La Fiera Letteraria - anno XVI - n. 40 - 8 ottobre 1961

Domenica 8 ottobre 1961 L~ FTfRA LETTERA~TA lL CONGRESSO Dl FlRENZE DELL' ASSOClATlON LlTTERAlRE ET ARTLSTJQUE JNTERNATlONALE La tutela morale ed conomica delle creazioni letterarie eartistiche Prolungamento della durata del diritto d'autore * i1eln::imw cli tl1\'l'01\'JO {'IA,lll~l D I TUTTE le limitazioni che l'ordina– mento li:turidico pone al diritto d'au– tore, la più impanante e quella della durata. Le opere ddl'ingcgno sono general– mente tutdalc durante tulta la \1t.\ dd· 1·autorc e per un determinato pcrioao dopo la :.ua morte, oppure per un periodo di ti.:mpo chi.! decorre da11a data di prim.t pubolica21onc ddl'opc,a. Come st giust1hca qur.::sta hmitaz.1onc chc sembra mcumpatibilc con la natura del di– nllo d'autore e con qual!,ia:.i sua cla:.:.1- ticazionc nel quadro sbtcma11co dcgh altri dir1t11 pri,ati? Sia che :.1 t.:0ns1dc1·i il dirillo d'autore un diritto della pe1~onahta, che sorge dall;\ creaz1onc intellettuale, oppure un dmtto patrimoniale, quale particolare c::,prc::,!)1onc del dinllo di propricu, ::,ia che lo ::,i con– lieuri, come C:: nella lcgi::,lazionc italiana, un di1i1to duplice, dbtmgucndo 1I diritto morale da quello di utihz-L.az1oneeconomica, in nc::,::,unca::,o ::,i 1-av,•ba il fondamento lo– ~1co e nalutalc del limite di durata. Ancora meno :,i giu::,tilica la dillormita dei termini, nei di\·cr::,1 ordinamenti. d11lormita che non giova a1 rapporti cconormci e giuridici, che diventano :,cmprc più !)errati :,ul piano in– tcrna1.ionale in questo ::,peciale ramo delle all1\ità. umane, :.trettamentc connesso con le nuo\e tecniche di riproduzione e di dif– fusione. con l'innalzar:.1 dd generale livello di , ita e con la sempre maggiore disponi– bilita di tempo libe1·0 che l'a\ venire ::.embra promettere. ì\on è nemmeno pacifico, in dottnna, se le normc rclathc alla durata :.iano da con– h5:ur.m,1 nonne rcslritti,e dei diritti patri– momali d autorc, indipendentemente dalla po::.11.1oncgiuridica dell'autore, come :,ogget– to origina1·io del dirillo, e dal quale le opere non :.ono separabili in relazione alle lacoltà personali e, in particolar modo, al dirillo di paternità, oppun: siano da conlì– gurar::.i norme qualilkatrici dcll'esclu::.h a che ::.tabiliscono i Jimili nel tempo della sit:noria erga 1.mmes ::.ull;.1cosa qualificata, come opcr;.1 dcll'ingc~no, co:i.tituendo, 1\ termine di duratr1, una condizione gmridica della co::.a ::.tessa, scpar.tta dalla persona dell'autore. Ma la questione di fondo, al di là delle nom1e di diritto positivo e di ogni consi– derazione pratica, è questa: la limitazione della durata è un requi:,ito naturale e spe– cifico della tutelabilità delle opae delrin– gegno? E' noto che non tutti i diritti personali si estinguono con la morte del soggetto cd è stato, d'altra parie, sostenuto che la pre– determinazione della durata di un dato rapporto giuridico non può alterare il 1ipo del rapporto stesso. Anche per lo stesso diritto di proprietà, l'ampiezza di esso si riferisce al suo contenuto non alla sua du– rata, tanto è ,·ero che esiste il diritto di proprietà su una cosa materiale, che per sua natura abbia una durata temporanea (come e:: di alcuni beni mobili cd anche im– mobili, nonchè dei frutti naturali, come i prodotti agricoli, che possono costituire un bene immobile, seguendo il rcgim•e della cosa da cui provengono, finchè non ne sono separati). Non è improbabile che i termini di du– rata, introdo11i nei vati ordinamenti, ab~ biano un'origine storica che si ricollega agli antichi sistemi dei privilegi liti'rari e. successh•amcnte, alle formalità di deposito e di registrazione, che sono state quasi ovunque soppresse. Anche l'introduzione del diritto morale in talune legislazioni interne e nella slessa Comenzione di Berna, a parte la sua dcno· minazione pleonastica (ogni dirillo essendo morale o almeno d0\ 1 rebbe essere tale) è staia determinata essenzialmente dalla in– sufficienza dei termini di durala. Il dirillo morale ha creato una netta separazione tra opere dell'ingegno, protette dal