.71 La Sentenza si occupa anche della causale ed esmnina le varie ipotesi, ricordando anch'essa la concessione dei petroli Sinclai:r che sarebbe stata in contrasto con le direttive del giornale diretto dal Filippelli, giusta la deposizione dell'avv. OlÌvieri. · . Ricorda l'attività politica di Matteotti, ma non crede che n suo di~corso del trenta 1naggio, abbia. potuto determinare la/ causale del sequ~stro, in quanto varii imputali erano già all'Albergo Dragoni a ~orna e le loro attività erano già iniziate. . ·In definitiva non si giunge a nessuna conclusione concreta, ri-- ba.dendo peraltro il concetto che -movente del delitto fu .senza meno la reazione politica alla attività svolta dal deputato contro il fascismo. Nè la sentenza ritiene premeditato l'omicidio, i delinquenti volevano solamente sequestrare il deputato socialista, iorse per interrogarlo, giusta la ·versione del Dumini, _forse, e questa pare la tesi più logica e ~erosimile, per impedirgli di partecipare aHe riunioni parlaìnenlari ed, evitare il discorso preannunziato nel quale erano minacciate gravi rivelazioni contro il governo . .A tal proposito, onde confortare tale tesi, la sentenza ricorda cmne nella valigia del Dumini sia stata trovata una ·catena lunga ,parecchi n1elri con -lucchetti, catena che sarebbe dovuta servire certo · per legare la vittima e imprigionarla. Non dice però la. sentenza, dopo tante scorribande nel regno della fantasia, in quale luogo i cinque malfattori avrebbero· tenuto imprigio- - nto per varii giorni l'on. Matteotti, luogo che sarebbe stato scelto in preceàenza _e che qualche indiscrezione avrebbe rivelato, non solo, ma poichè la difesa del Dumini consisteva appunto nel far credere che egli avesse prelevato Matteotti al solo_ scopo di interrogarlo, si sarebbe indicata al giudice la località nella quale l'interrogatorio si sa,.. .rebbe svolto, mentre Dumini su tal punto non seppe dare mai indicazfone alcuna. * * * La Corte d'Appello ha poi voluto andar oltre le richieste e le ·conclusioni del P. M._in ordine alla correità in -omicidio dei mandanti, che il P. M. dichiarava non potersi loro imputare per non aver commesso il fallo. .A tal ,proposito ha argomentato che « esclusa la pre111editazione dell'onzicidio,consegue che di questo successivo delitto non possa e noiz debba farsi c~ricoche agli autorin1ateriali"'eliostesso». _ E così la Corte, facendo riferimento all'art. 45 .Codice Penale di Za~ardelli (allora in vigore) « per cui ~essQno può. esser punito per un delitto_ se' non abbia voluto il Iatto che lo costituisce, tranne che la legge non lo ponga altrimenti a suo carico come conseguenza della- .sua azione od omissione» ha voluto completan1ente discriminare i Biblioteca Gino Bianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==