Critica Sociale - anno XXX - n. 3 - 1-15 febbraio 1920

CRITICA SO°CIALE 41 un'intervista, che d'o:ra:'dei Con1Sigli era già pa1Ss,afa e che per i medesimi non vi er.a più posto, a fianco degli istituti democratico-parlamentari dlllla Repub– blica. E le stesse affermazioni venivano ripetute in un comunicato ufficioso del 26 febbraio, nel quale non si conservava deJ.l'idea dei Con.sigli cne l'orga– nizzazione dei Consigli ,di fabbrica. Ma, intanto, sempre ,più insistente si faceva fa ri– chiesta da p.arte delle masse operaie di-veder. incor– porati i Consigli degli opeNli niella Costituzione, e lo sciopero generale ,di Berlino costringeva, pochi giorni dopo il suo comunicato ufficioso, il Governo a far con– cessioni in proposito ad un.a Commissione :degli s<:i,o-, peranti, in gran parte cos,tituita. da sòci>ali-S'timaggio- ritari. · Il Govemo prendeva impegno di riconoscere in massim.a i Consigli degli operai, comi: Nlppresentanze di interessi economici, da inc-Judersi, he'11a Costitu– zione e regolarsi con legge speciale,- da emarna.rsi immediatamente. Per i singoli istabilimenrti; dovevano esser eletti, Cornsigli •di fabbTioa, Consigli degli ope– •rai e degli impieg,ati, con diritto di col'labonare -al regolamento del:le condizioni generaili del lavoro. Per il controllo e_ il discip.Jinwnento della produ– zione e della distribuzione dei prodotti, s,a,rebbero stati costituiti in tutte le industrie organisqii parite– tici (Arbeilsgemeinschaften7, nei quali gli ·iooustriali e il personale direttivo, gli operai e gli impiegali;- e le organizz-azioni dei ·d.atori di -lavoro e .dei prestatori d'opera, avrebbero dovuto collabora,re insieme. Per determin,a,ti distretti territoria:li, dovevano es– sere creati « Consigli distrettù~li del lavoro.n, o « Ga; mere de]. Lavoro n (Arb.eilskammern) e, per tutto l'Im– pero, un « Consiglio centrale -del lavoro n. Nei Consigli distrettua!i e nel Consiglio centrale del lavoro avreb– bero av uto diritto di rappresentanza coloro dìe la– vora.no, compresi g.Ji..industriali, i liberi pr,ofessioni– sti, e cc. Detti Consigli dovevano colla,borare ·aHe mi-· sure dirette ,aHa socializzazione ed· es-sere chiamati ',a partecipare àl controllo degli &babilimenti e .dei rami di industria socializroti. Essi dovevano, inoltre, dare il proprio parere su tutte le leggi in materi,a, econo– mica e di politi~ ,sociale, con diritto di iniziativa per la -p'rèsenrta12:ione -di tali Ieggi.- Il Governo avrebbe do– vuto sentire il Consiglio centrale, prima della presen– tazione ~ei progetti di ·legge di cui sopra. Successivamente, il' Governo accettava,. iJ .5 kprile, ],a seguente proposta ,di modifica all'art: 34 deHa Co– stituzione:. « Gli opedi sono :ehiru:nati ,a coHaborare, a pari ·di– ritti, insieme cogli industri'31li, ,a,] regolamento delle condizioni di sa.lario e di lavo:ro, nonchè allo sviluppo generale economico delle forze produttive. Le. org.a– nizrozioni ,di ambe le pa 1 l't1 .e i loro concovdati di tariffa vengono ,riconosciuti. Per la tutela dei ],oro in– teressi sociali ed economici, gli· operai ottengono una rappresentanza .Jeg,,a,le, dis.tinta per stabilimenti e per territorii economici, nei « Con.sigli operai di fabbri– ca n, nei « Consigli. operai ,di distretto » e nel « Con– siglio centrale degli. operai D. I « Consigli orerai di dis,trétto •» e H « Consigl_io-centra,le », per l adempi– mento ·di còmpiti di interes,se economico geneoo.Je e al fine di collabora11e.-a-Ila ,applfoazione delle l.eggi · sulle socia:lizzazioni, -cos,tituiscono, in~ieme alle rap– presentanze ,d~gli in.dus!Jriali, « Consigli economici di– sti;ettu,ali n e un « Consiglio economico centrale», Le proposte di ·legge di politi-ca sociale ed economica di• importanza fondamentale dovranno essere, sottoposte dal Governo ,al pa,rere consultivo del « Consiglio eco– nomico centrale », prima della loro presentazion,e ah P'8JrJ.amento. Il Consiglio centrale economico ha di– ritto di presentare ·di propri.a iniziativa ,al Parlamento proposte di legge sulle ma,terie .di cui sopra, che· s,aranno ,co.nsiderat-e come .proposte ,di legge di inizia,. · tiva del Govemo e del P.aorJ.arriento.Ai « Consigli de– gli operai_» e ,ai « Consigli economici n potranno e-s– sere delegati poteri di controllo ed esecutivi nell;a sfem di azione di loro ,competenza. La costituzione e le attribuzioni dei « Consigli dell'economia~ e i )oro ll;lpporti con .a:ltri J)rga,ni sociali autonomi saranno re- . g-0lati da apposita, legge». . Nelle_ motivà.zioni del'l',articolo di cui sopra veniva rilevato, tro l'altro, che enitrombe le forme giuridiche messe dalla legge a di<sposizione del nuovo movimen- · to dei Con.si-gli, erano fondate :sul principio, che l'operaio non è solfa,nto operaio ma anche pi;oduttpre e che, appunto pereiò,· veniva,no iistituiti: 1° il Consiglio degli operai (Consiglio operaio di fabbr ica, Co nsiglio operato _distre·ttuia.Je e Consiglio degli oper.ai• nazionale); . 