Critica Sociale - XXIII - n. 2-3 - 16 gen.-1 feb. 1913

32 CRITICA SOCIALE cietà per azioni, ecc. e perfino candidati a pubblici uf– fici) quando tale qualità entri per qualcosa nel dibattito. Ora, nel caso di Venezia, non solo una querela pe– nale era già sporta ; ma, fra i motivi per cui parve all'universale quella vertenza squisitamente indicata al rito eccezioni.le , fu appunto il carattere pubblico delle persone e la natura politica e diplomatica gelosissima di taluni dei fatti da investigare, riferentisi alle note trattative di pace; onde apparve che nè fosse adatto il magistrato professionale, nè la piena. indagine e il libero apprezzamPnto dei' fatti medesimi fosse compa– tibile colla pubblicità. La ragione precipua che, in questo caso, consigliava il ricorso al Giurì, nella legge Orlando-Stoppato di verrebbe impedimento perentorio a ricorrervi ! Di più: se qualcosa è sopratutto essenziale al suc– cesso di una Corte d'ono1·e, è la possibilità di t1na scelta dei suoi membri, caso per caso, che affidi completa– mente le parti ed il piibblico. Ed è questa, senza dub– bio, la difficoltà più difficile da superare. L'es._clusione di ogni controllo, la rinuncia ad ogni ricorso, l'abban– dono di ogni norma prestabilita, così di procedura, come di diritto e di legge, in aggiunta, ed in correla– zione, alla presumibile estrema delicatezza della materia di giudizio, e infine la necessità - sè la pronuncia debba avere tutto il suo valore - che f varii compo– nenti del Collegio, eletti rispettivamente da parti in contrasto, e il loro Presidente, arbitro degli arbitri, si accordino, sia pure a traverso oneste transazioni di dettaglio, su un'unica motivazione e un unico verdetto complessivo; tutto questo fa della Corte d'onore un giudice così eccezionalmente fiduciario, da rendere la sua composizione e costituzione il vero problema dei problemi. Si può dire che ogui caso, ogni ambiente, ogni diversa vertenza, do,;rà avere giudici ~peciali e una particolare dosatura e combinazione di diversi elementi, senza cui nessun resultato plausibile si con– seguirebbe. Se, nel caso di Venezia, fu possibile un resultato soddisfacente, è dovuto essenzialmente al concorso di tali condizioni; il quale fu a sua volta pos– sibile, perchè nessuna norma aprioristica e fissa incep– pava la libertà della costituzione del Collegio. Ora, nel progetto Orlando, non solo il President0 della Corte è prestabilito (un predesignato magistrato d'appello); ma, a completare il Collegio, che è di tre membri, ogni parte dee proporre dieci nomi di asses– sori possibili, godenti la sua fiducia, fra i quali l'av– versario designa un membro del Giurì. È insomma il mio avversario che elegge il mio rappresentante nel Collegio.• Chi rifletta alla difficoltà, per qualsiasi ga– lantuomo, di trovare anche solo due persone a·iniche, capaci, autorevoli, eque, concilianti, combattive anche se occorra, di sicura e superiore probità, e disposte ad accetta1'e un mandato spesso così grave; e pensi che il massimo reciproco sforzo di ognuna delle parti, in cotesto decisivo preliminare del giudizio, s11rebbe di as– segnare al_l'avversario quello dei dieci suoi proposti, che meno o mente affatto guarentisca l'avversario mede– simo : il più fiacéo o il più somaro o il più mariolo 0 il_più incompatibile o il meno provvisto d'ogni auto– rità e_compete~za; avrà, già con questo, giudicato degli allegri resultat1 che si possono attendere da cotesto gi~chereUo i~gegnoso della duplice rosa (con che spine!) dei candidati e dell'elezione incrociata. · SA ai consigli della riflessione ed esperienza ordi– naria qualche ammonimento può aggiungere il recente esperimento iniziatosi a Venezia e compiutòsi a Roma, a noi pare non altro che questo: - se davvero•si crede all'avvenire delle Corti d'onore, se si pensa ch'esse. pos~ano .recare, nei più gravi e delicati conflitti fra gli uomini, un po' più di verità, di giustizia, di pace di– gnitosa; non si almanacchino vincoli, non si ordiscano pastoie, non si dettino formule uniformi e prestabilite : nè per la costituzione, nè per la proceèura, nè per la· sentenza. Ogni caso abbia la sua legge. La sola libertà, adattando, creando, ogni volta, lo strumento adeguato all'opera, può essere giusta. Per sentenziare a braccia, per darci la giustizia grossolana, meccanica, conven– zionale -- tradizionalmente ubbriaca - bastano il Co– dice ordinario, la magistratura ordinaria. Sono forse di troppo! UN ALTRO. ILCONTRATTO DILAVORO DEGLI IMPIEGATI ALLA CAMERA 1'iLETTIV A Per la vigilia - ·5 febbraio - della riapertura della Camera è convocata in Montecitorio la Com– missione degli Uffici, che ha in esame la proposta di ~gge sul contratto dell'imp.iego privato, presen– tata da 55 deputati, fra i quali gli on. Luigi Luz– zatti, V. E. Orlando, Raineri, E. Chiesa, Giulio Alessio, ecc., ecc. È noto che la Commissione, non appena radunata, eleggeva il relatore nella persona d,ell'on. V. E. Orlando, commettendogli di predi:. sporre· uno schema di Relazione, sulla quale si av– vieranno subito le discussioni. La insolita rapidità del procedimento fa supporre che la proposta me– desima sia oostinata ad affrontare nel più breve ter– mine il fuoco - che, a giudicare da molti segni, sarà certo assai vivo e nutrito - del dibattito parla– mentare. L'importanza singolare del tema, le dispute vivis– sime cui già diede occasione ,e più darà in av've- · nire, pei notevoli interessi che tocca, e le molte e non lievi inesattezze che accompagnarono nella stampa quotidiana la pubblicazione della proposta, ci consigliano di qui riprodurne il testo preciso, ar– ticolo per articolo, nella sua duplice lezione: la originaria (che stampiamo in carattere tondo) e l'al– tra (che stampiamo in corsivo) e che, uscita dalla elaborazione del Consiglio Superiore d,el Lavoro col consentimento delle rappresentanze dei due ceti in– teressati, venne accolta dalla Commissione e for– merà la base dei· dibattiti ulteriori. Segujnurno alcuni commenti. , ,., I. IL TESTO DEL DISE6HO DILE66E. Risoluzione del contratto- Termini-- Indennità. (Testo <lei progetto orlglnnrlo) Art. 1. Meno il caso di colpa grave, il coritratto di im– piego presso aziende private non può essere risoluto senza d_isdetla in U!1 congruo termine, o, in mancanza, d1 oo,rrispondente mdennità; e ciò anche nel caso che il licenziamento dipend'<l. da liquidazione o riduzione– clell'azienda. Il . f:e~mine e la corrispondente indennità · saranno, stab1]1ti dal Regolamento, tenuto conto degli usi, in relazione al tempo del •servizio prestato, al grado e– a,Jla qualità dell'impiego. Tali indennità saranno pure corrisposte, in caso di morte dell'impi•ega-to, alla vedova e ai figli mino– renn1. •

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