Critica Sociale - Anno XVII - n. 6 - 16 marzo 1907

CRl'PfCA ROCIAl,1" 85 Per d1u·e ragione del mio giudizio, occorre una premessa, Non entrnva nei còmpiti della Relazione il regolamento integrale del contratto di lavoro. Que– sto, come contratto individuale, deve per ora restare sotto il governo del diritto comune. Ma ciò importa che la regolamentazione delle contrattazioni collet– tive di hworo troverà una tela - se l'opera legi– slativa s'imponesse uno stesso limite - in cui dovrà necessariamente inquadrarsi, e che ad essa presterà qualcosa di pili di un semplice sfondo. Ma, se così è, se il contratto di lavoro industriale donà intendersi, come sempre, quale una prestazione di lavoro contro mercede - parrà strano che si pro– ponga cl'appel1are II contratto collettivo di lavoro " l'atto con cui un'associazione s'impegna a fornire, sotto condizioni determinate, il personale necessario all'esecuzione di cel'te opere, io cambio dell'obbligo dell'imprenditore di valersi del personale fornito dal– l'associa:done. Poichè, accentuando quest'opera di mediazione del lavoro, si configura un rapporto ch'è sostanzialmente diverso da quello cui dà vita il con– tratto di lavoro individuale. Onde l'inopportunità del titolo di siffatta convenzione, che domani troverebbe addentellati nel diritto comune non più nel contratto di lavoro, ma nelle norme sulla mediazione e sulla promessa del fatto del terzo (art. 1129 cod. civile}. li che denota come la questione del nome ne celi una di sostanza. E v'è ancora da osservare che, mantenendo l'ap• pellativo di "contratto collettivo di lavoro,, al ne– gozio giuridico con cui l'esecuzione di determinate opere è assunta da un'associazione registrata (per– sona giuridica), la qualifica di "collettivo,, non può serbare un senso se non a patto che l'associazione stipuli quale rappresentante dei suoi membri. Chè, diversamente, nell'unità della persona giuridica, sti• pulante per sè, scomparirebbe esteriormente l'ele– mento della collettività, e la ripartizione del lavoro assunto tra gli associati rientrerebbe tra gli inten,a co,·poris. La Relazione non ha sentore lli questa diversità di posizioni giuridiche, che l'associazione, quale per• sona giuridica, può assumere. Bpperù lascin. molti dubbi indecisi quando da quelle posizioni deve trarre le conseguenze. Poichè, mentre l'appellativo " con• tratto collettivo di lavoro" farebbe pensare alla so– pra precisata posizione, e quindi all'esti·aneità del– l'associazione dalle azioni nascenti dal contratto; la Jtelazione, invece, quando tratta della legittimazione attiva e passiva riguardo agli stessi effetti, concede l'azione soltanto all'associazione, arfermando che ciò discende senz'altro dalle premesse fissate circa il con– tratto collettivo-di lavoro! :Ma su tutto ciò, che denota il difetto di una. co– struziono logica dei postulati della H.olazione, non vogliamo indugiare. Ahbiamo voluto accennarvi per dimostrare che non si può legiferare senza tener conto del diritto comune, per quanto alla Relazione sembri possibile il contrario. Ciò premesso, troviamo più utile, per gli scopi di questa rapida scorsa, esaminare Ja gerarchia tra le varie figure di contratti di lavoro o relativi al la• voro, creata dalla Relazione. A. pr.rte ogni conside– razione sul contratto coJlettivo di cottimo, su cui torneremo - ricordiamo che la Relazione innalza al settimo cielo il contratto collettivo di lavoro e pone quasi al limbo il concordato di tariffa. li primo ò il contratto dell'avvenire, il secondo è il contratto di un presente di transizione, ohe rllppresenterà uno stadio sorpassato non appena l'lndustl'ia si sarà raf– forzata; il primo è la pace armata, il secondo un semplice armistizio. Tralasciando le similitudini, su cui la Relazione insiste e ohe non sono davvero fatte per dare una base sicura di costruzione all'opera legislativa, - la valutazione