Filippo Turati - Il delitto e la questione sociale

- 52 - ' Tale la via regia, la via sicura. Il signor Lelorrain piglia l'argomento proprio dalla parte opposta. Di qui tutta la manchevolezza e, diciamo anche, la confusione del suo trattato. Di determinare scientificamente il criterio della responsabilità, egli neppure si cura. C' è un paragrafo nel codice francese che esclude la criminosità quando il prevenuto era in istato di demenza nel momento dell' azione. Tale paragrafo basta al Lelorrain, e diventa la pietra angolare della sua trathzione. lnve::e di cercare in base a criterii scientifici se una data condizione psichica, per esempio la monomania, il lucido intervallo, l'isteria, la passione e simili, sopprima o scemi la responsabilità dell'agente, ~gli si limita a investigare se le dette condizioni possano farsi entrare nel disposto dell'art. 64: se possano cioè assimilarsi allo stato di demenza o di follia. Così egli riduce a una meschina disquisizione di ermeneutica _curialesca ciò che, per gli intenti segnalati nella prefazione e pel modo come è svolta la parte psichiatrica, doveva essere una vera trattazione scientifica; non de legelata, ma de legeferenda. . Evidentemente,. il signor Lelorrain è imbevuto di quel rispetto superstizioso p_erla parola dei codici, che fa un vangelo di tutti gli spropositi codificati 'dall'ignoranza degli avi. Mi se è appuntq la legge, la iegge scritta, che oggi si rimette in questione I . Notate che la parola demenza o follia, - come traduce il Lelorrain - questa parola che è per lui il criterio unico e la condizione neB blioteca Gino B,anco ..

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