dirit10 di autore. e altre creazioni intelle1tuali (sco– perte scientifiche. invenzioni industriali). e sostanzialmente tende a garantire una tu– tela senza limite di tempo dei diritti per– sonali dell'autore. Ma l'esperienza ha di– mostrato che quando l'opera diventa di pubblico dominio, questa tutela è sol1.anto immaginaria. Non si offende. forse, il di– ritto di paternità, almeno per le opere più note, ma si offende, impunemente e sen7a scrupoli, il diritto di integrità, con muti– lazioni. manomissioni e deformazioni. che non solo recano pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore, ma costituiscono un gra,e attentato al patrimonio culturale comune. Il diritto d' a11 tor e e l'increniento della produzione letteraria S E NON \'i è un fondamento razionale del limite di durata, ,•i sono argomen– tazioni e consideraZJoni di ordine pra11co che gmstilicano !_acessazione di quelle fa~ colla escluSl\'e nscn•ate all'autore, quando e ::.oompar::.a ogni t_raccia della sua volonta connes:,a con la utihzza.t1om: delle _:.ueopere. L'araomcntat1one pnn<;1pale che nene gene– ralmente addo11a e l'mtercs.:.e della collet~ tintà - dopo un detc1mmato penodo d1 e::.clusi\•a - alla libera circolaz1onc delle opere, per elc,•are il li,ello mtdleuuale ?ellr.: masse, sebbene ncs!)uno abbia anc~ra dimo– strato che il dintto d'autore co::.lltu1sca un ostacolo alla_ diflusione della cullur~. L'al– tra argomentazione è che 111 quab,ta::,i _opera delringegno si riscontrano elcme~t, d.1 pre– cedenti opere e i !rutti del patnmomo co~ mune della ci,•iltà che si e !armato nei secoli, per cui .non ::.arebbc gmsto. a_ccor– dare un prinleg10 esclu::.I\O a_ ch1 s1 e a\– ,also anche delle opere altrui. _Ma e_ stato aiustamcnt~ o:,:.c~:n_o ~he altn bem. ~o– nomici, SU) _quah s1 ncono!:tce ~m _d~ntto di durala lihmuata a Ia,·ore dcli mdl\'tduo, sono ugualmente la risultante del conc_o13_0 di un fattore sociale e di un fattore mdt– viduale. Tuua,ia, nessuno _o quasi __ne:,su~o so· stiene Oi:Kila pcrpc1u11à del dmtt~ d autore, che e considerata un_'1dca roman_uca e non giuridica. Ma l'esperienza s.1a _d_1mostrando l'opportunita, se non la nec~ssna d1 es1~~· dere Je norme di sahaa:uard1a dell'esclusna dell'autore o dei suoi aventi caus.a, al ptu )ungo periodo possibil~. al fi:ie di c~nseo– tire, nel tempo, la p1u ampia, proficua e Jl!gittima utilizzazione delle sue opere, con il rispetto della !:tua rnlontà. Sta di fatto che la caduta premat!Jra delle opere in pubblico dominio non giova 3:lla collettivita, nè alla cultu_ra. li_ pu~b!1c~ continua a paaare a:li stessi prezZJ dei hbn e degli spettacoli e i soli beneficiari sono gli utilizzatori delle opere, che ne ticavano indebiti profitti, mentre gli credi diretti degli autori stanno a guardare, senza nes– suna possibilita di intcncnto se non in ca:.i gravi di lesione del ditino morale. Anche gli editori originari di quelle opere, pri,ati dell'esclusiva, ne trascurano le ri– stampe e ogni altra fomrn di diffusione. 'on ~ d~nque, concepibile una giustifica del limiti d1 durata addirittura per fa,·orirc interessi opposlì a quelli dell'autore o dei suoi a\'cnti causa, come ::.ono gli inlercssi delle categorie industriali e commerciali degli u1ili1Jatori delle opere dell'ingegno. Nemmeno è concepibile una giustificazione del limite di durata, in considerazione della forma di monopolio che a::.sume il conte– nuto del diritto di autore. Seppure di monopolio si , uole parlare. quello concesso agli autori non è nocho alla collettività perchè non costituisce una limitazione nello sfrullamento delle opere. Anzi è proprio questo monopolio che inco– raggia la produzione di quei beni econo– mici immateriali che sono le opere dell'in– gegno. Senza di esso, probabilmente, questa produzione sarebbe certamente rallentata. Da quando, infatti, le creazioni intellclluali sono tutelale, si è enormemente accresciuta la produzione lct1eraria, artistica e scienti· fica, al pari delle in,enzioni industriali e di ogni forma di attività similare. Molte opere dell'ingegno e molle imenzioni non :,arebbero esistite se