Critica Sociale - Anno XII - n. 2 - 16 gennaio 1902
CRITICA SOCIALE 31 1° Lo associazioni di padroni o le assoeiazioni di oporni, rogolRrmonto inscriUe nel Registro do! Commercio o i cui Sta· tuti furono apprOYati dal Consiglio di Stato. Tnlo approvazione sarà coneossz1,a condiziono: a.) che taJi Statuti nulla contengano di contrario allo leggi, o seg-na.tamento alla libertà. del hworo; b) che possano ossero in ogni tempo l'ifprmati, su do– manda della maggioranza; e) che tutti i membri dolio. profossiono nbbiano diritto di far parte dell'associazione o cho il Comitato sia eletto dai membri dell'associazione, a maggioranza. 2° In mancnnza di associazioni, i padroni o operai <lolfa professione regolarmente stabiliti a Ginevra dR.oltre tre mosi Accordo degli interessati. A,-f. .J. - Por potere Vllliclrunonto stabilire tali tariffo o con dizioni in ·ogni corpo di mestiere, lo associazioni di padroni o le associazioni di operai convocano, con manifosti affissi tro giorni primo, lo riunioni plenarie delle loro rispetti"e asso– ciazioni. In maucnnzn di anociiuiono padronale od 01>erain 1 il Con• siglio di Stato, 'Su domanda scritta dnl quinto degli o1cttori probiviroli dello. profossione, inscritti 1101 prospetto oparni o padroni, convocherà le riunioni plenario dogli intorossati. Questo assombloo nomineranno, da una pnrto o dall'oltra o t\ schodn segreto, rappresentanti in numoro eguale, e cioò sotto Jladroni o sotto 01>orai,saho intesa. su 1111 numero inferiore. Non potrnnno essere olotti delegati so non coloro che, prima. dalla nomina, abbiano laYorato neUa 1>rofossiene durante al• mono 18 mesi, in uno o piì1 periodi, noi Cantone di Ginona• Essi saranno scelti fra i cittadini s,•izzori e, solo in difetto di un numero sufficionto di questi, fra gli stranieri. Se esistono parecchio associazioni similari rogolnrmonte co stituito a, norma dell'Art. 3 della prosonto logge, t\nanno di• ritto di designare ciAscuna un numero di dologati proporzio nale a quoUo doi loro mombri. Lo stato nominativo sia dello associozioni, sin, in difetto ~li queste, dei padroni od operai doUa profoasionc 1 sarà provia monto fissato dalla Commissiono conti-alo dei Probh•iri 1 alla quale incomberò. parimenti di stabilire o,•entunlmonlo la pro– porzione dei delegati. A,·t. 5. - Lo decisioni dei rapprosontanti così eletti debbono essere preso nlla maggioranza. dei tre quarti dei membri dele· gati o saranno consegnato in un ,•orbalo in quatt1·0 esemplari firmati d~gli accot.tanti; un esemplare resterà in numo dei de– legati 1mdroni, un altro in mano dei delegati oporni; gli altri duo saranno depositati, l'uno allo, Cancelleria dei 'l'ribunali dei ProbiYiri o l'nlfro al Di1nu·timento <lei commo1·cio o doUa industria, o saranno 1}0stia disposizione dogli interessati che volessero consultnrli. .,,J,-t. 6. - Lo tariffo o condizioni così stabilito rostornnno in \'igoro per la duraf.a in osso stipuhlta, mo. che non potl'à oc· cedere 1111 quinquennio, o la cui scadenza do\'J'Ì\ essere fissatn pot· lo fino di un nuno ci\·ilo. Esso si riuuovor1·anno tacitamento <li nnno in anno so 11011 furono donuncinto da mm ))arto o dall'altrn un anno almeno prima della scadenza del termino. TuttfwiA, morcò intesa ami• chovolo fra i delegali OflOrftio padroni, IAdnrota tlolhi tariffo <' il termino per la denuncio. potrnnno Cl!scro inferiori a un unno. Art. 7. - L'ilntic1i turi/1'11 oonti11uorì1 inl ossoro :1p1llic11bile fino rtll'nttunziono d'una nuom. Tentativo di conciliazione. .Jrt. 8. - Jn difetto di UéC0i-do fra gli intorOSimti, 1111 toulu· ti,·o tli concilini.iono tlovrìi e~sorc provocato, su richic;;la ili uua 1111rto doll'altrn, da,·anti al Consiglio di St11to, cho potr1t al· l'uopo dolcgnro 11110 o pii, doi