Critica Sociale - anno XXXIX - n. 11 - 1 giugno 1947
. \ 188 1 CRITICA SOCIALE In attesa della .Costituzione Potere giudiziario, Corte Costituzionale, Revisione della Costituzione Posso ingannarmi; ma, ogg~ eh~ scrivo mentre la Costituente ha ancora davan!J a se una grossa mole di lavoro da sbrigare (i progetti finanziari, assai più di metà del Progetto di Costituzione, le leggi eletto– rali) sono convinto che, anche se gli onorevoli depu– tati dimostreranno la migliore volontà del mondo, non ce la faranno a ·concludere enfro il termine pre– fissato. A me sembra poi che, all'infuori di ogni considerazione. di partilo, sia da augurare che la Costituzione. la quale dovrebbe segnare le direttive per la futurç1 legislazii:me e cioè per la vita del pae– se almeno per decenni. riesca il meno imperfetta pos– •sibile, e, perciò, che le sue norme vengano attenta– mente vagliate. Ci sono ancora problemi di capitale importanz~ (il Parlamento, il Governo, la Magistra– tura, quello, delicatissimo .fra tutti, delle Regioni) che devono essere esaminati dall'assemblea: •come rite– nere che in meno d'un mese possano venire definiti– vamente risolti nella Carta Costituzionale? Ad ogni modo, poichè tutto è possibile, giova, su queste co– lonne, accelerare i tempi, cioè delibare tali pro– bleipi ancora più compendiosamente di quanto si sia fatto nei precedenti appunti. Possiamo, intanto, néll'affrontare i gravi argomen– ti di quest'articolo, pres-cindere, sia da alcuni, puntil eccessivamente tecnici, sia da alcuni altri punti, co· me. ad es., l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla 1 giustizia o la pena di morte, dei .quali s'è occupata, per quanto fuggevolmente, 'la Seconda Sezione della Sottocommissione (i cui- lavori dovremo tenère pre– senti in modo particolare), ma che riguardano piut– tosto i liiritti dei cittadini ,che non propriaI)lente la magistratura. \ L'-in1dipendenza della Magistratura. Uno dei quesiti che hanno maggiormente .preoccu– pato la Sezione alla quale qui si allude, è stato quel– lo di garantire l'indipendenza dei magistràti. Preoc– cupazione -che appare più che legittima, anche senza rammentare le malefatte del passato regime, solo che si ricordi che juslilia est fundamenlum reipublicae. Le parole -contano ... quello che ,contano; ma, se è vero che, come dicono gl'lnglesi, esse sono il manico con cui si prendon le cose, forse valeva la pena di accogliere la dizione proposta dall'on. Calamandref il quale voleva si parlasse, nel Titolo IV della Costi~ tuzione,. di un ve_ro e proprio « potere giudiziario :i>, come d1 uno dei fondamentali poteri nei quali si manifesta la sovranità dello Stato (13 dicembre), Il t~r~ine «potere» è scomparso dal ·Progetto, ma vi si dice (~rt. 94) che « la f1,mzione giurisdizionale> è < espressione della sovramtà della Repubblica» •e si aggiunge che essa funzione « è esercitata in nome del popolo». E' _ovvio, in un<;>Stato di diritto quale _vuol essere l~ g1_ovane Repubblica, il principio, so– lenn~mente dichiarato nel 2° comma del medesimo articolo: « i magistrati dipendono soltanto dalla leg– ge>, anc~e se possa apparire pleonasticq il sègui– to: « •che mterpretano ed applicano secondo coscien– za>- Problemf pi~ complessi, che· dovevano essere e fu– ' ·rono esammati accuratamente dalla Sezione riauar· davano l'unicità della giurisdizione e l'aut~gov"erno . - della magistratura. L'on. Bozzi ricordava (18 dicem- . ~re) che il' fenomeno delJe giurisdizioni speciali (ora m decrescenza, ma che nel 1939 erano arrivate nien– temeno che a circa 300) era però anteriore al fasci– smo e non riteneva che le stesse intaccassero l'indi– pendenza della magistratura. L'on, Calamandrei insi– steva, nella medesima seduta, su la connessione fra i du_e principi _dell'unicità e dell'indipendenza della magistratura; rispondeva al suo ,correlatore on. Leo· ne ~he,. a par~r suo, non posso~o. chiamarsi giudizi ordmari quelll che sarebbero privi delle garanzie es– senziali dei giudici; e fedele a tali principii, propo· neva l'abolizione anche .delle sezioni giurisdizionali .dei Consiglio di Stato e della Corte dei Conti i cui me~bri non godono delle· prerogative della' magi- BibJibtecaGino Bianco stra