i loro creatori non fossero stati incoraggiati a scrhcre o a inventare dalla promessa di avere per loro e per i loro eredi un più o meno lungo periodo di tempo di prcrogath·c esclushe nella divulga1ionc delle opere e nella utiliz• 7azione delle im·cnzioni. l11s11/Jicie11oa degli attuali termini di durata Q VESTI plidlcgi legali, altro non sono che la condizione per la quale gli autori possono rh·cndicare la loro li– bertà di azione e il loro sprito di indipen– dr.:nza. Altrimenti. :.arcbbcro costre11i a mendicare sussidi ai go\·cmi e agli slati sempre più accentratori. -come in altri tempi chicdC\'ano aiuto o ospitahtà nelle corti dei son-ani o nelle anticamere dei ricchi. li termine di durata doHebbc, pertanto, coincidere, dopo la morte dell"autore, con quel momento straordinario in cui i riflessi delle sue opere sono dh-enuti, o stanno per dh·enire, patrimonio comune, per esser– si irradiati in una sfora così ,·asta da ap– pariencrc alla collelli\'ità. In quel momento si può fare appello alle superiori esigenze dello s\"iluppo dcll"arie e della cultura. ma e, idcntemcnte non e facile determinarlo, in via di ipotesi, con un criterio unico per le ,·arie figure di autore, per i , ari tipi di opc1·c. per le cosi differenti concezioni di vita e di cultura dei singoli Paesi. Ancora due ossen•ationi di carattere gene– rale. La prima è che se l'altualc durala del · diritto d'autore fu stabilita per coprire il ciclo di due generazioni, dopo la morie dell'autore, non si può oggi ignorare il fallo che la media della \'ila umaoa è di– venlata più lunga e che non c'è ragione di escludere, sia pure dai profitti econo- La • mozione approvata A Ila relazione del dott. Ciampi è seguita un'ampia discussione alla quale hanno partecipalo Dcleaati stranieri e italiani: fra cui il Rappresentante. del. Bureau ~1 Bema M. Claudc Ma:.ou,c. e il Segretano dcll'A.LA.I., 1\1. Jcan Vilbois, nonché l'avv. Dc Sanctis, Consigliere Giuridi_co. del\~ S.l.A.E. e Presidente della Comm1ss1onc d1 Legislazione della Confederazione lntern~– zionale delle Società di Aut_ori e Composi– tori, che ha presiedu~o a G~nevra, _nel gen: naio di quest'anno, 1\ Comitato d1 esperu incaricato di predisporre un nuo\'o stru– mc~to internazionale, aperto agli Stati eu– ropei ed extra europei deside";)Si di adot: tare un più lungo termine d1 durata d1 protezione delle opere dell'ingegno. . . Nella seduta finale del Congresso d1 Fi– renze è stata approvala, con un solo ,•010 contrario, la seguente mozione che sarà in– ,'lata a tutti i Governi interessati, nonché agli organismi internazionali che operano nel campo della proprietà intellettuale: e L'Assoclatlon Llttérairc et Artisllque In– ternationalc, réunlc cn Congrès à Florence du 11 au 16 Scplcmbrc 1961, rappclant la résolutlon adop1ée par son 48èmc Congrès à Athèncs à propos dc la proposlllon clu Gouvernement ilaHen pré– scntée au Consell dc l'Europc et tendant à une prolongatlon de la durée du droil d'autcur dans le domalnc international, exprlme sa salisfaetlon que, à la suite dc l'lnillatlve du Consci! de l'Europe et à la dlllgcnec du Bureau ìntematlonal de l'Unlon dc Berne, un Comlté d'Experts, réunl à Gcnè,,e cn Janvlcr 1961. ai! rédlgé un Avant-projct d' Arrange.menl, dans le cadrc dc l'art. 20 dc la Com•entlon d'Union dc Berne, ,,Jsant à l'adoptlon entre Ics Pays intércssés d'un clélal minimum de durée cle protectlon plus long que le délai dc clnquante ans slipulé dans le texte dc Bruxelles, ayant cntendu l'exposé général sur la quesllon présentéc au Congrè.s par M. An– tonio CIAMPI: e.stime quc la rédacllon de l'A\fant-projct d'Arrangcment constituc un pas lmportant ,·crs la solution souhaltée dans l'lntét°Ct lé– gilirne dcs créatcurs dcs oeuvrcs dc l'esprit, fai! conflance au Oirecteur du Bureau internallonal pour rccucllllr l'avis du Co– milé Permanent sur la procédure appro– prlée en vuc d'attcindrc le plus rapldcment possible le but rccherché •· miei, successori cosl immediati del de c11ius o suoi a\'cnti causa. L·a1tra considerazione è che :.iamo di fronte a una grande incer– lczza di dirillo, sia nell'ambito degli ordina· menti giuridici interni, che sul piano inter– nationale ,per la crescente diflormità dei termini di durata da Paese a Paese, fissati con criteri arbitrari un po' da per tulio. In numerosi Stati quc:,ti termini sono stati prolungati, con leggi ordinarie e straordi– narie durante i periodi bellici o per altri moti, i. La stessa Com·enzione di Berna, nel testo modificato dal la Con ferenza diplo– matica di Bruxelles del 19.JS,ha inno,ato a questo riguardo il tes to firm ato a Roma nel 1928, ::.tabilendo come minimale il pe– riodo di cinquanta anni po::,t mortcm auc· 10~. M.1 nell'ambito degli ste::.si Paesi del– l'Unione di Berna la difformità di 1ermini di durata ha determinalo da un lato in– giustificate e-.clusioni di prcrogati,e econo– miche e dall'altro una incencua di tutela, che è di scrio ostacolo alla circolazione delle opere proprio in questo momento in cui l'Europa tende sempre più verso la unità. L'iniziati va italiana in cantpo inter,iazionale LLA luce di queste considerazioni di A ordine ae~erale'. I~ Socic_ta Italiana _de- i\utori cd Editori, m :,cgmto ad un ,010 appro,alO dalla _~ua Assemblca. il 2~ no– ,-embre 1958, ::.i è resa promotrice d1 una azione in campo internazionale, intesa ad 011enerc, per lo meno 111 una p~ma fase limitatamente ai paesi partec1pant1 al Con~ siglio di Europa e membn dell'Unione dt B erna, l' adozione di un termine generale di dur.ua del dirilto d'aulore, allineandolo a qu ello più ele,ato oggi c:,i::,tcnte. pari alla ,ita dell"autorc e ::,mo ad ottant'anni dopo la ::.ua morte. L'iniziati,a ha poi a,uto com– pl~si sviluppi. in campo internazionale e, come si ,•edrà più avanti, ba condotto, al~ l'inizio del corrente anno, alla redazione 'Cli un avanprogetto di accordo tra paesi del– l'Unione di Berna. Si lratta di un'iniziativa tendente ad af– fermare un a110 di giustizia, mediante il riconoscimento di una più ampia prote– zione che consenta di eliminare le spere– quazioni esistenti in alcuni Paesi, in ma– teria d1 durata dei duitti dr utiliuazione economica e di rallor1.are, nel tempo stesso il concetto di tutela del dirillo d'autore, sulla base dei principi fondamentali delle legislazioni nazionali dell'Europa Occiden– tale e dei più importanti accordi inter– nazionali. 1 on ,,i è dubbio che oggi siamo di fronte ad una e,·oluzione storica di questi prin– cipi, determinala dalla necessilà di contem– perare i diritti di esclusi,a dell'autore con gli interessi delle indu::.tric che utilizzano i nuovi mezzi tecnici di riproduzione con le esigenze delle masse che tendono, a11ra– ,erso la libera circolazione delle opere, a raggiungere un più alto livello morale e culturale. Ma non vi è nemmeno dubbio che la concezione modem,1 del diritto di autore, al di là delle nozioni giuridiche, trova la sua giustificazione etica e politica nella libertà di pensiero e nella più ampia ri\'en– dicazioric dei dirilli della persona umana. Le facollà esclush•e dell'autore non possono esistere oppw-c sono soffocate laddove man– cano libertà civile e libertà politica e de– "ono essere sempre più rafforzate cd am– pliate nei Paesi che hanno a cuore le sorti di questa libertà. In sintesi, l'iniz.iatha della SlAE si ispira a questi punti essenziali: 1) l'uniformità di durata di protezione delle opere dell'ingegno introdotla mediante un accordo tra paesi dell'Unione di Berna su un determinato territorio, costituirebbe un elemento di chiarificazione e di certezza del diritto, tale da favorire gli scambi cul– turali ed artistici; 2) gli e, cntuali benefici del prolunga– mento del 1enninc di durata sarebbero ri– servati, in pratica ,alle opere di più alto livello e di maagiore, pregio, per le quali un riconoscimento è. spesso, tardh•o, e.