72 mandanti sostenendo che non potevano esser imputati di correità m omicidio per non ·aver essi voluto tale reato. Tale particolare di' scarso valore ai fini della decisione, (in quanto i mandanti in ordinè alla loro correità .nell'omicidio sarebbero stati ugualmente assolti giusta la riçhiesta del P. M.), ha.· invece una notevole importanza morale e ·giuridica che è doveroso segnalare~ Infatti, poichè l'art. 45 citato nella sentenza, prevede il caso che il fatto possa esser messo a carico di chi non lo ha voluto, quando è conseguenza della sua azione od 01nissione, la sentenza stessa ha creduto nientemeno, per 'escludere nel caso la omissione da parte dei mandanti, di fare preciso riferimento alle azioni precedenti, « le quali dovevano dare la garanzia che gli esecutori agissero nei limiti del-· l'incarico loro conferito ». , Incredibile, ma vero: si è in sostanza aHern1ato che avendo i mandanti dato l'incarico a· Dumini e. ·copipagrii di _sequestrare il deputato non si può addebitare ad essi mandanti il delitto successivo da essi non voluto e che non può esser neppure causa di loro omissione pérchè i precedènti di azioni similari (nelle quali ·pare - a giudizio della Ecc.ma Corte - che gli esecutori, attenendosi rigida1nente ·al mandalo avuto si siano limitati a sequestri di persone- e tutt'al più abbiano.solo dato qualche legnata o pugno alla vittima) dovevano dare la garanzia · e la sicurezza più completa che gli esecutori non avrebbero esorbitato dai compiti loro affidati. . Ragionamento che mentre è in contrasto assoluto con le norme morali, è del pari inesatto dal punto di vista strettamente giuridico e non trova alcun coniorto negli insegnamenti della più autorevole dottrina e giurisprudenza in materia. " Facile è infatti rispondere alla candi.da affermazione ed al tragicomico paragone fatto nella sentenza, che quando si dà il mandato di sequestrare una persona è logico pensare e prevedere che tale atto arbitrarid, punito infatti gravemente dal codice, possa poi degenerare. in successivo reato di lesioni od omicidio, specialmente poi allorquando l'onorifico mandato si affida a pregiudkati della ri~ma di Dumini ·1 e compagni pronti e capaci di og1;1iviolenza e di ogni crimine. Basterà, a tal proposito, ricordare che l'art. 116 del codice penale in vignre, proprio quello che Mussolini avrebbe riveduto e corretto ·di suo pugno, in. caso di concorso di più per:sone sancisce che: « Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne ~isponde se l'evento è conseguenza della sua azione· od omissione » stabilendo cosl .a carico del corresponsabile una responsabilità _oggettiva al disopra di quella sog- ~~- . J\rticolo che, durante la elaporazione del codice, diede luogo anche a varie discussioni contrarie da parte -delle commissioni parlanrnntari e a notevoli dibattiti. · Biblioteca Gino Bianco •
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