Critica Sociale - Anno XXI - n. 22 - 16 novembre 1911

352 CRITICA SOCIALE 31 dicembre precedente, per colpire le transazioni fit- tizie, compiutesi, allo scopo di eluderla, in cedesti tre mesi. I grossi proprietarii avevano scogitato un riparo ben altrimenti ingegnoso ed audace: la costituzione di Società (se ne formarono, negli ultimi cinque mesi del 1907, ben 174, alcune costituitesi in Ringe) alle quali essi si affrettarono a tràsferire le loro proprietà, sopravalutandole in guisa, da prevenire i probabili futuri incrementi di valore. Di più, essi avrebbero alienate tali proprietà, non più in natura, ma nego- ziando le azioni. Ma la legge ha sventiate il duplice giuoco. Da un lato, essa risale a sei anni addietro (31 marzo 1905) mettendo nel nulla le ,irtificiali sopra- valutazioni e computando l'incremento sul valore ef- fettivo; dall'altro canto, essa assoggetta alla imposta i trasferimenti delle azioni, come fossero trasferimen- ti reali della proprietà. Tali misure significheranno parecchi milioni di marchi, che tentavano bravamente di sgattajolare, ricuperati all'Erario. Per dare un punto di partenza all'incremento di valore degli immobili, quando esso non risulti dal confronto con un acquisto recente, si è fissata un'e- poca-base. Se l'acquisto è anteriore al 1° gennaio 1885, per calcolare l'incremento del valore, si assume come punto di partenza il valore peritale del terreno a quella data, salvo che-il venditore attualeipossa dimo- strare che egli o i suoi antecessori lo avean pagato a un prezzo effettivamente più alto, prezzo che, in questo caso, si sostituisce al valore peritale. Per le vendite che avverranno dal 1925, in poi, il punto di partenza, per calcolare l'incremento di valore di un immobile, che da 40 anni non avesse mutato proprie- tario, sarà il suo valore peritale di 40 anni prima,' sempre salvochè il venditore dimostri di averlo acqui- stato a un prezzo maggiore. Costo dei miglioramenti permanenli. — Il costo dei miglioramenti permanenti viene aggiunto al prezzo d'acquisto: ma, se il terreno rimase immutato per pa- recchi anni, la legge consente tali riduzioni, che finisce per favorire la speculazione degli incettatori di vaste aree prossime alle -città, acquistate a prezzo poco più che agricolo, per rivenderle poi al prezzo salato dei terreni fabbricabili. Prezzo di vendila. — Dal prezzo di vendita si sot- traggono le spese di trapasso; di più,. se il venditore può dimostrare di non aver potuto ricavare neppure un reddito annuo del 3 % del costo dell'immobile e dei miglioramenti, la differenza in meno, per un periodo di 15 anni, può parimenti essere sottrattn dal prezzo di vendita. E questo un altro favore alla speculazione; in quanto si risolve in una vera esenzione dall'imposta per un quindicennio, quante volte l'incremento di va- lore non abbia superato il 3 % annuo del costo. Misura e progressione dell'imposta. — Fissati così gli elementi per il calcolo dell'incremento di valore, la legge determina l'imposta in una ragione progressiva, che va dal minimo del 10 al massimo del 30 % sulrin- cremento di valore. Così, se l'incrementi, non supera il 10% del costo e dei miglioramenti, l'imposta è del 10%; se l'incremento è fra il 10 e il 30",,, l'imposta è dell'Il %; e così di seguito aumentando di una unità la percentuale per ogni 30 % di incremento, fin che questo arriva a un massimo del 290 %. Però, se il pos- sesso dell'immobile duri da 10 anni, l'aumento della percentuale scende -da una lira a 90 centesimi; se da 20 anni, scende a centesimi 80; se da 30 anni, a 70. Un esempio chiarirà la cosa. Supponiamo che, il 3 aprile 1905, un iippezzamento di terreno incolto, di are 1.63, sia-stato acquistato per 3.939 marchi. Nel 1906 vi fu costruita una casa, e il Comune provvide a migliorie stradali, per le quali ri- scosse un contributo dal proprietario. Il 5 febbraio 1911 il terreno è venduto per marchi 35.000. Omettendo i particolari