<;– scndo contrastato dalla concorrenza delle protezioni di tipo commerciale e dallo stesso allargamento del mercato di utiliz• zazione, per effc110 dei nuovi mezzi e delle nuove tecniche di comunicazia.,ç e di ri– produzione; 3) la estensione della tutela costituirebbe non un ostacolo, ma un incentivo alla va– lorizzazione cd alla diffusione, proiettata nel tempo, di determinate categone di opere, sollecitando le iniziati"e delle aziende editoriali ed industriali per effeuo del rico• nascimento dei diritti esclusivi; 4) la maggiore durata non avrebbe ri– flessi economici nei confronti degli utiliz– zatori di opere, ai quali vengono conces::.i permessi a fotfait, per un complesso di re– pertori, come si \'erifica per quelli musicali nei confronti delle industrie monografiche, degli organismi radiofonici e televisivi e per le esecuzioni nelle sale da concerto, sale da ballo e pubblici locali in genere. Riflessi di una certa portata si avrebbero soltanto per singole opere letterarie, dram– matiche e liriche, nonchè per opere scien– tifiche che solo nel tempo ottengono un adeguato riconoscimento; 5) il prolungamento e l'unificazione del tcm1ìne di durala sino ad ottant'anni dopo la morte dell'autore, consentirebbe l'assor– bimento delle vatie proroghe adottate nei paesi europei, dopo le due grandi guerre mondiali, proroghe che hanno accentualo le difformità di tratlamento e non facilitato gli scambi internazionali delle produzioni in,ellcttuali; 6) -{Lella legislazione italiana è stato in– trodotto, sin dal 1925, il diritto demaniale d'autore, che è dovuto allo Stato per le utilizzazioni a scopo di lucro delle opere di pubblico dominio Anche in altri paesi sono in corso tentatili per la introduzione di tale istituto, allo scopo di far beneficiare di una parte dei proventi istituzioni pre\'idenziali cd assistenziali delle categorie di autori. E' evidente che in tali casi l'utilizzazione delle opere di pubblico dominio, comunque ef– fettuata a scopo di lucro, è sottoposta a nuovi oneri di natura fiscale. Alla iniziativa della SIAE ba dato imme– diataroente la sua adesione la Confedera– zione lntemazionale delle Società di Autori e Compositori (CISAC). che già al para– grafo 12 della e Carta del diriuo d'autore• aveva sanzionato il principio che le legi– slazioni nazionali de\'ono riconoscere la perpetuità del diritto morale di autore e che Inaugurazione del Congresso clcll'ALAI a Pala1.zo Vecchio a Firenze menlre parla Il Sindaco della città, on. La Pira. Da ~inistra a de– !>lra: M. Jean Vllbols, Secrétaire Perpétucl dell"ALAl, Mario Vlnelguerra, Presidente della S.l.A.E., sen. Gio,•annl Giraudo, S01toseg-retario alla Presidenza del Consiglio In rappresentanza del Governo, on. La Pira, av,,_ :\1arccl Bou1e t. Pre.sldc.nle dcll'AUI. Il Prl mo Prc..lde.nte della Corte Suprema di Cassazione, dr. Onlonl, e Il Direttore Generale della SIAE, Antonio Ciampi H A AVUTO luogo a Firenze, dall'/J al 16 setl~mbre'. i~ .J9• Congre~s~ dell'Asso– ciatro11 L,ttera,re er Art,stique Jtuer- 11:itionale, fondata nel 1878, a Parigi, da Vieto f/ugo._ All_'Associa:1o(U' adensco110 . i maggiori scrttlort, co111111ed1ografi, compos1- tort dei Paesi dell"Europa Occidentale, nou– chl!. esperti e giunsti nella materia del di– rillo d'autor~. che mirano,. i_n perfetta so~i– darielà, a rivendicare ,I dmtto dello scr,~– tore alla .)IIU md1pe11den:a, 110,1 tanto r,– guurdo alla. sociera net s11~~01~1plesso.~uanto rig1u,rd(J . m gru_11p1pohl1c1, 1deolog1c! e a tutti q11.:1 gruppi di pressione, che ogg, eser– citu110 1111a inff11e11::.a determmante 11elfa vita del·~s~:::~~tfo:i'efi~t:r°dt:~c~, i,x:,i~'ti~~~;aJ~ier- •nationale ha sede a Parigi - 117, Boulevard S. Ger111ai11 - e Ila wt grande vrestigio ,ion soto in Francia ma in tutti i Paesi europei avendo esercitato, per circa w1 secolo, una influenza determinante sugli orientamenti della dottrina e della legislazione nel campo specifico della tutela delle opere dell'ingegno. li Congresm di Firen::.e ha 111:1110_ parti·. r.:olare importan::.u. per la partec1paz1one dr oltre 150 delegati, rappresentanti 14 Paesi, ed è stato sole1111eme,1teinaugurato nel sa• lotte dei D11ge1110 in Pala::.zo Vecchio con l'i11terve11to. in rappresentanza del Govenio italiano del ottosegretario di Stato alla Preside;,'-a del Consiglio, se11. Giovanni G~– raudo, e di alle perso11alilà del mondo poli· rico Ierrerario, artistico e giuridico. E~a110 anche