Critica Sociale - anno XXXVIII - n. 12 - 16 giugno 1946

CRITICA SOCIALE 191 e mutabili bisoo-l'li 'della .popolazioue iavorafrice. La Carta costit~zionale ha carattere di fissità, per– chè il s,uo precipuo ufficio è quello di difendere ~'in~i– viduo daile sopra#azioni dello Stato. La borghesia, m: fatti, per meglio garantirsi contro le. sp_ol-iaz!oui de! -reo-imi dispotici ha introdotto nella d1c'h!araz10ne q.e1 di;itti dell'u0m~ e del cittadino anche. il diritto ·_di proprietà. Ora, il diritto di· proprietà, come ~ c_onc~l!1to dalla dottrina liberale classica, non ammette 11 dmtto al lavoro; sorge quindi fatalmente u~ confl.itt<?tra i de– tentori dei 'i:nezzi di produzione ed 1 prole_tan,. ·_.. La tesi liberale· poteva trovare u:rn _gmstific~z1oue ai tempi in cui si credeva che la m1sena-f<?sse msop– primibile, come la morte, pel ~atto che n?n :71era post~ per tutti ai banchetto della vita, e che l unico p1odo d1 attenuare i rio-ori di questa crudele legge d1 natu~a consistesse an~ora nel lasciar libero corso all'avidità di· ricchezza che è nell'uomo. Se non che la storia si è incaricata di 'disperdere questè va.ne paure. Oggi non solo ci appaiono risJbili le profezie di Malthus, 1:na vediamo che iii akuni paesi si lameuta: la denatalità e in essi o in altri si distruggono sistematicamente i prodotti · perchè non · trovano ~ons~atori. !3into~,i chiari che .al banchetto per la vita, m un regime plU equo e razio_nale, c'è posto per tutti. . . ·_ · Il socialismo alti;o non è che la· uegaz10ne e 11 supe– ramento di uu assuarlo economico e giuridico, e la lotta di classe lo sforzo col1sapevole per armonizzare l 'iute– resse dell'individuo con quello della società. Quindi nella nuova Costituzione, fermi restando tutti i principii della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, u-n altro se ne dovrà ,.aggiungere: il_ diritto al lavoro. Il diritto di proprietà può rnna,nere se e finchè ·nou riesce d'impaccio alla costruzione di uu · ordine sociale ill cui sia garantito a tutti il diritto di vivere layo– rando. Auguriamoci che l'Italia dia al mondo u·n~ Re– pubblica, anche ~otto questo· rispetto, modello. RINALDO RIGOLA. L'imposta di famiglia Uno dei problemi più discussi· in questi tempi, dato che· interessa larghi strati de'lla popobzione, è quello dell'appli- · cazione dell'imposta di •amiglia, sul cui gettilo i Comuni oontano in modo partioolare per po-t_erprocedere al_ risàna• meinto dl6lla loro situazione finanzi"!l'ia. · · L~ legge sull"imposta étl famfiglia. Con il D. L. 8 marw 1945, n. 62 tutt-i i Comuni che ap– plkavano· l'inwosta ·sul valore lo,cativo sono stati autorizzati a siistituire detto tribuio con l'imposta di famiglia e si è tolto inoltre l'oibbligo di basare quest'ultima ~m1l'imponibile accertato dagli uffici distrettuali delle imposte· dirette agli effetti dell'impo_stq._ complementare pl'ogresshra sul reddit,o, che, come è noto, viepe percepita dallo· Stato. Da qua¼che parte si--v~rrebbe che fosse man.tenuta l'im– posta sul valore locativ o; ma , al riguardo, occorre. tener presente -che· i.i· gettito .