ch'essa fa. del rap1>orto tra il contratto collettivo di lavoro ed il concordalo di tariffa è contrnl'ia ai dati dell'esperienza economica univer– sale, alla realtà. giuridica, alla. genesi dei due feno– meni ccl al loro probabile sviluppo. lo non voglio dire che il concorchito di tariffa rappresenti In forma ultima degli assetti pacifici dei conflitti trn capitale e lavoro, ma escludo che !"evo– luzione economic11. dell'industri i, possa condurre a ,•eder sostituito il primo dal contratto collettivo di lavoro. Già, perchè dove i prodromi di una sostitu– zione si possono cogliere, al concordato di tariffa va subentrando il regolamento legislativo delle condi· zioni di lavoro. E poi, per la ragiono più decisiva, che l'origine del concordato va trovata nelle defi– cienze elci contratto collettivo di IM·oro. Invero, allorquando l'associazione delle forze dei prenditori di lavoro cominciò nd entrnrc in azione in un dato mercato di lavorn per rnlfor:rnre la posi– ziono, giuridicamente eguale mn economicamente non equilibrata, del singolo lavorntorc in confronto al datore di lavoro, - la prima forma. di contrat– tazione, cui si dà vita orn ne offra l"occasione la necessità di disciplinare i contratti di uno. pluralità di operai, è il contratto collettivo di lavoro. Il gru1>po offre o rifiuta l'opera sua in blocco, e mediante la coalizione preme sulla statuizione delle condizioni di lavoro, che vengono stipulate in termini più fa– vorevoli di quanto non potrebbe farlo il lavoratore isolato cli fronte all'imprenditore. Ln stipulazione avviene qui contemporaneamente. ].fn 1 salvo che non intervengano particolari statuizioni, l'elemento della collettività stipulante non sopravvive giuridicamente all'atto della. stipulazione. Resta soltanto come vei– colo della solidarietà economica e di puro fatto, che sarà creata, tra i membri di una stessa fabbrica o di uno stesso opificio, dall'ordinamento tecnico uni– forme dell'industria. Un tal contratto, naturalmente, non ha alcun valore per queJli che non l'hanno stipulato e nep– pure per i contraenti stessi noi riguardo dei futuri contratti cli lavoro. Dimodochè lo condizioni di la.• voro accolte 11elcontratto collctth,o non impegnano nò l'imprenditore di fronte al personale nuovo <li cui avesse hisogno dopo la. sun. stipulazione, nè i contraenti attuali operai che, ad esempio, licenziati o congedatisi, volessero in seguito rientrare nelle fabbriche o nelle imprese in cui lavoravano. Per provvedere appunto a queste deficienze e so• pratutto per introdurre una fissazione uniforme delle condizioni di lavoro, sorge il concordato di tariffa, che regola preventivamente taluna o tutte le pre– stazioni dei futuri contratti individuali di lavoro di quelli che lo stipulano; che - a differenza del con– tratto collettivo di lavoro - può essere concluso dn tutti gli o.ppsu·tenenti a un'industl'in. o ad un me– stiere; e che importa normalmente l'estensione dei suoi effetti nd una cerchia maggiore degli stipulanti attuali, ed una durata maggiore di quella. dei con- tratti individuali di lavoro. · I pericoli della concorrenza sono per tal modo largamente evitati ed evitati per impegni giuridici. Non così pub dirsi nel caso del contratto collettivo di la\'oro, io cui si corre rischio di veder svanire ad ogni istante, per lo ragioni suddette, i benefizì conqui– stati. S 1 aggiunga che il contratto collettivo di lavoro, segna l:i retribuzione e la qua.ntitìt ciel lavoro da prestare riyiilamenfe: mercedi ed orarì debbono re– stare per tutta la durata del contrntto quelli che sono. [nvece i concordati spesso non segnano che dei minimi, ed hanno quindi un'adattabilità ed una ionovabilità conformi alle condizioni individuali o concrete da regolare. In questi termini s'intende come si debba asse– gnare la preminenza al concordato di tariffa sul con•

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