presenti il Direllore dell'Uf– ficio della Proprietà Letteraria e Artistica, dr. Padellaro, il Presidente del Comitato Co11- sulli1•0 Puma11e11Ie per il Diriito d'Autore presso la Presideu::.a del Co,,si~lio dei Mi– nistri, dr. Pasq11era, e l'Ambascu~tore. d_ottor Giuseppe Talamo Atenolfi per 11 Mrmstero degli Esteri. Nel corso delta cerimonia inaugurale. llan- 110 fJarlato il Sindaco, 1irof. La Pi,:a,_il Pre– sidente della SlAE, wof. Mano Vmcrguerra, il prof. Jacques Sccreta11, direttore del Bureau di Berna per la Pror,rietà lelle.raria, e l'avv. Marce.I Boute.t, Presidente in carica tiella ALAI. la protezione dell'opera, dopo la morte del– l'autore, dc, e essere la piu lunga possibile. Altri organismi internazionali hanno ade– rito, fra cui la Comunità Europea degli Scriuori che si C-!ttendeai Paesi dell'Europa Orientale. ·Nel secondo Congresso della Fondazione per la cultura europea, chr ha a,·uto luogo a Milano nel dicembre 1958 sotto la presi– denza del Principe Bernardo d·o1anda, è staia illustrala la mozione approvata dalla Assemblea della SlAE. 1 on meno vi\'a è stata l'attenzione con cui l'ALAl ha preso in considerazione il pro– blema, ma di questo si dirà più avanti. L' avanproget to internazionale di Ginevra E ' QUI' il caso di ripercorrere rapida· damente l'iter lungo ìl quale si C per– venuti dalla iniziativa della SIAE alla redazione dcll'a,anprogeuo degh esperti govema1vi che è stato predisposto a Ginc,•ra, nel gennaio di quest'anno, in luogo di un protocollo addizionale alla Com·cnzione di Berna, che era :.lato in un primo tempo proposto. Nell'aprile dd 1939, il Go\crno italiano propose al Comitato dei .delegati dei Minj– .:.tri presso il Consiilio d1 Europa di nomi– nare una commissione di esperti con l'inca– rico di elaborare un proge110 di modifica• zione della Com cntionc di Berna in ordine alla durala del diritto di autore. La propo– ~ta italiana fu presa io considerazione e discussa nel giugno successivo dai delegati dei Ministri e ,,enne dato incarico al Se– grl!tario Generale del Consiglio stesso di chiedere al Bureau dell'Unione Internazio– nale per la Protezione delle Opere Leue– raric e Artistiche se fosse in grado di ela– borare, nel termine di due o tre anni, uno strumento diplomatico nella materia la cui efficacia potesse estendersi anche ai paesi extra europei. La richiesta, so11oposta al Comi1a10 permanente dell'Unione nella sua 8. sessione (Monaco di Baviera, ouo– bre 1959), dette poi origine a una indagine preliminare ,rcsso tutti gli Stati membri dell'Unione, condotta dal Bureau di Bema, per conoscere il loro parere in merito al– l'eventuale adozione di un termine di du– rala più lungo di quello di cinquant'anni p.m.a. e sulla maniera più idonea, nel qua– dro delle disposizioni della Com 1 enzionc di Unione, a realiz1.are l'analoga proposta. Nel novembre 1960 il Comitato permanente, riu– nito per la sua 9, sessione a Londra, pren• deva conoscenza dei risultati dell'indagine, invitando il Bureau dell'Unione a far redi– gere da esperti un avanprogetto di Proto– collo addizionale alla Convenzione di Berna, aperto agli Stati unionisti desiderosi di adottare un più luogo termine di durata òella protezione. Le dichiarazioni del otlosegrelario Giraudo P ARTICOLARE importan73 hanno assun- 10 le dichiara,ioni del So11osegrctario Giraudo che ,fra l'3llro, ha detto: • L'opera ,oslra :.arà ancora preziosissima per consolidare meglio i tisullati conseguiti e per dare le .mdica7.~onidi sviluppo al com– pletamento piu organico e più aggiornato del si:.1ema giuridico che, nell'ambito di ogni singola na1ione, come in sede internazionale, dc\e garantire, anche in tema di diritto d'autore e più che mai in tema di diritto d'autore, J'unicuiquc suum •· e Se per rispetto alla giustizia la leghla– zionc moderna protea:a:e in 011ni Paese ch·ile il la\'Oro e i rrut1i di esso, in ,•irtù della protezione che è dovuta alla stessa persona umana e al suo raggio di proiezione fami– liare, quesla prc>1c1ione tanto più è dovuta per le opere dcll'ingeano che costituiscono la mani!estazione più personale e :,piritual– mcnlc earaueriu.ata che l'uomo stcs:,o com– pie \'erso il mondo esleJTIO. Ciò non significa negare i diritti della collelli\'ità a godere di questi risullati, dalo che l'arte, come la scien1.a, ~ono per loro nature unh·er.sali e, quindi, porta11 ad una e.:.pansione senza li• miti nel colloquio fra ali uomini di lutti i tempi e di tulle le nazioni •· • Si tratta di realizzare - ha concluso il Sottoscaretario Giraudo - il giusto contem– peramento fra queste due posizioni di dirillo e di fallo; s1 tratla di riconoscere e ordinare adegualamente la TCciprocilà dei diritti e dei do,eti fra chi dà e chi rice,·e; si tratta ancora di a\'viarci a coordinare le dispo– ~izioni fra un Paese e l'altro, perché anche sollo questo aspetto la cittadinan1.a uni,cr– sale della cultura trovi le condizioni con– crete per una presema ,,alida, accetlata, assecondata per la pili nobile e la più pro– ficua delle collaborazioni•· li Comitato di esperti, nominati dai Go– verni del Belaio, del Brasile ,della Francia, della Grecia, dell'ltalia, del Ponogallo, della Spagna e della Tunisia in sea:uito ad invito del Bureau dell'Unione di Bema, si è riunito a Ginevra dal 9 a11'll a:ennaio del corrente anno. Alla riunione assiste\'ano in qualità d1 ossen atori i rappresentanti del Consi– glio di Europa, dell'lslituto Jnternazionale per l'unificazione del dirillo pri\ato, del– l'UNESCO, dell'Associazione Lc11craria Arti– stica Internazionale, della Confederazione Internazionale delle Società di Aulori e ;c1:rr 0 s:t~ri.Urh~~~~~~~r::a~~,'ì~ 1 ln1e~ne:ti~= nal Law Association •• della e Socie1C des Gens de Lellres dc France•· Il Comitato ha anzitutto preso in e::.ame la questione de.Ila fonna da adottare per il futuro accordo e, fra l'altro, nell'inlcnto di renderne possibile l'entrata in vigore entro breve tempo, ha ritenuto che alla già proposta forma di Protocollo addizionale alla Convenzione di Berna sia da preferire quella di un accordo (arrangcmcnt) parti– colare, aperto alla ratifica o all'adesione dei dei soli Stati membri dell'Unione di Berna e concluso in conformità all'art. 20 della Convenzione. Tale artico 1 o contiene, come è noto, la riserva, da parte dei Paesi del– l'Unione di Bema, del diritto di concludere tra lol"O accordi particolari che conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli con– cessi dalla Comenzione, o contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la medesima. Nel merito, dopo approfondito esame della qt!esti?nc e dei ri-.uha1i delle indagini preli– minan condotlc dal Bureau dell'Unione di Berna, il Comitato ha predisposto un avan– progctto di accordo. che, una volta tradotto in un regolare accordo in1emàzionale, do– vrebbe limanere aperto all'adesione dei Paesi unionisti che non lo avranno sotto– scritto. Diremo in sintesi che il primo arti– colo stalisce che il termine di ottant'anni post mortem auctoris sara sostiluito, nei rapporti fra paesi contraenti e per le opere originarie dei medesimi, a quello di cin• quant'anni p.m.a. pre\ 1 isto dai comma I, 4 e 3 dell'art. 7 della Com enzione di Bema. L'espresso riferimento ai comma 4 e 5 del– l'art. 7 significa che il prolungamento del termine di durata a ottant'"anni dovrebbe essere applicato anche alle opere anonime e pseudonime (dalla data di pubblicazione) cd a quelle postume (dalla data della mor– te dell'autore) rimanendone invece escluse le opere cinematoa:rafiche, fotografiche e dell'arte applicata, per le quali il sis1ema della comparazione dei termini è s1ato mantenuto a titolo facoltativo dalla Con– venzione. L'avanproacuo ~ auualmente al• l'esame dei Governi interessali, chiamati ad esprimere il loro parere, in vista della tra– sformazione dell'avanpro~etto stesso in ac– cordo dcfinitho. I lavori del Congresso I L COXGRESSO ha discus~ questioni di grande attualit~ nel campo del dirillo d'autore, fra cu1 la <.:omenz1one m e.orso d'islruttoria in materia di diritto degli ar1i..