suoi rnombri. o) i nomi, qualità. o domicilio doi raJ>prosAntanti lo duo J>llrtÌ j b) l'oggetto della contesa. A,·t. 10. - Il delegato o i delegati del Consiglio di Stato convochornnno i delegati doi padroni o dogli operai o procit· roranno di ottenere la. maggioranza prevista all'art. 5. So non vi rioscono, constateranno la non-eonciliaziono in un verbale, un osenq>laro do! quale sal"Ì\rimosso d'ufficio a!Ja Commissiono centralo dai llrobiYil·i. Art. 11. - Quando sorga un confitto in un corpo di mostiori i cui membri non siano riuniii in nssocinzione, il Consiglio di Stato cou\·ochorì~ gli intoros::111ti, che eloggornnno dei delegati a normn dell'art. 4. At·l. 12. - So mm dello 1rnrti ricus,i di scegliere i propri delegati o so sorgo uno difficoltà circa h\ loro scelta o IU; lol'O ripnrliziono fra le associazioni similari, il dolegato o i dolognti dol Consiglio ùi Stato constatornnno la non-eonciliaziono o procederanno come nll'llrt. IO. Arbitrato. Art. 13. - LR Commissiona centralo dei Probi,·iri donù l'iunirsi entro i fil.li giorni da cho rico,,otta il verbale di non conciliazione, o convocherò. n sua voltn i dologati che devouo esserlo aggiunti. So J'unR. delle pnrti ric1ua ancora cli sceglioro i propl'i dolo• goti, o se la difficoltà circa la loro scelfo. non potò ossero ri– solta, la Commissiono centralo dei Probiviri li nominerà di ufficio. Alla riunione convoMta, i membri presenti statuiran110 a maggioranzn. o a. scheda eogrota. sullo proteso dello parti. So l'uno o· !'nitro dei membri della Commissiono centralo dei Probiviri appartiene allil professione in conflitto, gli altri membri della Commissiono si aggilmge1·anno d'ufficio i1 nu· moro nOC3Ssario cli giudici Probiviri, che sceglieranno fra quelli del medesimo gruppo (padrone o operaio secondo la qualitò. del membro da surrognro). 1l presidente della. Commissiono centralo dei Pi-obi,•iri o il scgrot.uio adempiranno o.Ilo funzioni rispetth·o. A1·t. 14. - I dotti arbitri non potrnnno tuttavia dooretaro IA. messa in vigore di una. tnl'ifl'a, in una profossioue cho no sia sfornita, sa non dopo un termino minimo di 6 mesi dalla loro decisione, snlvo che lo 1>artidi comuno nccordo non ac-– coHino un termino più breye. Jn difotto di convenziono spocialo, lti consuotudino così do– tormiruita son·irù. di bnso allo giul'isdizioni competenti por opprezzaro i casi speciali loro sottomos3i. Ogni arbitro ha. diritto ai gettoni di presenza dei Tribunoli dei ProbiYiri o sarò. passibile, in caso di assenza non giustifi– cata, cl'un'ammonda di 50 franchi pronunciala dalla Commia• siouo centrole dei ProbiYiri . Altri reclami e conflitti. Art. 15. -·· l•'in.cltèd11m una tariffa in vi{Jore,11ess111u, ;,;o, spe11JJioiie !}t1terale del ko;o1·0 1)0trù essere decretate, 11èdai vadro1ti, 11è dagli operai, a fine cli modifìccu·eeletta tariflct. .Jh·t. 16. - So vi ò luogo a domnndaro una modificaziouo o un complcmonto a mut tariffa in \·igoro, in occasiono di un modo di produzione non ftncora esistente, 1ft procodurn. sarà In medesima che p3r 11claboraziono d'una tariffo complotn. A 1·t. 17. - Qu1t11dosorg0:JSO'ro,fm 1>1ulronie o poni i, nitri reclami o conflitti che possano produno una SOSJlOnsiono go– ncrale o parziale del lavoro, o una mossa all'indice, ecc., donà. ugualmente applicarsi·la proccdurn prevista agli ftrt. 3 a 14 inch1siYnmouto dolln prcsouto logg-c. Disposizioni penali. .lrf. IX. Ogui app~llo tl uuu 1:101:1pousio110 parzinlo o ;:o· A,·1. Y. - Ln rii·hi11t-,tu d••vrÌ1 111i1-1on, falfa iu for1ua :,cl'ii.t.n ç I uernlo del laYOl'O, in violflziono d'mut tariffa osistonte o ht contonero: contranonzionc allo disposizioni dclii\ presente legge, san\ ,no t11àrco
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy