Critica Sociale - Anno XXII - n. 14 - 16 luglio 1912

220 CRITICA SOCIALE - stabilisce, con essa, che. è vietato lavorare e far lavorare in qualsiasi modo dalle ore 21 alle 4 del mattino seguente, pur lasciando la facoltà al Con– siglio Comunale di qualche concessione il sabato e per occasioni di fiere e solennità. Dello stesso 1907 ricorderemo la legge 30 mag– gio sulla Cassa Nazionale di Previdenza, la legge 7 luglio sulle Cooperative agricole, e il testo unico sul lavoro in risaia, che esclude dal lavoro i minori di anni 14, le donne per un mese prima e dopo il parto, che stabilisce i massimi di orario giornaliero in 9 e 10 ore e il riposo settimanale di 24 ore. Con legge 29 luglio 1909 viene approvata la Con– venzione Internazionale sull'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie, con– clusa tra la Germania, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, il Lussemburgo, l'Olanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera. La legislazione italiana, compiuti i primi passi, mettendosi alla pari con le altre nazioni civili, si arresta a questo punto; l'Italia ha ormai provveduto ai bisogni più indispensabili, al dovere d~lla più necessaria tutela della vita e della salute delle classi lavoratrici. Seguirà un secondo periodo, di elaborazione su– periore, al quale siamo già iniziati : i progetti che integrano e completano le leggi· sui probi-viri· e su– gli infortuni, intendendo di estenderne i benefici ai lavoratori della terra, attendono l'approvazione del Senato; intanto, tra gli ultimi provvedimenti legi– slativi, noteremo le norme regolatrici dei Consorzi Cooperativi (25 giugno 1909); il contratto-tipo per i servizi marittimi, del 1910; l'istituzione di Com– missioni di Conciliazione in risaia (regolamento 5 gennaio 1911); e; tra le ultime discussioni, ricor– deremo quelle dinnanzi all'Ufficio del Lavoro ri– guardanti le modificazioni alla Cassa di Maternità (istituita con progeUo di legge Rava), la legge re– golatrice dei lavori nelle miniere, la proposta per gli Uffici interregionali di collocamento. ' Il lungo lavoro legislativo si potrebbe oggi, com~ taluni vorrebbero, riassumere in un Codice del La voro, che raccogliesse tutte le norme in materia so– ciale siccome gli altri Codici raccolgono, coordi nate in un tutto organico, le norme regolatrici delle varie attività umane e disciplinatrici degli istituti alla regola di tali attività preposti. Qualche raccolta è già stata fatta; ricorderemo : « Legislazione del lavoro », pubblicata dall'Ufficio del Lavoro (1910); « Vademecum di legislazione so– ciale», pubblicato dall'Assessorato del Lavoro del Comune di Brescia (1908); « Codice del Lavoro », dell'avv. Jannacone di Torino (1909); « Le leggi protettive del Lavoro », per cura del Municipio di Vercelli, raccolte dall'avv. Prandi, direttore dell'Uf– ficio Municipale del Lavoro (1912). E augurabile che, se non un Codice del Lavoro, che solleverebbe le critiche di coloro che temono le codificazioni come fossilizzazioni e arresti nel la– voro legislativo, una raccolta ordinata e logica esca presto alla luce per cura dello Stato; ed è augura– bile che essa disponga la materia in parti ben di– stinte, di cui una prima contenga le Istituzioni sorte a tutela del lavoro e dei lavoratori, una se– conda le varie Leggi di indole sociale, ed una terza. le Convenzioni internazionali, che hanno aperta la via al Diritto Internazionale del Lavoro che, auspi– cato e plaudito al suo sorgere, si afferma sempre pit1 presso tutte le nazioni civili. Cosi noi avremmo nella prima parte: le varie leggi che istituiscono l'Ufficio del Lavoro presso il Ministero di A. I. e C., l'Ispettorato