U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles
— 239 — Le sentenze si pronunciano in uom§ del Re. Art. 94. — Nè un tribunale nè un'organizzazione giudiziaria possono essere altrimenti istituiti che a mezzo di una legge. Mai però e sotto nessun titolo possono essere istituiti tribunali straordinari o commissieni per amministrare la giustizia. Art. ^5. — Resta riservata la istituzione delle corti d'assise. » Art. 96. — Nessun tribunale può chiamare uno a rispondere nè giudicarlo se non è chiamato per legge a farlo. Art. 97. — I dibattimenti sono pubblici, eccettuati i casi in cui il tribunale creda sia necessario escludere la pubblicità per ragioni di ordine pubblico e di moralità. Le discussioni e le votazioni sono segrete. Le sentenze si pronunziano pubblicamente. • I n ogni sentenza e in ogni decisione sono da addursi i motivi e le disposi– zioni di legge sulle quali la sentenza è basata. Art. 98. — Ogni accusato, a qualunque tribunale esso sia sottoposto, deve avere un difensore. Se l'accusato non sceglie un difensore, questo gli sarà dele– gato d'ufficio. Gl i accusati se vogliono possono avere un difensore arche nell'istruttoria. Art. 99. — I giudici sono inamovibili. Un giudice non può essere sc iol tola! servizio nè trasferito contro sua vo– lontà senza una sentenza del giudizio ordinario o una sentenza disciplinare della Certe di Cassazione. I giudici non possono essere accusati per i l loro operato come giudici senza l'autorfzzaziotie della Corto di Cassazione. I l giudice può essere trasferito soltanto previo suo assenso scritto. I l giù¬ dice aon può essere pensionato contro la sua volontà, eccettuato il caso che abbia compiuto i l 60° amno d'età o il 35° anno di servizio giudiziario o quando in se– guito a malattia non può disimpegnare il suo ufficio. In quest'ultimo caso è però necessaria l'autorizzazione della Corte di Cassazione. Art. 100. — Al giudice non può essere affidato il disimpegno di un altro servizio dello Stato eccettuata la carica di professore onorario di una facoltà giuridica. Eg l i non può esser occupato neppur provvisoriamente in un altro ser– vizio nè con retribuzione nè senza. Art. 101. — Una legge speciale stabilirà la costituzione, l'organizzazione e la competenza dei tribunali militari e le istruzioni per i rispettivi membri. P AR T E 9 ft . — Circoli, distretti e comuni. . i ' Art. 102. — I distretti, i circoli e'i comuni hauno propria amministrazione autonoma. Art. 103. — Le elezioni amministrative sono dirette. Art. 104. — L a sfera d'azione e l'organizzazione dell'autorità circolari, di– strettuali e" comunali ed i rapporti fra queste e le autorità dello Stato saranno regolate con leggi speciali. P A R T E 10 a . — Finanza, economia e possesso dello Stato. Art. 105. — Ogni cittadino è obbligato di pagare un'imposta allo Stato. Le imposte dirette vengono commisurate in proporzione agli averi. Nessuno può esimersi dal pagamento delle impo'ste dello Stato, eccettuati i casi previsti dalla legge. I l Re e l'erede del trono non pàgano imposte. Art. 106. — Pensioni, graziali o regali non possono essere date dalle casse dello Stato se non sono prescritte dalla legge. Art. 107. — Ogni ann> la rappresentanza nazionale approva il preventivo dello Stato, che vale soltanto per un anno. •
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