la critica politica - anno III - n. 7 - 25 luglio 1923

• • ·LO STATUTO PIEMONTESED'EL 1848 GIUDICATO DAI CONTEMPORANEI 313 '· POSCRITTO. - Non avendo spedito la lettera che precede a cagione delle molte occupazioni avute, sono in tempo di aggiungere altri cenni sullo Statuto, che ci ha ultimamente regalato il nostro Re. Quel perpetua ed irrevocabile c·ome aggfunto allo Statuto e Legge fonda- .mentale, la fa a pugni COLL~ RAGIONE DEI TEMPI che ha motivato la Costituzione, perchè se ora si è dovuto confermare ai medesimi il modo di essere -del Governo, NON SI VEDE PERCHÈ NON SI DOVRÀ FARLO per un lasso più o meno lungo. In quanto alla tolleranza dei culti non occorre che io mi ripeta. Osservo •nell'art. 2 una E disgiuntiva fra il Monarchico ed il Rappresentativo. Mi pare che lasci troppa latitudine quel: tosto che l'interesse e la sicu- . .rezza dello Stato il permettano, di cui all'art. 5; l'espediente delle sedute $egrete potrebbe supplirvi. L'art. 8 che non esclude la possibilità di graziare i Ministri è troppo lato. Sembra che il termine di 4 mesi per la convocazione di una nuova Camera come all'art. 9, si presti assai bene agli intrighi di cui può essere · .capace un potere che nomina a tutti gli impieghi dello Stato. Se le Camere voglionsi aver siccome l'espressione della opinione dello Stato, È GIÀ MOLTO ·CHE SI POSSANO SCIOGLIERE. La disposizione dell'art. 12 non esclude il caso che il Principe più prossimo sia un imbecille; siccome quella dell'art. 14 non ha previsto che gli interessi di una vedova Regina, quasi necessariamente forestiera di nascita, possono trovarsi in opposizione collo Stato; la storia non manca d'esempi -di donne intrigantissime, e ne abbiamo ancora sott'occhio. L'art. 16 parla di fisica impossibilità; e la morale? L'art. 21 può avere per conseguenza un peso insopportabile allo Stato. Le .-discussioni per le dotazioni che ebbero luogo in Francia per gli scorsi anni .non sarebbero consultate senza frutto. La non limitazione del numero dei Senatori si è già notato che potrebbe recare degli inconvènienti ; bisognerà senza dubbio li11iitare le nomine degli .Ecclesias tici. Il secondo alinea dell'art. 41 sembrerà meno ragionato quando si rifletta -che se il popolo non può imporre un mandato può essere costretto quando che sia a far .da sè, perchè i casi di evidente prevaricazione da parte del ,potere esecutivo più o meno coperto col manto ministeriale, ,non sono rari .fra gli annali degli Stati costituzionali. Per l'art. 42 non occorre che ritor- . nare a quanto si è detto sul relativo delle altre Costituzioni. L'art. 50 importa necessariamente che i Deputati siano ricchi; ciò esclude Je capacità non sempre favorite dalla fortuna, e mostra chiaro che la legge eléttorale sarà una mistificazione di più. Per lo meno ci vuole breve durata ~el i:nandato e pubblicità costante nei voti. Per la segretezza delle delibet"azioni ho già detto abbastanza. È possibile il caso che uno non maggiore di età sia in bisogno di fare .petizioni alla Camera; l'art. 57 suppone che chi ha più bisogno d'invocare ·1a Giustizia lo debba meno. · L'intenzione che ha dettato il secondo alinea dell'art. 63 è troppo palese: ..si vuol coprire il Deputato che ama tenere il piede in due scarpe. L'art. 78 trasforma lo Stato in un Conservatore di Museo, e lo priva di 41na risorsa non indifferente. iblioteca ·Gino Bianco .. \

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