Critica Sociale - anno XXX - n. 1 - 1-15 gennaio 1920

CRITICA SOOIALE '. •volta da. parte e non pensateci_e non parlatene J?iù; o ci credete ancora, e allora bisogna ch_ecom!nciat~ a fare il primo passo, o ,per lo meno ?,IIDO~\na½J d1 voler fare il primo passo, verso la !1az10nahzza~10~e medesima. Continuare a parlare d1 questa sociahz– za~ione, ribadire sempr~ più nelle masse l'!dea che è solo da una tale socializzazione che può dipendere l'emancipazione ciel proletariato,· e poi non prop~rre mai alcuna riforma atta ad iniziarla, è cjare ottime armi in mano ai massimalisti bolscevichizzanti. Se voi della frazione <;l.i destra mostraste una buo- . na volta, con un progetto vo.tro proprio, da pre– sentarsi durante la discussione dei I provvedimenti fìna11z.iariidel Governo, e ad integrazione in senso socia.lista dei medesimi, di voler fare seriamente questo primo passo ver:'o il programma_ ~assimo, . rafforzerest,e solo con ciò, la vos;tra pos1zwne, per . lo meno pre~so la parte più ev'olµta del proletariato, ·che è •poi quella che conta. Tu sai già come io rit,enga che l'unico modo ·di pervenire ad una graduale effettiva nazionalizzaz,io– n,e dei capitali privati, senza turbare il delicato mec– canismo della produzione economica, sia una prele– vazione nelle successio11i da parte dello Statp, con– gegnata in modo da non in?ebolire, ma anzi da raf– forzar,e grandemente lo stunolo ,al lavoro ,e al ri– sparmio' di se_mpre nuovi ?apitali da pa:te dei pr_i– vati; prelevaz10ne da far.si, per le· forti quote, · in natura, anziché in denaro, ·e che, se non condurreb– be al collettivismo statale (che voi stessi ,orrriai rele– gate fra ],e utop~e e che a ragione gli ecqnomisti ri– tengono riuscirebb-e, ove fosse possi\)ile, esiziale alla produzione}; permetterebbe tuttavia la tr'asfor– mazione graduale del regime capi'talista attuale in un· regime socialista liberale, che ai vantaggi di. una distribuzione- d,eHe ri,cchezze. più equa aggiungereb-. be quelli di una -pròduzione eco'1fomica,notevolment,e · intensificata. , Il diffic)Je, lo so; .è di passare dalla. teoria alla pratica, cioè ,di concretare è di costringere consi– mili riforme a larghissima portata nella camicia di :forza di particolareggiati articoli di l,egge. Tuttavia' la cosa non mi sembra impossibile, e, se. vuoi per– mettermelo, acoennerei qui, molto suoc.intamente, a -quei pocl1i punti fondamentali, sui quali,. a mio pà– rere, il P,artito socialista potrebbe 'e 1 dovrebbe incar– •dinare il prog,etto da studiarsi. _Essi sono i seguenti: 1 ° Proclamazione del diritto dello Stato àd una ,quola-parte cli eredità sui beni :]_asciati, alla loro morLe; dai priv,iti. ·Conseguentemente, istituzione di una prelevazione .nelle -suocessioni da parte dello Stato, secondo le modalità seguenti. : · 2° Sopra una prima porzione del patrimonio la– scialo dal defunto, quella dovuta al suo lavoro e al suo ri,sparmio, cioè a dire sulla' differen– za fra l'ammontare del patrimonio lasciato dal de– funto e l'ammontare totale dei diversi patrimonii a lui successivamente pervenuti in vii.a per via di ere– dità o di. donazione, lo Stato co"ntinuerebbe a pre– levare la stes·sa quota che pr;eleva oggi colle impo– si.e cli suooessione. Sopra una seconda porzione del pat.rimonio stesso, la quale sia perv,enuta in vita al def'untu per via di un solo ttapasso di proprietà a partire •dall 'originar.io accumulatore, lo Stato pre– Jeverebpe, p. •es., il 50 % del rispettivo ammontare. S\1lla porzione r,estante, cioè quella che abbia su– b)to ~ue trapassi di pròprìetà per pervenire dall'ori– gmano a,ccumulator,e al defunto attuale, . lo Stato p_releverebbe il 100 %, ci_oèla totalità di questa por-· z10ne re~tante.. Risulta d1 per sè evidente, e l'hanno nconoscrnto anche. economisti fra i più ortodossi sì italiani che franc~si e inglesi e americani èom; ,questo siste~a _di pteleva:z:ione acuirebbe, b 1 èn. pi!'-t che 1101 facCJa 11dmtto di testare attuale pieno ed integro, lo stimolo al lavòro e al r_isparmi'a·ai sem- BibliotecaGino Bianco pre nuovi capitali T)rivati; i quali poi, automatica- · mente, ·v,enuto che fosse il loro turno, passerebbero' essi pure in proprietà dello Stato; sì. come l'acqua delle poU.e nutrienti continuamente _il pozzo 'è _perio– dicamente aspirata dalla pompa e r1Versata sm cam- pi a fecon<;larli. . · . 3° Le donazioni in vita sarebbero, naturalmente, equiparate alle suocessioni ereditari-e. . 4° 11 patrimonii dei proprietarii viventi ,al mo– mento ,dell'entrata in vigore della legge ve-rr.ebbero, considerati, alla morte cl.i questi loro proprietarii, come dovuti, p.· es., per due terzi al lavoro e al ri• sparmio di questi ultimi,· e per un tèrzo, come per– venuti al defunto in seg-uito a un solo trapasso di proprietà. Questo, perchè sar.ebbe impossibile ri– salire alle varie obgini di tutti i patrimonii oggi esis_tenti ~-allo s~opo di, e".'itare_un pas:'a_ggio troJ?po \ rapido d1 grandi mf)sse ,d1 bem prrv::i,t1m proprietà dello Stato, ciò che produrrebbe, sebbene atbutiti, gli stessi gravissimi perturb,amenti econbrni-c-idì una. espropriazione violenta rivoluzionaria.· Nel ~ernpo stesso, il numerò normale deUe morti, tosto all'indo- '1mani de1la entrata Ìn vigore della legge, darebbe allo Stato cii 50 % del térzo, cioè il sesto dell'am– montare di tutti i patrimonii lasèiati da questi de– funti, di guisa che' immecliafo sarebbe il van;taggio che ne risentirebbe lo Stato stesso. · 5° Quando il patrimonio complessivo del .de- . funto fosse .inferiore, p. es'., alle 20.000 lire, .lo Sta– to potr,ebbe non prelevare che 'la stessa quota da 'esso oggi prelevata co 1 le imposte 'di sùccessi,one 'vì– genti, quali che _fossero le varie •provenienze delle diverse porzi<;midel patrimonio stesso. ' 6° Nella sua qualità di• èoerede, Io Stato .effet– tuere.bbe, nella stessa guisa degli ·altri eredi, le pro– prie pre1evaziorii•, d~ cui' al n. 2, anziché in moneta,. ,in, natura: terreni, 'irrini0bili, titoli di reudita, azioni e obbligaziòni, è via dicendo, salv·o i necessarii con- guagli tja effettuarsi in denaro. · · '· 7°.Jn que~ta spartizione di beni fra lo Slat9 e ,gli à,]fri eredi de,!,defunto, questi ultimi dovrebbero aver,e diritto di ·scèg/.ierè per sè quelle categorie di beni che essi pr-e.fe.risse['.o,purchè, naturalmente, non, sorpassassero ,I\! porzione dell'ammontare tota-, ' le del patrimonio ad essi devoluta. Gli òggelti di uso personale, il' mohilio, le gioie, pur entrand@ nella valutaziàne complessiva del ;patrimonio, del defunto, ,fé).rebbero sempt·e parte della por-i\011epa– trimoniate dev0luta agli t,redi privati, ,purèhè,. ancor qui, il loro ammòntàre complessivo noh'· ·superasse · la quota spettante ad essi eredi pri_vati. _:__Come si– vede, si tendérebbe con ciò a rendere possiliile, a questi ultimi 'di continuarè, anche dopo Ja morte del ·defunto,' ,in quella· loro attività •economioa che ''fd~se più cònsona alfe loro attitudini o ~i loro gusti ed a permettere, nel tempo· stesso, che certi beni, - la casa '·d'abitazione, un· dato fondo rustico, un• dato opificio - i quali costituissero la tradizione o l'ogs-etto di maggiore a,ttaccamento affettivo cl'una famiglia nel succedersi delle generazioni, potessero continuare .a •rimanere in proprietà della famiglia . stessa; all'uopo bastando che ciascuna d~lle ·sucoes– sive generazioni, lavorando e risparmiando molto pii.i·che non adesso, accumulasse quel tanto che fos– se ne-cessario b' far sì che il valore ·di·,questo b~ne gentìlii.io non venisse mai a supe(are la quota spet- . tante a.i rispettivi eredi. . ' . - 8° Allorquando il patrirponio del defunto, per le· sue modalità di costituzione, in ispeciè se costituito. tutto da un unico investimento (p. es., se rappre– sentato da un unico appezzamento· non divisibile di terreho o da un unico immobile, o se investito to– )almente /n. _un'unica impresa), nq~ si prestasse ad una spartmone ,effettiva fra lo Stato e gli altri eredi, lo Stato entrerebbe· per la sua· par-te-'come compro- ,

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