del Lavoro, la Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, la Cassa Infortuni, la Cassa di Maternità, i Probi-viri, le Commissioni di Con– ciliazione in Risaia, i Consorzi di Cooperative, la Banca del Lavoro (se e quando essa realizzerà il so– gno di Luigi Luzzatti!), gli Uffici Interregionali di Collocamento (dopo l'approvazione), ~e Società di M. S. e le Cooperative giuridicamente riconosciute. Nella seconda parte le leggi: Lavoro delle donne e dei fanciulli, Infortuni degli operai sul lavoro, Riposo settimanale e festivo, Abolizione del lavoro notturno in panifici e pasticcierie, Emigrl).zione, Risaie. Nella terza le Convenzioni: fra l'Italia e la Francia, per regolare la protezione degli operai, tra i vari Stati Europei per l'interdizione del la– voro notturno delle donne nelle industrie, fra l'Ita– lia e la Francia sul trattamento degli operai in caso di infortuni, tra i vari Stati per l'abolizione del fo– sforo bianco nella lavorazione dei fiammiferi, tra l'Italia e l'Ungheria per gli Infortuni sul lavoro. Così noi vediamo disciplinata la legislazione so– ciale italitrna, .nella quale appaiono evidenti i con– cetti intervenzionisti che la determinarono: basti pensare, in proposito, alla limitazione legale delle ore di lavoro per le donne, per i fanciulli, nelle risaie, al riposo festivo obbligatorio, all'interdizione del lavoro notturno per le donne nell'industria, nei panifici, per dar valore e consistenza all'afferma- . zio11e del progressivo intervenzionismo in materia sociale, che trova riscontro nelle legislazioni di tutti gli Stati: civili. ALL'ESTERO. La legislazione sociale estera si sirìtetizza in una proposizione: gli Stati d'Europa gareggiano a per– fezionare la loro legislazione sociale, tutti, per quan– to gli uni già all'avanguardia e qualche altro ancora alle prime tappe: così, mentre l'Ingll.ilterra precorre, e novera oltre sessanta leggi a tutela del lavoro umano, la Spagna, la Danimarca, la Norvegia, l'O– landa segnano i primi passi, e fin la Russia degli Czar pare presentire la necessità di mutare rotta, abbandonando le sue vie. bianche di neve e gelide di assolutismo. . · Non elencheremo, Stato per Stato, le leggi sociali attuate o prossime ad esserlo. Rileveremo che certe leggi, che si possono considerare fondamentali, esi– stono ovunque ormai: cosi, ad esempio, le leggi sul Lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'abolizione del Lavoro notturno delle donne nelle industrie, sul Riposo festivo, sui Probi-viri e sulle Commissioni Arbitrali, sugli lnfqrtuni del lavoro e, in massima; tutte le leggi d'assicurazione, di mutualità, di coo– perazione e di 'previdenza. Istituti che, del pari, ogni Stato ormai ha fondato' per la tutela dei -lavoratori sono: l'Ufficio Centrale del Lavoro (in alcuni Stati, come la Francia, e_siste anche un Ministero del Lavoro), l'Ispettorato del La– vo'ro, la Cassa per la pensione di vecchiaia e in– fortuni. Vengono poi leggi, che ormai sono in vigore pres– so quegli Stati che costituiscono il gruppo più pro– gredito in fatto di legislazione sociale. A tale gruppo ancora non possiamo assegnare l'Italia : essa sta per entrarvi e noi ci auguriamo lo faccia presto, e ce ne infonde fiducia la visione della via diritta, per cui ogni Stato si incamminò e sulla quale niuno retrocesse o potè retrocedere. Noteremo l'abolizione del truk-system (pagamento in natura) stabilito dall'Inghilterra prima, poi dalla Francia (legge 7 dicembre 1909), dal Belgio, dal– l'Austria; la determinazione legale delle ore di lavo– ro, così fissata: in Inghilterra, fin dal 1847, dieci ore

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