Critica Sociale - Anno XXII - n. 12 - 16 giugno 1912

188 cnITICA SOCIALE ocrgi sappiamo con certezza - un modo di sentire, e 0 quindi un corrispondente modo di operare. Niente ci autorizza ad affermare che debba essere, e srn, una forma della vita. Contro le estreme degenerazioni del riformismo, contro il loro socialismo ch'è la negazione d'ogni socialismo, perchè negazione d'ogni filosofia e d' o– gni pratica, che dell 4 classe siano l'espressione sin– tetica, vibrazioni cli protesta e moti di viva reazione oggi percorrono ed agitano il superstite socialismo : quel riformismo - sopra tutto - che, abbandonala la formula, il misticismo ed il fatalismo, è venuto via via acquistando una nozione meno primitiva cli quel che sia la fecte· e di quel che possa essere il socialismo. L'ultima filosofia del socialismo morì col sinda– calismo. Il riformismo non ne ha avuta nessuna: o l'orso ne ha solo abbozzata qualcuna, per capriccio di scetticismo. Ebbene, oggi si riprova il bisogno di possedere una « coscienza teorica del .socialismo», che sia qualcosa di più di un semplice e rudimentale stato d'animo, e qualcosa di meno, e anche di differente, d'una formula, cioè d'una prigione intellettuale. Oggi il socialismo, riconquistando la sua anima, vuol rifarsi anche una sua ideologia. La guerra gli ha fatto risentire se stesso. Da trop– po tempo s'ignorava: s'è ritrovato. Ciò è stato una rivelazione ed una ragione di fiduciosa speranza. Ma non basta. L'anima, rihalenata improvvisa dalle profondità ove sonnecchiava, rivuole una ve– ste. Che non sia la vecchia, ma che della vecchia conservi il meglio, cioè il vitale, cioè il confacente, il sodclisfaccnlc, l'utile, a sè, oggi. Potrà comporsela? Saprà ricoprirsene? TuLuo C0Lucc1. Al p1·ossirno numero - per compiere la sei•ie cli questi articoli cli TULLIO C0Lucc1: Per una nuovn coscienzn teorica del socialismo. I DIFETTI 50ClflLI d~I progetto della Procedura penale Dopo più di mezzo secolo ch·e la vecchia procedura penale segna la strada ed ait1ta il cammino, per· arri– vare alla repressione dei reati ed alla salvezza della società dal pericolo della delinquenza, si sono consta– tati i vizii e le deficienze, i danni ed i malanni dell'or– mai logoro ed e8aurito Codice del 20 novembre 1859. E<l il progetto Finocchiaro Aprile, che sembra vicino a giungere in porto, ha messo insieme un notevole numero di provvedimenti e di rimedii per ovviare agli inc_onvenienti lamentati, per far ces3are alcuni abusi, per offrire qualche facilitazione ai soverchiamente con– trastati diritt.i delle parti in causa .... ed è, da questo punto .di vista, un notevole e lodevole progetto che ritluce in articoli di legge giuste domande, savie ri– forme, aspirazioni delle classi forense e giudiziaria che la pratica procedurale induceva a fondate proteste contro l'attnale sistema. Ma vi è un punto <livista più largo e più importante; vi è un gruppo d'interessi a~sai più forte ed alto di quello dei pratici e dei giuristi; vi è una finalità più nobile e luminosa che il progetto non vede, non sente e non intende. In questo mezzo secolo, in cui coloro che vivono nei tribnnali hanno osservato e deplorato la brevità dei termini per i rimedii giuridici, e la lunghezza delle arringhe defensionali, il danno dei depositi per le multe ed i perico.li della inammissibilità nei ricorsi; - coloro che vivono la vita sociale del loro tempo, che studiano i problemi, i conflitti e le aspirazioni della collettività, hanno osservato e deplorato ben altre lacune, ben più vaste e profonde deficienze nel sistema, nella compa– gine e nella funzione della procedura penale. · QL10stoantico e mastodontico meccanismo, che disci– plina migliaia di funzionarii di polizia, migliaia di ma– gistrati e migliaia di carcerieri, che costa all'eraTio pub– blico parecchi milioni di lire - la più odiosa delle spese improduttive-; non salva e non garantisce l'uomo onesto dai pericoli dell'accusa ingiusta; non garantisce la so– cietà dal danno e dai pericolì della delinquenza; non vale a determinare una sosta od una discesa nella " sempre in aumento criminalità nazionale ,,. Gli 827.017 reati denunciati nel 1908 rappresentano la consueta cifra, con la consueta percentuale di au • mento (circa 25 mila delitti in più nell'ultimo quin– quennio), e della cifra enorme più di 500 mila erano veri e proprii delitti. Ci sarebbe forse da provare la teoria del libet·o arbi- • trio, sospendendo per un quinquennio il Codice e le leggi penali; si avrebbero davvero molto plù di mezzo milione di delitti? Certamente le leggi attuali, alla grande, spaventosa somma di crimini e di criminali, non provvedono af– fatto: essa rimane inalterata e continua a salire con la sua percentuale fissa e quasi costante. C'è nn vizio nel sistema: ed è proprio la procedura penale-che può e deve provvedervi. Invece di studiare e disporre sempre e soltanto per il delitto commesso e per i modi di istrui?·to, g~·udicarto e punirlo - sono le tre fasi procedurali e le tre parti del Codice di pro– cedura penale - bisogna creare la funzione nobilissima e ci vile della giustizia con lo studio, le previsioni e le disposizioni p1·ima det delitto, e dopo la condanna. Un Codice che conosca e giudichi un uomo, per il delitto commesso, livellandoli tutti - ricchi e poveri, dotti ed analfabeti, vecchi, donne, fanciulli ed uomini adulti, nella pienezza della foro vita e delle loro energie - e per tutti istruendo, giudicando, carcerando; non è un Codice del secolo xx, ma una soprayvivenza di errori, di superstizioni, di pregiudizi tramontati e con– dannati nella coscienza sociale contemporanea; ma an· cora imperanti nei Codici e nella giudtizia penale. Un C?dice così fatto - e l'esperienza ne ammaestra - non riesce e non può riuscire socialmente utile e bene– fico: può aggiungere ai danni ed ai mali del delitto i danni ed i mali delle pene ed accrescere in mcdo spa– ventoso e selvaggio questo cumulo di odi, di miserie, di dolori che travagliano la convivenza sociale: ma non può nè impedir_e, nè diminuire i delitti. Nè occorre, per la grande riforma, la rivoluzione le– gislativa od il salto nel b'uio: - basta preparare lenta– mente e gradualmente lo spirito pubblico, la coscienza giudirica e morale dei magistrati e dei cittadini; basta riconoscere i principii fondamentali e coordinare ad essi, opportunamente riformandole, le disposizioni del Codice in vigore. Basta, cioè, segnare la linea diret– tiva e la meta da raggiungere. Segnando i primi passi e preparando- l'ulteriore e più ardita riforma. I principii fondamentali sono due: la giuatfaia, se vuol esser giusta, deve conoscere colui che ha com– messo un delitto, non al momento delittuoso, ma prima

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