La Terra vista dalla Luna - anno I - n. 3 - aprile-maggio 1995

Bi In Italia, tuttavia, l'improvviso aumento realizzatosi nel tasso di carcerazione non è soltanto il riflesso della tendenza :registra.ta u·n po' ovunque: ha avuto una sua specificità nei mutamenti sia sul piano normativo sia sul piano della cultura sociale. · U il ulteriore confronto· del dato numerico va fattòcon i mutamenti della composizione della popolazione detenuta avvenuti a seguito di due processi: quello aperto dalla legislazione sulla cl.roga del 1990 e quello aperto dal mancato inserimento sociale dell'alto numero di immigrati-. Sono processi che· sono stati · sempre. più declinati con il linguaggio della punizione. Problemi sociali, restituiti come resf onsabilità individuali, che hanno connotato i carcere sempre più come strumento per la politica di gestione del territorio. La quota dei detenuti tossicodipendenti .si aggira, infatti, attorno a un . terzo della popolazione complessiva. Quella degli stranierì è, come dato assoluto, ovviamente molto inferiore, costituendo questi ulti.ITI:ui n soggetto '~nuovo" di appartenenza relativamente recente al mondo. recluso; ma, se si prende corrie riferimento l'ultimo semestre, la percentuale di stranieri entrati in carcere è attorno al venti per cento.· Complessivamente nell'ultimo· semestre sono entrati in carcere circa ventiseimila soggetti "deboli" _,_più della metà del totale. Infine, occoi:"refare due ulteriori confronti del dato numerico assoluto: quello con il numero di persone in custodia cautelare e quello con il numero di persone ammesse a una delle varie misure alternative che la legge prevede. Il primo ci dice che circa quattordicimila detenuti attendono ancora il giudizio di primo grado e che, complessivamente, quasi la metà del totale non ha avuto una sentenza definitiva. È un problema non soltanto grave per gli aspetti . connessi alla legittirriità della· privazione di libertà ad un individuo che la Costituzione stabilisce essere "innocente", ma anche perché, paradossalmente, questa garanzia costituzionale si ribalta negativamente nella vita quotidiana del recluso: poiché "innocente", I).On può essere "oggetto di trattamentò" e, quindi, non ha accesso ad alcuno dei benefici previsti dalla legge. Una vasta parte della popolazione detenuta è così soltanto custodita, parcheggiata nelle patrie galere. · · Il secondo confronto - quello con il nume- . ro dei soggetti ammessi a misure alternative, circa dodicimila in totale - è più difficile: andrebbe fatto regione per regione; tale è la disomogeneità nell'applicazione delle norme, quasi si sia andata determinando una sorta di "localizzazione" della giurisprudenza dei tribunali di sorveglianza. Come è possibile che la percentuale-di domande accolte per una: stessa misura alternativa - l'affidamento in prova al servizio sociale - in uno s_tessoanno vari dal cinque per cento a quasi il sessanta per cento, a seconda della regione considerata? Certamente BUONI ÉCA7T!VI 10Bianco esiste una necessità di chia_rimento dal punto di vista normativo. Ma esiste soprattutto la necessità di. costruire una cultura comune, che coinvolga operatori e.magistrati di sorveglianza e che ripara dalle ipotesi su cui tali misure sono state previste e normativamente disegnate .. Emerge la necessità di ricostruire un percorsò ·culturale che si è andato annebbiando, se non perdendo. Quale pena I numeri, quindi, ci aiutano per un buon tratto nel percorso di comprensione del nostro sistema delle pene, ma è ineludibile la necessità di tornare a&li inte_rrogativi fondanti del sistema; anche di un sistema come quello attuale che non _s~mbrain grado di dare a questi interrogativi risposte univoche. . . · "Perché punire" è la domanda centrale: a q~ale fine deve èssere rivolto l'intervento punitivo dello stato? E, conseguentemente, "come punire"? . Sul ~ignificato ~ella pena s1 sonò stoncamente confrontate posizioni e concezioni diverse: tutte _ruotano proprio attorno alla risposta , che è possibile dare a· questa domanda centrale: ne discendono, infatti, modi' diversi di valutare la possibilità punitiva dello Stato e, conseguentemente, modalità diverse di definire l_epene e la loro esecuzione. . Ovviamente, una . prima distinzione va fatta tra posizioni "giustificazioriiste", che. ritengono legittimo e doveroso l'intervento punitivo dello Stato, e posizioni opposte, dette "abolizioniste", che ·non lo ritengono mai tale. Ma, pur riconoscendo allo Stato il diritto-dovere di punire, la giusti- . ficazione può dis~end-ere da prinçipi •diversi. La pena può essere sostanzialmente giustificata dalla necessità di reintegrare con una violenza opposta al delitto, il diritto violato. Può essere invece .giustificata da un fine generale - .impedire maggiore danno - riconoscendola comunque come un male, seppur necessario. · · La prima posizione assegna alla pena un valoré "retributivo", di· punizione eticamente richiesta, senza· particolare attenzione. al reinserimento del soggetto, alla possibilità di riannodare i suoi legami con la società ..La seconda, un·valore di "utilità", avendo comunque come obiettivo la riduzione del danno che la commissione del reato ha prodotto. La prima appartiene in larga misura ~ almeno nella sua esplicita affermazione - al passato degli ordì- .namenti penali, la seconda. è dichiaratamente accolta dagli ordinamenti degli stati liberali.: Tuttavia, la visione utilitaristica della pena · può avere due termini di riferimento: assicurare la massima "utilità" possibile alla maggioranza dei non devianti; assicurare la minima sofferenza necessaria alla minoranza dei dev1~nti. Il fine extra-penale che giustifica l'intervento punitivo può. essere o quello della massima tutela della collettività esterna - che, sulla scia di coinvol_gimenti emoti~i e campa-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==