tura ordinaria; aderiva soltanto alla istituzione, presso gli organi giu•diziati, di sezioni specia.izzate, con magistrati particolarmente versati in i:erte ma– terie, od anche con cittadini esperti in funzione di giudici. Dopo lunghe discussioni, che qui non è il caso nemmeno di riassumere, sia nella Sezione, sia in Commissione plenaria (sedute antim. e pom. del 31 gennaio) si è approvata la codificazione di parec– chi interessanti principi, che si leggono negli arti- co 95 e 96, e nel 1• comma dell'art. 98. · Incominciamo da quest'ultimo: la possibilità di ammissione delle donne nella magistratur11,, « nei ca– si previsti dall'ordinamento giudiziario ». Si vedrà, in futuro, quali saranno tali « casi ». Qui· basti sotto– lineare, piuttosto che le riserve di qualche commis– sario ed i complimenti. di qualche altro, l'accordo, che sul punto in questione si è manifestato, in CP (31 genn., pom.), fra le onorevoli democristiane Fe– derici e Gotelli e la comunista lotti, unite nella di– fesa dei diritti del loro sesso. Le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Cor– te dei Conti sono conservate, contro il parere dell'on. Calama)Jdrei; e, in conformità, invece, alle. sue pro– poste, potranno essere istituite le sezion·i specializza– te, con la partecipazione anche di semplici cittadi– ni «esperti», presso gli organi giudiziari ordinari. l\'(a « in nessun caso (secondo il rigoroso divieto del 5° comma dell'art. 95) possono istituirsi giudici spe– ciaJi. in materia penale >. L'articolo successivo con– sacra l'istituto della giurìa nella Corte d'Assise, con– tro il quale, indipendentemente da ragioni politiche, erano state sollevate obiezioni di carattere tecnico, ma che era stato difeso da ,commissari di differenti partiti, come, p. es., in CP (antim. 31 genn.) il co– munista on. Togliatti ed il democristiano on. La Pi– ra, concordi fin quasi nella formulazione, avendo il primo affermato (éosì si legge nel resoconto somma– rio) che « la giurìa è un diritto fondamentale del cittadino>, ·ed il secondo che « il diritto ad essere giudicato da una giuria popolare > sarebbe addirit– tura « un diritto naturale delia persona umana ». Malgrado, poi, qualche voce isolata (dell'on. Bullo– ni nella Sezione, degli on. Codacci Pisanelli e Tupi– ni, in CP), è rimasto nel Progetto il principio, od il comma, proposto (9 genn., pom.) dall'oli. Leone, che fa divieto di istituire tribunali militari fuorchè in tempo di guerra. E va ricordato anche a tale pro- 11osito, l'art. VII delle Disposizioni finali e transito· .rie, il quale, mentre laseia cinque a1rni di tempo per la revisione degli esistenti organi speciali di gi\lri– sdizione (ad eccezione, s'intende, delle conservate giurisdizioni amministrative, di cui s'è detto): ridu– ce a tre anni tale termine per i Tribunali militari, e dà solo sei mesi di vita al Tribunale Supremo Mili– tare, la cui competenza sarà devoluta alla Cassazione. Le leggi sull'ordinamento gio'diziario, quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, e quelle che istituissero, eventualmente, giudi– ci speciali, non sono leggi costituzionali, ma neppu– re leggi che possano essere approvate come le altre ordinarie. _Sono (l'ha fatto rTievare !'on. Bozzi, 10 genn. pom.) un terzo tipo di leggi: come le leggi di– chiarate .urgenti dalle Camere (art. 71 del Progetto), de".ono essere approvate « a maggioranza assoluta >. Parecchio si è discusso anche su la figura giuridi– ca del Pubblico Ministero, in particolare su l'oppor-– . !unità di sganciarlo dal potere esecutivo, di cui .la vecchia dogmatiça diceva essere egli il rappresen– tante presso il potere giudiziario. La sua dipendenza · dai Ministro de]]a Giustizia osserva !'on. Ca 1 aman– drei no genn., antim,), è in ·contraddizione col prin– cipio di legalità; l'on. Ambrosini proponeva, nella stessa seduta; che fosse detto espressamente nella Costituzione che il P. M. gode delle garanzie di cui godono gli altri Magistrati; e così è stato stabilito dal– l'_ul~. éomma dell'art. 99. In adunanza plenaria si è ridiscusso. brevemente, del P. M. soprattutto circa l'obbligatorietà o la discrezionalità dell'azione pena-
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