Vincenzo Sechi - La verità sul processo Matteotti

96 E nel •gabinetto del Sost. Proc. Generale Battaglini, estensore <lella requisitoria per la sentenza relativa alla riape_rtura del· processo Màlteòtti, dichiarb, dopo breve 'preambolo, che avendo. meglio riflettuto e pensato, non poteva escludere, dato il lungo tempo trascorso, -che il Girgenti gli avesse riferito le confidenze e le rivelazioni avute 1 dal Salucci a proposito dèlla soppressione dei documenti, e tale dichiarazione di ·non dubbia importanza, fu messa a verbale. L'avvocato Mario Morabito, depose anche che Salvatore Girgenti in periodo più recente·, nel 1933, gli aveva rivelato quanto sapeva a proposito dei documenti bruciati e falsificati a Chieti per opera del Pubblico Ministero Salucci, e come avesse appreso tale grave fatto proprio dallo stesso-au!o.re,.. --~·- -tatò anche interrogato il Segretario della Procura Generale della Corte di Cassazione Fiore il quale, all'epoca del processo era cancelliere e prese parte in tale veste al dibattimento. Il funzionario ha dichiarato che non glj constava. che il Pubblico Ministero Salucci avesse chiesto i fasci coli prima del processo e li avesse avuti e che. si_fosse recato a Chieti à compiere l'operazione segreta di spoglio e distruzione dei docu1nenti. Dopo la chiusura della sommaria istruttoria dalla quale sono e1nersi ·importanti elementi, l'avvocato 1\'lanassero difensore di Ce~ sare Rossi ha presentato una. memoria nella quale ha tentato di dimostrare la illegalità e -incostjtuzionalità del Decreto del 27 luglio 1944, _ed ha riaffermato ancora una volta la completa innocenza del suo difeso, perseguitato e condannato dal fascis1no, chiedendone anche !a libertà provvisoria. · Il sei novembre la Seconda Sezion·e della Corte di Cassazione · si è riunita in camera di consiglio, presieduta dai S. E. De Ficchj, con l'intervento dei Consiglieri Provera, 1\'laiorano, Ruocco, Erra, Bicci e r. ras imeni ed ha pronunziato la sentenza con la quale la Sentenza della Sezione d' .Accusa del 1 dicembre 1925 e la Sentenza della Corte d~l\ssise di Chieti del 24 marzo 1926 sono dichiarate giuridicamente iriesistenti, e si ordina la trasmissione degli. atti alla Procura Generale della Corte d' l\ppello di Ron1a per la riapertura dell'istruttoria del de•• litto Matteotti a carico di tutti gli imputati. La sentenza, su conforme requisitoria del Sost. Proc. Generale Battaglini, ha ricordato le « incisive e taglienti dichiaràzioni rese nella odierna istruttoria dei due magistrati » e gli altri elementi acquisiti, ed ha rilevato che nella specie ricorrono entrambe le condizioni richieste. per la .dichiarazione di. giuridica inesistenza delle sentenze. . · Ed ha rnesso in evidenza che « gli stessi atti del processo e le indagini esperite dall'Alto Commissario e poi direttamente dalla Corte I , I BibUoteca Gino Bianco

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