Critica Sociale - Anno XVII - n. 4 - 16 febbraio 1907
52 CRITICA SOCIALE Quale più chiara confessione - e ad opera del legi- I statore medesimo - delFimmoralità della legge? Il Ferri, invero (per limitarci al caso più noto), potè bene ec– cedere ed errare - e noi lo rilevammo francamente fin da principio - sia nel persooalizzare 1 sia nel formulare certe accuse, ma chi può equiparare le sue pubbli– cazioni ad un reato comune, o disconoscere l'utilità pubblica che, sia pure indirettamente, ne provenne e di cui Pinchiesta sulla mariua fll testimonianza? Oud'é che l'esecuzione della condanna contro di lui ooo è voluta nè dagli amici suoi, nè dagli stessi suoi nemici, che teme– rebbero di erigergli con essa un troppo lusinghiero pie– destallo, nè, in genere, dagli amici dell'equità: e, in– tanto, questa sua immunità ne trae dietro, di necessità, altre congeneri, che potrebbero essere non tutte ugual– mente giustificate: mentre poi, la stessa norma non si applica (indipendentemente dalle peculiari ragioni su cui basa la prerogativa parlamentare) per quanti non si trovano ad essere deputati e senatori, anche se le ragioni morali e politiche che dovrebbero francheg– giarli siano analoghe o superiori quelle che assistono il Ferri: e il principio statutario della " legge uguale per tot.ti n ne va miseramente travolto. Da una cosi vergognosa e contraddittoria. situazione non si esce se non con uua riforma razionale del la legge. '1 1 ale riforma imporrebbe subito - per le sentenze in corso o in attesa di esecuzione, le quali, da un som– mario esame, apparissero tali che avrebbero potuto es– sere dive1·se e più miti se la riforma fosse già eshitita quando vennero pronunzia.te - imporrebbe, dicevall)0 1 un indulto, non già determinato da ragioni di clemenza o di meschina opportunità, ma ottenuto per la via regia del diritto. E sarebbe, oltrechè il trionfo del buon senso, uoa vera "liberazione " per lo stesso Parlamento. Preoccupati dall'assieme di questi mntivi pregammo il nostro carissimo amico Adolfo Zerboglio - tecnico valoroso quanto coscienzioso in queste materie - di studiare un disegno di riforma: ed egli 1 ecco, ce lo munda formulato nel breve articolo che segue. A noi sembra che lo Zerboglio sia magnificamente riuscito allo scopo che ci siamo proposti. Egli sfoggi ai due maggiori ed opposti pericoli che stavano in ag– guato sulla sua via: la troppa e la non sufficiente sem• plicità. Una riforma spiccia. spiccia, che si limitasse - come qualcuno suggeriva - a ridurre il minimo della pena, sarebbe apparsa. una riforma senz'anima e avrebbe fatto troppo larga parte alFarbitrio del magistrato. Una ri– forma1 per converso, che avesse voluto preoccuparsi di tutti i casi contingibili, contenere le più sottili db;tin– ziooi sulla qualità dei moventi del diffamatore, ecc. ecc., incorrerebbe nell'errore di voler troppo prevedere, di voler costringere in formule precise e distinte ciò che in pratica non può essere che l'oggetto di un apprez– zamento complessivo, di voler insomma. sostituire la legge alla giurisprudenza, e avrebbe prestato il fianco a. tante obiezioni e discussioni, che assai probabilmente o la manderebbero a picco o la rinvierebbero alle calende greche. Particolarmente indovinata e geniale - e appartiene tutta allo Zerboglio - ci sembra la.trovata per la quale, nei casi or1inart, il diritto ad esperire la prova del fatto diffamatorio è subordinato alla previa dimostra– zione, data. dal querelato, di aver agito per un fine di pul>blico interesse. Questa dimostrazione, evidentemente, potrà darsi anche per presunzioni, derivanti dalla. qna• lità delle persone, dalla natura della materia in