- èlati.vo non ha po-tuto, sèguir-c il de– prezzamenllo della moneta, per H vincolo degli affitti tutiora vigente. Aggiungasi che, in dipendenz,, delle d·istruzioni do– vute agli eventi bellici, vi sono contribuenti di largo censo• che ha!llno dovuto ac;ontenta,:si' di pochi vani per i quali . paga!llo affitti elevatissimi, mentre altri, in oondizion: finan'.' ziarie modeste, abitano appartamenti migliori e più vasti. N'e consegue che, se già p.-ima della guerra i.I valore 1ocativo– non rappresentava un .indice sufficieintemente preciso della ricchezza dei contribuenti, a maggior ragione ora non può !?rendersi a b ase per la valutazione dej. medesimi ; pertanto, anche se, p.er le abitazioni i cùi fitti sono bloccati, i comuni, valendosi d ella faooltà ammessa · dal decreto sopracitato, ·fissassero, nello ·stabilire la tariffa dell'imposta, coefficienti di maggiorazione dell'imponibile a suo temp,o ·determinato, non si· wtrebl:ie• ottenere una ripartizione equa del tributo i~, ogg_etto; _anzi, 5\;errebbero ad inaspa-ire le sperequazioni g,a _es,stent!., · · Nè sembra giustificata l'altra facoltà, data dal citato de– creto· in base alla quale i, Comuni, agli effetti nell'imposta di famiglia, non· hannò .più l'obbHgo di attenersi aH'impo– njlbile accert,ato •per la complementare, faooltà consentita par– tendo dal pre~u:pposto che l'accertamento dei nuovi ingenti reddifi creati dallo spostamento nella distribuzione della ric– chezza in dipendenza della tuerra potrebbe essere effettuato oon maggior esattezza agli effetti dell'imposta di famiglia; il che non è vero, B1bl1otecà.G1no--Biancò_ Criteri da seguire neÌl' acoortameri,t>o d,ei r€dd,iDi. È infatti da tener presente che ,gli uffici ~~munal_i si tr,~_– vano nella impossibilità di acceirtare i redd1t1 che 1 conlri - buenti possono ayere -~n altre località, specie se lontane, qualora non fo,ssero stati denunciati,: tale accertamento po– Lreibb.e essere invece effettuato dagli- uffici erariali; o·ve .si pro-cedesse alla ricostituzione, su basi razionali, dell'anag_u~e tribùta.-ia i!lltrodotta· dal D; L. 7 agosto 1936, n. 1639, hm1•. tando,- da· un lato·, l'iscrizionè alla ,stessa dellé sole persone nei cui riguardi risulti un d-eterminato· fatto •eéonoi:n-ico, ed -obbligànd-o, dall'altro, tutti gli uffici, ed ufficiali pubblici (Comuni, Uffici delle iimpo-ste, Uffici del catasto, Uffici del registro, Camer-e qi commeircio, notai, ecc.) ·a dare imme– diata comunicazione di tali, fatti all'Uffi.cio distrettuale delle imposte dkette nella· cui cirooscrizione l'i!llteressato- ha il domicilio fis.cale. L'inoppo,:lunità di un duplice accertamento delle, stesso reddito, cioè da parte dello ·Stato e da parte dei Comuni, trova ,conforma anche nel fatto _che:simile pr~dimento, oltre a creare nuov-i oneri, a•ssolutamente da evit.ire in questi • tempi _così éalamitosi, presterebbe il fianco a valide ecce- zioni da parte dei contribuenti. . . Gli 'inconv.enienti prospettati sarebbero in gran p.:rte eli. minati qualora. l'accertamento dei, redditi_ venisse effettuato da apposite Commissioni tributarie oomunali co;;tituite dagli . agenti degli _uffici distrettuali, da tecnici e da elementi elet_ti dai Comuni fra le persone che, per posizione .;ociale e per. oo,mpetenza, fosseiro in grado di conoscere e valutare con la maggior approssimaziqne la oonsistenza .patrimo!lliale-finan– ziaria dei contribuenti e le loro p.ossi1bilità di ,reddito, senza subire l'influenza di, aderenze e di ra:ppo.