Critica Sociale - XXXVI - n.8-9 - 16 apr.-15 mag. 1926

110 CRITICA SOCIALE data fissano in termini ine_quiv'.ocabi{icome pegni e condizioni delle Vltlone ultLme del socialismo. I nemici diversi di audacia e di potenza, ) . . . hanno tutti dei tratti comul1l; Sl l'lconoscono · tutti fra loro in stirpe e in sangi~e: ~ano Iuli~ quelli eh.e a rinforzo delle reazL_on~presenll ciliamiano a gran voce le reazwl1l pas~ate. L'odio alla libertà, il guslo della oppressw.ne, la noslalg_i,adelle larve caducale _df!-un secolo_, l'esaltazione della /,orza, la denswne del clt– riflo e la volontà d,i violenza, si erigo.no e 8i sistemano contro il proletariato e la dem.o– crazia di ogni Paese. DajJpertutlo cadono vit– time innocenti. C'è un martirologio cui la In– ternazionale socialista operaia dà un nome - che è uµa sintesi e, per noi, è 'tutta l'anima no– stra. A quel .nome, in cui si o.norai:io tutti i martiri ignoti, sarà elevato un monumento. Quando la giustizia si esilia da un Paese, ri– para nel mondo; se la sotfoca il pres<?;nte, essa si rifugia nell'avvenire. Ma vuole essere. E sarà. Tutti i lavoratori, da Londra a Mosca, da Parigi a Tokio, da Berli.no a Melbourne, da Praga a New York, in centomila riti che compongono u.n solo rito, ne traggono fermo giuramento, iniziando il Jlllaggioluminoso. E il giuramento sarà mantenuto. R.ABANO M.A URO. CoUeg·i, Si.ndac~ti e Corporazioni L'articolo 2 della legge 3 aprìle 1926, rtu– mero 563. sulla disciplina giuridica del tap– p,orli collellivi del lavoro prescrive: « Gli Or– dini, Collegi ed Associazioni di prof essiio'.ii.isti l~beri, esist_enti e legalmente riconosciuti, coit– tmuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti• vigenti». Correlativamente 111 legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di· avvocato e ,di procurato– re, innovando i modi dì costituzione dei Con– sigli e creando il Consiglio Superiore Foren– se, manteneva gli istituti tradizionali dej1 « Collegi » fissandone le attribuzioni. Ma le correnti travolgenti del corporazionismo fa– sdsta non sono soddisfatte di un cotale as– sestamento. Il sindacalismo fascista è assor– bente ed intransigente. Esso ha indetto guer– ra al sistema degli «Ordini» e dei «Collegi». Esso vuo_l :ridurre ogni Associazione al suo tipo ed alla sua legge. Vi riuscirà? Spariran– no .presto o tardi i Collegi professionali bor– ghesi degli avvocati, procuratori m.edici ra-' . . . ' ' g10nien ecc. e verranno tutti i loro membri · inchiusi nei Sindacati nazionali fascisti? Di tutli cotesti _Col{egi,. i soli che ~vranno qual– che ono_re d1 ~piced10 saranno 1 Collegi degli avvocati e dei procuratori antichissimi no~ bilissimi, di tradizione cla~ska. Gli alt;i di creazione affatto recente non hanno' ancora - avuto tempo di butta~e r~dici nell'humus po– P?lare =. serv<?no ~gli associati come palestr~ cli stud10 e d1 assistenza professionale· e non al grande pubblico che ancora quasi li ignora .. D~ ques~a parte _nessuna resistenza; e nes– su~a, resis_tenza, ~el resto~ neppure da parte · dei Collegi forensi, per ragioni che sono tutte BibliotecaGino Bianco estrinseche alla innovazione e sulle quali è superfluo indugiare. · Si l!UÒ chiedere: Perchè, non appena la legge 3 aprlle 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro è stata pub~ blicata, contro di essa già si sollevarto il~pc~ tuosamcnte le forze che la promossero? Ecco ciò che melte conto di terttare di spìegare, · La legge del 3 aprile hà urta facciata ester– na economica: « disdplhrn. dei rapporti col– lettivi del lavoro » è la sua rubdca, Come tale. essa si dovrebbe atteggiare quale legge dei SindaGali, che hanno.« rapporti collettivi» di lavoro. Ma il suo interno, la sua anima è tulta politica: essa tende a sottomettere alla vigilan– za diretta dell'autorità _pubblica ogni atlivitù dei lavoratori e degli imprenditori per il più sicuro consolidamento dello Stato nel partito che lo detiene. E un formidabile censimento · ed arruoìainento dl forze, su cu_ilo S,tato gitta il suo controllo. Quesla legge 3 aprile ~ ma con uno svolgimento immenso, enornie - si riallaecia a quelle an,.tiche legislazioni che im– ponevano la carta della autorità di pubblica sicurezza agli operai e la licenza agli impren– ditori. Ora, sotto tale profilo, essenzialmente politico, non si può disconoscere una certa lo– glca nel pretendere che non ne restino fuori gli « Ordmi » professionali, i quali, non solo ritraggono la loro esistenza da una concezio- · ne astrattamente liberale, ma, praticamente, avevarto anche dimostrato una certa resi– stertzà, propdo in virtù dei loro principii co– stitutivi, alla rivoluzione fascista. Particolarmente, i Collegi forensi rappre– sentarto una potcrtziale dissidenza alla « na– tioilàlizzuzio11e >, del fàscismo. L'avvocato in– carna tipicamente lo spirito individualista. Egli è il patrono de~ singolo, del_~ingoio ~h~ lolla contro I7altro smgolo per gl\ u1iteress1 d1 !i1iureprivato; del singolo che lotta contro la società contro lo Stato, per la difesa della sua libertà' o dei suoi averi, quando l'una o gli altri sono messi in contestazione dal Pubblico Ministero o dal Fisco, dav~mtJ ai Tribunali penali- od alle Commissioni di imposta. La sua funzione è dunque di antitesi allo ~tato, pur essendo sempre stata riconosciuta ed onorata dallo Stato - anche sotto regimi as-. soluti - come funzione di interesse pubbli– co per quell'un_iuersale che è in ogni perso– na: seme della collettività. L'avvocatura con– creta nel modo più appariscente la conce– zione dell'equilibrio «Stato-individuo», nella quale lo Stato, con apparente contraddizione 1 favorisce l'individuo contro lo Stato, mentre poj, favorendo tale djssidenza, fayorisce ~;n realtà se stesso come organo eh garantrn. universale della' libertà di tutti gli indiviidui .. · Questa concezione che è essenziale nell'avvo– catura è• certarnei1te la più contraddittoria ano spirito del fascismo, per il qual~ tutt~ gli individui sono organi dello Stato, 1 qual~ vivono soltanto per lo Stato ... senza che mat valga la ragione reciproca,.che lo Stato viva per gli individui che lo compongono. L'ono– revole Rocco ha svolto ampii.amente in di– scorsi e mem-orie questa vision~ nazionalista dello Stato, che trasp01~ta nell'evo moderno il principio delle antiche 11!0:qa:rc;hi<? asiati,- /,

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