Fine secolo - 1-2 giugno 1985

._,CFINESECOLO* SABATO 1 / DOMENICA 2 GIUGNO 111'.t!:i:Ii!!lll: Ili }f{Iftttttl{@:it 21 Ecco le leggi, e le premesse ~ culturali-e morali, che tutel~no in-Italia gli animali. Molto poco, molto male. A vventurarsi nella selva di leggi·e rego– lamenti che in qualche modo riguar– dano gli animali, non é impresa sem– plice per il profano. Riserva in compenso qual– che sorpr~ come per le norme -numerosissi– me- relative all'allevamento dei piccioni viag– giatori, ancora sottoposto all'autorizzazione del "Ministero della Guerra". E consente di farsi un'idea {lella c~tui:-a che informa Ja legi– slazione su questa materia, anche senza biso– gno di addentrarsi nei singoli aspetti tecnici. Il primo elemento che salta agli occhi é che, se si eccettuano i-generi~ riferimenti nella Costi– tuzione ("La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione"), non esistono principi generali, né leggi quadro, destinati a difendere l'ambientç o _il benessere degli animali. Un primo indizio culturale lo si deduce invece facilmente dal fatto che l'unica «legge quadro» che riguarda gli animali selva– tici é la n.968, «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la di– sciplina della caccia», meglio nota come «legge sulla caccia». Intanto da anni si aspetta l'ap– provazione di una legge quadro sui parchi na– zionali (oggi di nuovo all'esame delle commis– sioni parlam_entari) e una proposta di legge di iniziativa popolare sulle «Norme in materia di tutela della fauna» (che non é una nuova legge sulla caccia) non é riuscita a farsi prendere in considerazione nemmeno da una commissione parlamentare. Particolarmente significativa é anche Ja legisla– zione riguardante gli animali da allevamento, destinati all'alimentazione umana. Se si esclu– dono 1a legge che prevede l'obbligo di stordire · gli animali prima di ucciderli e le norme inter– nazionali sul loro trasporto, non esistono rego– le che si occupino di questi animali se non, ap– punto, in quanto alimento destinato all'uomo, cioé norme igieniche, condizioni sanitarie, fe– condazione artificiale. In particolare nulla che affronti il problema degli allevamenti intensivi e regolamenti le condizioni di vita degli anima– li al loro interno. Quanto alla vivisezione, la legge che la prevede -risale al 1931-con qualche modifica del 1941- é un vero capolavoro di di- vieti e di eccezioni ai divieti. Vietata la vivise- . I zione in generale salvo che «promuova il pro- - gresso della biologia e della medicina»; vietata la vivisezione per scopi didattici, salvo che «non sia possibile ricorrere ad altri metodi di- mostrativi»; \rietata la vivisezione su cani e gat- DE ti, salvo che «non sia assolutamente impossibi- le valersi di animali di altra specie». E così via · fino ali' obbligo di eseguire la vivisezione «sol- · ' tanto previa anestesia generale o locale, che abbia efficacia per tutta la durata dell'opera– zione, fatta eccezione dei casi in cui l'anestesia sia incompatibile in modo assoluto coi fini del- l'esperimento». · Questi pochi esempi sono sufficienti per ren– dersi .conto -senz.a sorpresa- che il conçetto «diritti degli animali» é ancora del tutto estra– neo alla nostra legislazione e alla cultura che la informa. Due sole norme (art.727 del Codice Penale e art 70 del Regolamento di Pubblica Sicurezza)_possono, seppur molto debolmente, richiamare questa idea. L'uccisione «senz.a ne- cessità» di «animali altrui» é invece punita in quanto violazione della proprietà privata di Franco TRAVAGLINI (art.638 del Codice Penale), mentre per i cani senz.a padrone é ancora prevista la pena di Le foto di queste pagine sooo di FabrizioCarbone Qui accanto_germani reali .(~ paltyrbyncos). Nelle . pagine~nti, nell'ordine:garzetta (Egretta garzetta), storno (Stumos vulgaris),sternacomune (Sterna irundo ). morte (art.85 del Regolamento di Polizia Vete– rinaria) anche se alcuni comuni l'hanno di fat– to soppressa. · Accanto alle leggi e alle norme già in vigore ne esistono altre che, magari da più di una legisla– . tura, attendon~ di_essere prese in éonsiderazio– ne, se non altro da qualche commissione. Ve– diamole, raggruppate per argomenti. Norme in materia di tutela de/là fauna. ·· Si tratta di una legge di iniziativa popolare, già presentata nella precedente legislatura, il 29 maggio 1980. A differenza delle altre proposte, che in genere hanno contenuti particolari, que– sta intende indicare i principi generali che do– vrebbero informare il rapporto fra umani e al– tri animali. «La Repubblica -si legge nell'art. I- tutela ogni specie vivente. L'uomo può disporre degli ani– mali solo per soddisfare i bisogni propri della sua specie e nei casi di assoluta necessità senza comunque che-qa ciò possa derivare dolore fi– sico o psichico». «Questo principio -spiega ]a relazione introduttiva- scaturisce da due consi– derazioni: la prima é che l'equilibrio naturale si basa sulla coesistenza delle specie viventi e che ogni specie vivente vi contribuisce nei modi che le sono naturali; la seconda é che la specie umana ha la volontà e gli strumenti sia per salvare e co~servare questo equilibrio, sia per deteriorarlo fino a comprometterlo. In base all'art. I quindi, i bisogni dell'uomo non vengono misconosciuti o forzatamente circo– scritti o, peggio, negati per eccesso di zoofilia. Essi vengono precisati in bisogni "propri della specie umana" e confrontati con quelli delle al– tre specie animali. In questo modo é possibile e giusto passare dai bisogni della specie umana e, quindi, dai suoi diritti ai suoi doveri nei con– fronti dei diritti delle altre specie animali, dei quali, primo fra tutti il diritto a esistere nei modi e nei ritmi naturali». Da questi principi discendono, n~gli articoli che seguono, il divieto di usare gli animali per il divertimento dell'uomo, per esibizioni, gare ~ sport; l'abolizione della caccia e della vivisezio– ne; l'obbligo di tenere gli animali destinati al– l'alimentazione µmana in condizioni che non comportino privazioni, dolore fisico o psichi– co, e di sopprimerli con i metodi più rapidi e indolori. Vivisezione Delle proposte di legge presentate alla camera su questo problema solo una (Fiandrotti, 12/7/1983, n.18) prevede che «la vivisezione e ogni altra sperimentazione sugli animali sia vietata su tutto il territorio nazionale». Le al– tre (Labriola, 23/5/1984, n.1733; Muscardini Palll, 25/9/1984~ n.2079) prevedono solo una più precisa regolamentazione al fine di preve- . nire e reprimere gli abusi. Lo stesso vale per un disegno di legge presentato al senato (Murato– re, 22/2/1984, n.542). Il ministero della sanità -dopo l'approvazione di un ordine del giorno che sollecitava l'aboli– zione della vivisezione- ha presentato un pro– prio disegno di legge _approvato nell'aprile scorso dal consiglio dei ministri. Anche questo non pone nuovi sostanziali limiti alla vivisezio– ne, prevedendo solo regolamenti e strumenti di - controllo diversi, mentre ancora troppo generi-

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