2° il Co nsiglio çl~ll'economia (Consiglio economico distrettuale .e Consig,lio economi.e,o qmtra,le; i,J ,primo chii&mato a -dare esp<ressione lega;le agli in;teressi ,degli ope11a,icom~ ta,li e con funzioni poli– .tieo-socia~!i, mentre •i COI1Jsigli erconomici dovevano, .. invece, p,ermettere a•gli. òpeTai, nelaa, loro qualità di p<r,odut bori, di po,rtecip,are a,ll'azi•o,ne economica gene-– ,r.ale ed era.no perbanto :ai servizi del 1 La_politi-ca di pro 7 duziorue. · · Così stava,n,o·Je cose, quando si ,adunò il 2° Congres– so dei Consig.li degli operai, il quale, però, non riuscì ,ad unire su ìm pr.eciso prog-ramma, comune una mag– giol'anza di Maggioritari e di Indipendenti. Gli oroini del giorno votati dalla ma,ggiora,nza del Congresso, furono i seguenti: · I. « 1. La base dell:a Repubblioa SocialiStta deve es-· sere la democrazia socialista: La democmzia borghe– se, nel ,s,uosistem,a rappresenta-tivo, considera i citta~ dini dal solo punito di vista del numero. La democr.a, zia sociale ,deve integrare ques-to sis tema, in quanto tende a. con,sider,are la . popo:J.azione in rel,azione a:Ha sua attività ec-onomica. .2. Ciò può avvenjré, meglio che in qualunque _, . ,altro modo, mediante La ·creazione di Parlamenti o « Camere -del lavoro n, alla cui elezione hanno diritto di partecipare tutti i citbadini che lavorano, raggrup– pati per professione. 3. A tal fine, ogni iDJdustria; tenendo copto di tutte ,le categorie che prestano 'opera attiva· nella me– -desima· (compresi I i direttori, degli Stia,bilimenti), co– ,stitui.scono un « Consiglio di produzione », nel quale le singole categorie nominano i p~opri raJ?presen– tanti (Co,nsiglieri). L'iagriooltura e le p_rofessioni libe– ooli còstituiscQno pr,oprie rappresel)tanze. 4. Le elezioni dei Consiglieri son.o fa.tte nei sin– goli_,stabilimenti o 1 negli stwbilimenti uniti: insieme. in federazioni pr-0fessio,n,aJi. 5. Il « Consiglio di produzione » del singolo ra– mo industriale o commerciale del Comune viene col-. legato col « Cpnsiglio di produzione » deHo stesso romo del Distretto, neJ.la,.Provincw, nei singo.Ji Stati e, nell'Impero; in un« Consigl,i:o Cerutr.ale deHa, produ- zion,e n. ' 6. Ogni « Consiglio 'della produzione » nomina i pro.pri de-legati -alla « C,amena del ,lavoro n, ohe co- mincia. nella più picco],a unità economica. · 7. Tale unità è il Commi,e; i Comuni che coSlti– tuiscono insieme un 'unità ec·onomica, vengono uniti fra 'loro. . 8. Lo stesso fanno i « Consigli della produzione>> dei Cil'coli, dl,llle P<rovim:ie, degJi Sta!ti e dell'Im– pero. Ovunque ,deve esistere una cc Camera. gene– rale del popoJ.o >>e una « Camera del J,avoro » (cioè– una ooppresentanz.a elettiva politi-ca e una rap.pre:.. sentanza elettiva eoonomic:a). 9. Ogni legge deve avere ,]'approvazione di en-• trambe ,]e Camere; però un disegno ,di legge, che si.a, , sto.to approvato per tre anni consecutivi, senza modi– fiche , da.Jla « Came:r,a del popolo» (Consiglio comu– nale, Giunta distrettuale; rappresentanza provinciale, Landlag, Reichstag), ,acquisterà for:r,a di legge. 10. Cias,cun,a, -delle due Camere ha· diritto -di chie– dere il re/ erendum. 11. Alla « Camera del Lavoro» dov-ronno essere presentate, di regola, prima che all'altra Carnera, i progetti di legg.e di n'iatura economica e 1,pecialmente i ,progetti di .socializzazione. Spetta a.Ila me,desima. il diritto di iniziativa in materia. Alla « Camera del popolo» .s,ooo, invece, di regol,a, pll'esen,tati prima i prpgetti di legge di natura generale politica e cultu– rale. La .ais·~egn,azio ne-dei de legati alle singol]e cate– gorie profossion,a,li è regola.la da, legge speciale. Il. 1. L e organizzazioni sindacali hanno la ooppre·– senta.nw degli operai di ogni singolo mestiere. Gli

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