~on sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi. Nuova: La sperimentazione a scopo di conse– guire abilità manuale o a scopo didattito deve - _essere autorizzata dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istru– zione. nei casi di sua competenza. - I luoghi adeguatamente attrezzati Vecchia: Può essere svolta negli istituti e labo– ratori scientifici dello stato, sotto la diretta re– sponsabilità dei rispettivi direttori, senza auto– rizzazione preventive. Può essere ·autorizzata con decreto del Ministro della Sanità anche in laboratori diversi. Nuova: Presso istituti o enti sia pubblici che privati che svolgano attività di ricèrca scientifi– ca e che siano adeguatamente attrezzati previa autorizzazione del Ministro della sanità. Anco– ra: gli ospedali, gli istituti pubblici e privati ed i laboratori farmaceutici che devono effettuare sugli animali prove diagnostiche o prove di controllo di specialità medicinali e prodotti biologici, sempre con autorizzazione del Mini- stro della sanità. ~ Gli studenti stanno solo a guardaré Vere/ria: Può essere fatta da laureati in medici– na e chirurgia, veterinaria, scienze biologiche e scienze naturali, e dagli studenti delle relative facoltà dopo il primo biennio con il consenso e sotto la resaponsabi]ità dei direttori dei labo– ratori. Il Ministro della sanità può autorizzare anche chi non é munito dei titoli suindicati. Nuova: Previa anestesia generale o locale o con altri metodi che sopprimano o attenuiI10 la paura, i dolori, le sofferenze degli'animali e che abbiano efficacia per tutta la durata dell'espe– rimento, a meno che questi metodi: a. siano in– compatibili con l'obiettivo dell'esperimento; b. siano considerati più, traumatizzanti per gli animali del procedimento sperimentale messo in atto. Ove durante la procedura sperimentale si accerti ·o si presuma che l'animale subisce · delle sofferenze o dei dolori di estrema inten– sità e che non possano comunque essere atte- Nutwa: uguale, salvo che non può essere fatta dagli studenti. Compatibilità e incompatibilità Vecchia: L'esperimento deve essere fatto pre– via anestesia generale o locale, che abbia effi– cacia per tutta la durata della operazione: fatta eccezione dei casi in cui l'anestesia sia incom– patibile in modo assoluto con i fini dell'esperi– mento. Ove si presuma che il dolore debba persistere dopo cessata l'azione dell'anestetico e non risulti la necessità di conservare ulterior– mente in vita l'animale, questo deve essere uc– ciso prima che cessi l'effetto dell'anestesia. E' vietato di· servirsi, per ulteriori esperimenti, dell'animale già sottoposto a vivisezione, salvo i casi di assoluta necessità scientifica. Nuova_: Con la diffida sospensione e revoca della autorizzazione per chi ce l'ha. Per chi non ce l'ha, ammenda da lire 100 mila a lire I mi– lione. La codificazione del/' arbitrio Quel che emerge da questo confronto é che se questa legge prevede alcuni cambiamenti ·n meglio -se così si può dire- nel modo in cui la vivisezione deve ·essere effettuata, nulla cambia sostanzialmente, invece, per quel che riguarda il se e quando può essere effettuata. La mag– giore precisione nel definire in quali casi si può derogare al divieto non fa che codificare l'arbi– trio. Altro sènso non si può dare al fatto èhe si consente la vivisezione per «il miglioramento della vitta dell'uomo e degli animali». Se non che, per gli animali, al danno si aggiunge la beffa. Mutamenti di indirizzo, dunque, nessuno. Tanto meno interrogativi morali. Si dà infatti . per scontato che «il miglioramento de11a vita dell'uomo e degli altri animali» sia un motivo di per sé sufficiente per giustificare la vivisezio– ne. E il dubbio che il prezzo che si fa pagare agli altri animali sia comunque troppo alto, non viene nemmeno accennato. Ciò posto, la possibilità di trovare altre vie per perseguire lo stesso scopo viene indicata in modo quasi inci– dentale quando, nell'articolo I, si dice: «Ogni procedimento sperimentale sugli animali vi– venti che comporti dolore, sofferenza, paura o lesioni può éssere messo in atto se e in quanto non esista un metodo alternativo altrettanto validç per conseguire l'obiettivo dell'esperi– mento». C'é poi un ultimo elemento, formalmente in– novativo, nella sostanza molto meno. E' previ– sta infatti l'introduzione di una commissione tecnica con funzioni consultive e ché vedrà la presenza, fra gli altri, di rappresentanti «degli enti aventi come finalità la protezione degli animali». Questa presenza é però puramente simbolica: due su sedici. D'altra parte non é ben chiara la funzione di questa commissione, se non il suo carattere esclusivamente consulti– vo. Niente fa pensare - come ci si potrebbe aspettare se questa legge fosse realmente inno– vativa- che il compilo principale di questa commissione sarà quello di promuovere l'ac– certamento della esistenza di metodi alternati– vi, di stimolarne la ricerca, di verificare che i permessi di sperimentazione vengano accorda– ti solo nei casi in cui sia accertata l'assenza di alternative.

RkJQdWJsaXNoZXIy