discus- sione, dal momento e dall'ambiente (poniamo, eletto– rale) in cui avvennero le propalazioni i e la conce~sione cli talfj diritto di prova - sulla quale ha modo di in– fluire poderosamente la pubblica opinione - risponde alta intuitiva. neces;,1ità sociale di distinguere due specie di diffamazione, che, se iu qualche caso possono coesi– stere o apparire difficilmente discriminabili, in moltissimi allri sono nettissimameute differenziata: la diffamazione immonde, pettegola, esosa, criminule, e quella che rap– prei,enh. un atto di coraggio, una campagna per la mo• ralità. e che può, colle risultanze processuali, invertire le parti fra querelante e querelato, facendo del primo il vero imputato e il vero colpevole, perseguito da una. specie di azione popolare, per mezzo del processo ,.;he egli stesso ha incautamente provocato. Ad ogni modo, noi pubblichiamo il progetto del no– stro amico - mentre stiamo per presentarlo con lui al Parlamento - per sottoporlo al vaglio della discns– sione, onde potrebbe uscire emendato e migliorato in qualche sua parte (1). ( l. Nella lotta per la vita, la. diffamazione è, in con· fronto della società, tanto un'arme di difesa. quanto di offesa. Ciò non si verifica. soltanto per questo reato; ma per esso l'affermazione è meno contestabile, piìl ge– nerale e più evidente. Chi attribuisce ad un uomo dabbene un atto diso• uornnte, mette il diffamato in una terribile situazione di infel'iorità. e, da simile delitto, tutti i consocia.ti si sentono colpiti, acquistando il diritto di reagire e di porre il ditfa.matore nel1 1 impossibilità di nuocere o nella. condizione di rica,•are, dalla sua perfidia, più male che bene. Chi 1 invece, denunzia un 1 azione ignobile, effettiva• mente consumata, rende un grnnde servigio ai con– sociati, ponendo il diffttm11.tofuori della società, iso• landolo per modo ch'egli non possa più danneggiare i suoi simili, vincerli nella battaglitt. per l'esistenza, opprimerli, sfruttarli. 'l'uttociò è intuitivo; e pure la legge non ha, in realtà, indirizzato tutti i suoi sforzi ad attuare questa rndimentale giustizia: che i diffamatori onesti ed utili non sieno perseguitati, e che lo sieno, invece, rigo– rosamente, i ribaldi, pericolosi al consorzio umano. Non solo ho letto, ma ho studiato, per duplice ra– gione professionale, di docente e di avvocato, le cen– tinaia, anzi le migliaia di pagine che si sono scritte sulla diffamazione, sull'elemento intenzionale e sui motivi del diffamatore, sulla prova della verità, da concedersi o no, ed ho seguito le oscillazioni della giurisprudenza, riverbero di differenti condizioni po· litiche, di incertezze dottrìoali. di strane paure pre– concette; ma, oggi, non dovrebbe essere assoluta– mente difficile, volendo, risolvere il problema con– forme ad una rettitudine intuitiva, conforme ad un bisogno, in fondo, già. chiaro nella coscienza di tutti. Non si eviterà og~i scoglio, non si farà una legge perfetta; ma una legge che più si approssimi alla soluzione esatta, oh, peri!hè, se la si vuole, non lo si può fare? Non sono un semplicista e non credo che basti il buon senso per definire certe questioni ; tutt'altro: ho vivo, assai vivo, talvolta troppo vivo, il concetto della complessità delle cose, in apparenza, meno iu– t.ricate; ritengo, tuttavia, che ora il reato di diffama– zione si possa davvero disciplinare in coerenza al (') Ment.re andiamo in macchina, npprendiamo con piacere che anche l'on. Ludo,..ico 1''uloi pensò a 1>reseutare un disegno di leggo 11ullo11tessoMgomento. Cosi, dl\l concorso delle forze, si aumenti\ la probabiliti\ del risultRto.
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