più minuti, il calcolo del- l'incremento si fa nel modo seguente: Al prezzo d'acquisto (marchi 3.939) si aggiunge: 1° il 4 % (marchi 158) per spese degli atti di tra- passo: 2° il costo della casa costruita nel 1906 (marchi 20.000); 3° il 5% di tale costo (marchi 1000) a titolo di compenso al proprietario per l'opera di direzione dei miglioramenti; 4° il contributo già pagato al Comune pei miglioramenti stradali (marchi 1000); 5° il 4 % su tale contributo, per i 4 anni trascorsi fra il 1906 e la data della vendita (marchi 160); 6° la concessione del 2 1/2 % sul valore del terreno sopra i 100 marchi per ara e per 5 anni (marchi (20); 7° altra concessione del 2% sul valore in eccesso su questa somma, per ara, e per tutto il periodo durante il quale il terreno non ebbe migliorle, periodo che, nel caso nostro, è di un - anno (inarchi 79); 8.1a concessione dell'I 1/2% su que- sta eccedenza, sui 20 mila marchi, spesa di costruzio- ne, e sui 1000 marchi, compenso direzione migliorie, dall'epoca delle migliorie stesse alla data della ven- dita, cioè per 4 anni (marchi (1496). Totale marchi 27.852, rappresentanti il costo legale complessivo del terreno, determinato secondo i cri- terii della legge imperiale. Dal prezzo di vendita — marchi 35.000 — si sottrae poi la differenza in meno, durante l'anno in cui il ter- reno rimase senza migliorie, fra il reddito effettivo e il 3 'X, (marchi 123). Il residuo — marchi 34.877 — il prezzo di vendita legale. La differenza fra questo e il costo legale (34.877 — 27.852) dà l'incremento legale di valore in marchi 7025. La proporzione di questa cifra al costo legale (7025: 27.852) risponde a una percentuale di aumento del 25,2., sulla quale la quota d'imposta è dell'il che, riferito a marchi 7.025, si concreta in marchi 772,25. E, alla fine, da quest'ultima cifra, devono sottrarsi marchi 38,65, corrispondenti all'I % dell'imposta per il quinquennio durante il quale il terreno fu in pos- sesso dell'attuale venditore. Siamo alla fine. L'imposta sarà dunque di marchi 734,10... salvi i cavilli e le liti a cui questo ginepraio di calcoli presterà l'addentellato! Un'ultima questione si presentava: come ripartire i proventi dell'imposta fra i Comuni, le Provincie e lo Stato? I Comuni sostenevano che gli incrementi di valore sono sopratutto merito loro, dovuti cioè alle strade, fognature, abbellimenti, ecc. ecc. Lo Stato contestava. A Berlino, per es., gran parte dei lavori sono opera sua. E lo Stato fini per farsi la parte del leone. Il 50 % all'Impero: il 10 % dei proventi, in ciascuno Stato, agli Stati rispettivi, come rimborso delle spese di ammini- strazione della legge: il residuo 40 % sarà lasciato ai Comuni o ad altri enti locali. E i vani Stati ne faran- no la distribuzione: onde-il pericolo di altre falcidie, che le Diete potrebbero essere tentate di fare, in fa- vore dei Distretti (Kreise) O degli Stati medesimi, e in danno dei Comuni. Onesti ultimi, in compenso, pos- sono chiedere allo Stato Sa facoltà di aggiungere sup- plementi all'imposta pur di non eccedere il 40 % loro assegnato. Le quote locali e imperiali, sommate, non debbono però superare mai il, 30 % dell'incremento di valore. Disposizioni transitorie garantiscono infine i Co- muni, fino al 1915, contro eventuali diminuzioni del reddito fin qui ottenuto dall'imposta, già da essi ap- plicata. Dal 1915 in là, la legge imperiale avrà appli- cazione intera ed uniforme in tutta la Confederazione. STICti s. GANCI, 13 AGLION I Per la riforma ferroviaria Note e proposte, precedute da una Introduzione di FILIPPO TURATI su la resistenza e collaborazione del personale nelle grandi aziende industriali di Stato. Un opuscolo di pag. 112, eenteiiimi 50 (Per dieci esemplari sconto del dieci per cento) Presso la Critica Sociale. GIUSEPPE BIGAXONTI, gerente responsabile. .29/11 1911 - Cooperativa Tipografia Operai - Via Spartaoo, o.

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