-ti d'interessi con i medesimi. · _Nelle norme per l'elezione da ,pa,rte dei Comuni dei ·com– ponenti le commiss'ioni, norme che, secondo quanto è prean– nunciato dal D. L. 8 marzo 1_945,n. 77, dovrebbero essere· in relazione a quelle che .regolano le èlèzi-0ni amministra– tive, si dovrebbe pertanto aver Clllra di adottare particolari criteri riguardo alla scelta dei Cl!!lldidati', co6Ò.da _evitare che., vengano' p.:eposti al compito di cui trattasi capitalisti, indu– striali, esercenti, ecc., i quali, portati ad occultare al fis~o parte •dei loro redditi, difficilmente rivelerebbero quelli dei loro cÒncittadini, togliendo così ogni efficacia all'azione d-ella Commissione stessa. . Dette Commi,ssioni, tenendo -conto df ogni indizio di ric– chezza desunto dal v,alore. locativ,o dell'abitazione, dal.lusso della casà e dalla posizione sociale· del contribuente, po. @ebbero, a seguito anche di discussioni in <:9ptradditt9rio con gli .intere-ssati e di. .iinda'gini svoht('e notizie· assunte ·5Ul posto, svolgerè o,pera veramente proficua, pervenendc, ad una valutazione che, se non .piro,prio esatta (l'esattezza in questa materia è da· considerarsi un mito), si avvicinerebbe di molto alla, r-ealtà. · · · Al· rigua.-do •va tenuto prese>1le che l'imposta di famiglia, oo-lpendo le persone -componenti la famiglia ed aventi pa– trimonio unico ed indiviso in base ai loro redditi, qualun– que !Ile sia l'origine, il modo ed H luogo in cui ,sono pro– dotti .(D. L. 14 settembre 1931, n. 1175i, viene ad avere, salv,o ,:are eccezioni, la stessa base ·•di incidenza dell'imposta complementare, che colpisce le rpe·rsÒITTe fisiche ver la som– ma dei redditi pro.pri e di quelli di altre persone; quando ,ne abbian-o la libera disponiihilità, l'amministrazione o l'uso senza obbligo d:ella resa· dei =nti, cumulando i iredditi della moglie con quelli del marito (O. L. 30 dicembre 1923, n. 3062). Di •.-con'seguenza, !IIOn solo l'acceriame11to, ma anche l'ap– plicazione e la riscossione ddle due impo'stc . considerale ·potrebbero essere, effettuati. in uria, sola volta,- còsÌ. che l'im– posta di .f'1Jlliglia, ,come d'altro lat,o fu già Iirevist!l a ;uo tém- • po da,l D. L. 30- dicembre 1923, n. 3063, verr.ebbe'. ·ad essere co!llsid-erata accessoria della corriplementaire, la quale· pren- derebbe la caratterìstica di impost-a principale. · In proposito si ritiene privo di fondamento il timore af– facciato da qualche. parte che la séwraimposizione alla com– plementare non possa dare ai Comuni un g,ettito sufficiente; anzi, si calcola che essa peirmetta, non solo di sop.perir.e ·alla cessata imposta sul valore locativo, ma di ridurre le· ali– qu,ote di taiune imposte indirette, Sl)ecie ,Ii queUa sui g~neri di indispensabile- consumo, in modo da Òttenere, co-r,,l'andar del tempo, se non l(l completa so,pp~e~sione, almeno una forte riduzione dell'im,po-sizio111e indiiretta. Naturalmente; lo Stato, allo scopo di permettere .,ai Comuni di procurarsi i mezzi necessari al riassetto del loro bilancio, dovrebbe ele– vare la -per-oentuale massima spettante ai medesimi oltre. 1'8% entro il quale sono. contenute le aliquote dell'attuale imposta· di. fami~a, o togliere senz'altro ogni limite, qua• ·--

RkJQdWJsaXNoZXIy NjIwNTM=