-1i in1erpreti o e.secu1ori, dei. produt.tori ~i f_o– nogrammi e degh ora:am::.m1 di radiodif– fusione. La Conferen7.3 diplomatica per la prole– zionc internazionale di tali diritti, connessi con 1'eserci1:io del dirilto d'autore. auà luo• go in questo meS:C di ?ltobre a_ Roma: Sono state c-.ammate importanti qu~11om relati,·e al dirillo d'autore in matcna di cinematografia, alla prote:z.1one dei disegni e dei modelli. al prestito dei <lischi e dei libri e ai progetti, in corso di revisione, della ieKislazione 1edcsca .sul diritto di autore e di altri Pac:.i del Nord Europa. Particolare importan1.a ha avuto la rela– zione presentata dal Direttore Generale della SIAE, Antonio Ciam_pi. sul prolunK_amento della durata del dintto d"autorc. S1 tratta di una quc~tione che è di auualit~ in campo nazionale, anche per la imminente scadenza, alla data del 3 1 dicembre di quest'anno. della 1u1cla di impo:1.anli opere letterarie e musicali, tra cui quelle di Verdi, di Giaco– sa, di Carducci, di De Amicis, di Oriani, di Bo, io, tanto per c-itare alcuni dei nomi pili noti della le11eratura e del teaLro itaLiani. La relazione di Ciampi l! andata al di là òei termini strettamente tecnici e giuridici della que:,tione, a,·endo posto l'accento sulle questioni di fondo che a-1us1ificano la tutela delle opere dell'inaegno e la necessità di un prolungamento generale del termine di durata, almeno nei Paesi europei, per alli– nearlo a quello più lungo ,·ia:ente che e di ottanta anni dopo la morte dell'autore. Il mondo della cultura se111-1e con partico– lare attenzione l'azione in corso, in campo nazionale e internazionale, perché si compia qucslo alto di giustizia che Ciampi ha am– piamente illustrato al Conan!Sso di Firenze in una relazione che è. qui riassunta nel testo italiano. Le nuove proposte italiane e le modifiche della legge interna A POCHI mesi di dista.nu cWb tra– ::,miss_ione dell'a, anproaetto a1 paesi unionisti, non e naturalmente ancora possibile disporre di adea;uate infonnaz.ioni :,ulle reazioni dei rispettivi iO\.erni. Ci si limiterà pertanto a riferire ciò su cui e possibile avere notizie di prima mano, e cioè gli s,iluppi a,uti dalla questione in casa nostra. li documento elaborato a Gine, ra dagli e::.peni, dopo a,·er :.ea:uito in Italia il normale iter a11ra,erso ali uffici compe– tenti, è stato sottoposto dalla Presidenza del Consialio dei Ministri al Comitato con– :,ultho permanente per il diritto di autore. E" g_uesto l'Ofiano consuJtho istituito pres– so la Presidenza stessa dalla vigente Iea:a:e sul diritto di autore ed incaricato dello Sludio delle questioni di diritto di autore e di quelle connesse al diritto di autore. Del Comitato attualmente presieduto da un eminente magistrato, il Presidente Ono– ~f:ìo della Corte Suprema di Cassazione, F1hppo Pasquera, che e succeduto a Mas– simo P1lotti e a Gaetano Auariti fanno parte i rappresentanti delle pubbliche am– mi:iistraz.ioni e delle categorie interessate, unitamente ad esperti nella materia del diri110 d'autore. li Comitato, riunito in se::.sione plenaria nello scorso lualio, ha espresso parere fa– ,·ore,,ole alla presa in considerazione del– l'avanprogctto di accordo intcmaZlonale da parte del. Governo italiano. In relazione alla opportunità che fra un certo numero di p:3-esi dell'Unione d_i Berna sia più conve– mcntemc~te ed umformementc disciplinata la m~tena ~ella dura~a del diritto di au– tore, 11 Comitato ha ntenuto di do,,er rac– comandare: . a) che, per e\~itare dubbi inte~retativi, nm3.J'.lgono assorbite nel nuo,·o più lunao tennme generale di durata le proroahe conces:,e da alcuni paesi a causa della ~~~~~ ~hge~eilt~cs~o 0 tid~u~~cg~~~aa!fa P~: senta una d1s~sizione del seauente tenore: • Tout accord. conclu entre dcs pays con- t:;3~~~~;ti~~ p';:~;i~:s ;1,.iso~~~:a~~~ i~ ;ur e#e~~t~lt~~~~• f:::ede dl~en~~~O}:~ ~~f~c~!)sd~; présent Arranaement entrc les , b) che l'<;ntrata in ,·ia:ore dell'accordo '~naa subor~1n~ta al~a ratifica O adesione d1 al.meno, d1ec1 _stati 1:1nionisti, al fine di ampliare I arca d1 applicazione dell'accordo s1csso, e ciò perchC per raggiungere lo .::it~ti sabTT~~o/~1.altrimenti sufficienti dei (C'on1inua a~- 4)

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